SENTENZA N. 188
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Liguria e della Regione Lombardia notificati il 14 febbraio 1997, depositati in cancelleria il 24 febbraio ed il 3 marzo 1997, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro della sanità del 20 settembre 1996 recante: "Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private", ed iscritti ai nn. 6 e 8 del registro conflitti 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1999 il Giudice relatore Piero Albero Capotosti;
uditi gli avvocati Piergiorgio Alberti per la Regione Liguria e Massimo Luciani per la Regione Lombardia.
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Liguria e la Regione Lombardia, con ricorsi notificati il 14 febbraio 1997, depositati rispettivamente il 24 febbraio ed il 3 marzo seguenti, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della sanità 20 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 16 dicembre, recante "Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private", in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, ai decreti legislativi di trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nella materia dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera, alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), nonchè al principio della leale cooperazione fra lo Stato e le Regioni.
Le ricorrenti premettono che i decreti legislativi 14 gennaio 1972, n. 4 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici) e 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), hanno trasferito alle regioni ordinarie le funzioni concernenti "i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico .... nonchè le case di cura private", ed inoltre "le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l’assistenza zooiatrica, ivi compresa la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonchè la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria". La legge n. 833 del 1978, infine, proseguono le due Regioni, ha attribuito loro la disciplina sia delle funzioni in materia di "polizia veterinaria" (art. 32, comma 2), sia delle funzioni relative all’autorizzazione e alla vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, anche ai fini della definizione delle loro caratteristiche funzionali (art. 43).
2. - Le predette attribuzioni regionali, ad avviso delle ricorrenti, sono vulnerate dall’atto impugnato, in quanto questo disciplina il settore relativo alla "autorizzazione ed alla vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato", fra le quali rientrano anche le istituzioni veterinarie in ragione dell’identità delle prestazioni, per l’appunto "sanitarie", che sono erogate all’interno di esse. Il decreto, difatti, disciplina analiticamente i diversi tipi di "struttura veterinaria privata", configurandosi, secondo le parti ricorrenti, come "un regolamento adottato con la forma del decreto ministeriale", in violazione anche dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
3. - Lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, non si é costituito.
4. - I difensori delle due Regioni ricorrenti, in prossimità della pubblica udienza, hanno depositato un’istanza nella quale rilevano che, con decreto del 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 30 ottobre, il Ministro della sanità ha annullato d’ufficio il decreto del 20 settembre 1996, oggetto dei due conflitti di attribuzione, e chiedono, conseguentemente, che la Corte costituzionale dichiari "l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere".
Considerato in diritto
1. - I due giudizi, poichè hanno ad oggetto l’impugnazione del medesimo atto sotto profili in larga parte coincidenti, devono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.
2. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalle Regioni Liguria e Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe concerne il decreto del Ministro della sanità 20 settembre 1996 recante "Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private".
Successivamente al deposito dei ricorsi, il Ministro della sanità, con decreto del 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 30 ottobre, ha annullato, in via di autotutela, l’atto impugnato, con la motivazione che, potendo quest’ultimo "risultare viziato di illegittimità originaria" in ragione del trasferimento alle regioni della materia da esso disciplinata, fosse necessario "far cessare la materia del contendere nell’instaurato giudizio" dinanzi alla Corte costituzionale.
L’autoannullamento dell’atto impugnato in base alla predetta motivazione e la sua efficacia retroattiva determinano pertanto, come hanno sostenuto anche le regioni ricorrenti, una situazione di cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Liguria e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 1999.