Sentenza n. 461/2000

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SENTENZA N. 461

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Fernanda CONTRI

- Guido  NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1999 dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Giorgetto Francesca e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altra, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l’avvocato Michele Di Lullo per l’INPS.

Ritenuto in fatto

 1. - La convivente more uxorio del titolare di una pensione ha promosso, alla morte di quest’ultimo, un giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, diretto al riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità attribuito, invece, alla moglie separata del defunto.

 Nel corso del giudizio, il tribunale adito ha sollevato, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a)                      dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non include il convivente more uxorio nell’elenco dei soggetti legittimati ad ottenere la pensione di reversibilità, pur attribuendo il relativo diritto al coniuge superstite;

b)                      dell’art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, pur attribuendo il relativo diritto al coniuge divorziato ed ai soggetti superstiti succedutisi nel rapporto di coniugio con il de cuius.

Il giudice rimettente dubita che le disposizioni denunciate siano incostituzionali sotto il profilo del loro contrasto sia con l’art. 2 Cost., che tutela l’individuo in qualunque contesto egli esplichi la propria personalità (quindi, verosimilmente, anche nella famiglia c.d. di fatto), che con il generale principio di eguaglianza tra i cittadini senza distinzioni di condizioni sociali e personali garantito dall’art. 3 Cost.

Il rimettente premette di non ignorare la netta differenza che, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, intercorre tra il rapporto more uxorio e quello coniugale, <<il solo ad essere caratterizzato da stabilità e certezza, nonché reciprocità di diritti e doveri>>.

Il dubbio di costituzionalità sollevato non riguarderebbe, tuttavia, la <<perfetta equiparabilità della convivenza di fatto al rapporto di coniugio>>, bensì la <<ragionevolezza ex art. 3 Cost. della diversità di trattamento>> per quanto attiene alla particolare disciplina previdenziale che nella specie viene in considerazione.

E ciò al fine di <<evitare eventuali ingiustificate disparità di trattamento delle condizioni di vita che derivano dalla convivenza e dal coniugio>>.

Su tale base ed avuto riguardo alla natura giuridica ed alla funzione sociale del trattamento di reversibilità il rimettente ritiene che agli effetti previdenziali possa assumere rilievo, accanto alla famiglia fondata sul matrimonio, anche la c.d. famiglia di fatto, <<essendo tale modello anche teso al soddisfacimento di esigenze socialmente apprezzabili, di tutela della persona in quanto tale, giungendo così ad un rafforzamento di esigenze solidaristiche fortemente sentite anche nell’ambito del nucleo familiare così inteso in senso previdenziale>>.

2. - Si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata ed osservando, in particolare, che la mancata considerazione ai fini previdenziali della convivenza more uxorio deriva essenzialmente dalla circostanza che, diversamente dal rapporto coniugale, la convivenza è soltanto un rapporto di fatto privo di rilevanza giuridica.

 La infondatezza della questione emergerebbe, poi, con sufficiente sicurezza dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla considerazione che <<se la funzione della pensione di reversibilità è quella di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto [...] non si vede perché a tale situazione debba equipararsi il convivente il quale, proprio perché vive fuori del matrimonio, non può essere soggetto dei diritti e dei doveri che dallo stesso scaturiscono>>.

3. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza della questione.

Ad avviso dell’Avvocatura il rimettente chiederebbe, in sostanza, a questa Corte l’aggiunta alle disposizioni di legge censurate di una ipotesi nuova e diversa rientrante nell’ambito della discrezionalità legislativa. Sicché, come è stato più volte deciso, la questione, sotto tale aspetto, sarebbe inammissibile.

Secondo la parte pubblica, inoltre, l’elencazione normativa delle categorie aventi titolo alle prestazioni previdenziali di reversibilità sarebbe ispirata al criterio della certezza delle situazioni giuridiche.

Ciò che sarebbe confermato dalla circostanza che anche quando il diritto alle suddette prestazioni è stato svincolato dalla persistenza del vincolo coniugale (come per il coniuge divorziato) il legislatore ha comunque richiesto la compresenza di requisiti oggettivamente riscontrabili (e cioè l’esistenza del precedente vincolo coniugale, la inesistenza di nuove nozze, la fruizione dell’assegno postmatrimoniale).

Attribuire la pensione di reversibilità al convivente more uxorio richiederebbe, invece, una verifica di fatto in ordine al requisito della convivenza, e comporterebbe la rinuncia al principio di certezza delle situazioni giuridiche che, al contrario, dovrebbe trovare nel diritto previdenziale la più rigorosa attuazione data anche la sua incidenza sugli equilibri della spesa pubblica.

Mentre, e su un piano ancora più generale, poiché la famiglia fondata sul matrimonio sarebbe una particolare formazione sociale entro la quale la persona verrebbe ad assumere diritti inviolabili specifici ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti in via generale dall’art. 2 Cost., risulterebbe del tutto legittimo il riconoscimento di tali specifici diritti ai soli coniugi con esclusione dei conviventi more uxorio.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro ha sollevato, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità.

Sarebbero così violati, secondo il rimettente, sia l’art. 2 della Costituzione che tutela l’individuo in qualunque contesto esplichi la propria personalità e, quindi, anche nella famiglia c.d. di fatto sia l’art. 3 Cost. per l’irragionevole disparità di trattamento che conseguirebbe ad una disciplina che accorda la pensione di reversibilità al coniuge pur se separato o divorziato per negarla, invece, al convivente more uxorio anche quando, come nella specie, la convivenza abbia acquistato gli stessi caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale.

2. - La questione non è fondata.

La distinta considerazione costituzionale della convivenza more uxorio e del rapporto coniugale, affermata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, non esclude affatto <<la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’invocato art. 3 della Costituzione>> (sentenza n. 8 del 1996).

L’aspetto particolare che, nella specie, viene in considerazione è quello previdenziale, assumendosi dal rimettente la irragionevolezza della disparità di trattamento insita nel riconoscere la pensione di reversibilità al coniuge, ancorché separato o divorziato, negandola, invece, al convivente more uxorio, pur se il suo rapporto sia dotato di <<quegli stessi requisiti di stabilità e certezza tipici del rapporto di coniugio>>.

In contrario, va affermato, indipendentemente da ogni altra e diversa considerazione, come gli attuali caratteri della convivenza more uxorio rendano non irragionevole la scelta, operata dal legislatore in ambito previdenziale, di escludere il convivente dal novero dei soggetti destinatari della pensione di reversibilità.

Diversamente dal rapporto coniugale, la convivenza more uxorio è fondata esclusivamente sulla affectio quotidiana – liberamente e in ogni istante revocabile – di ciascuna delle parti e si caratterizza per l’inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, che nascono dal matrimonio (ex plurimis, sentenza n. 8 del 1996).

La mancata inclusione del convivente fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità rinviene allora una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che tale pensione si ricollega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che qui per definizione manca. Con la conseguenza che, anche sotto l’aspetto considerato, deve ribadirsi la diversità delle situazioni poste a raffronto e, quindi, la non illegittimità di una differenziata disciplina delle stesse.

3. – Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana.

E ciò in quanto la riferibilità dell’art. 2 Cost. <<anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità>> (sentenze n. 310 del 1989 e n. 237 del 1986) non comporta un necessario riconoscimento, al convivente, del trattamento pensionistico di reversibilità che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 della Costituzione.

Mentre le esigenze solidaristiche evidenziate dal rimettente possono trovare la sede idonea alla loro realizzazione nell’attività del legislatore e non già nel giudizio di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’articolo 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Taranto con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.