Ordinanza n. 399/2000
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ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, dell’allegato B alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa l’11 ottobre 1999 dal Tribunale di Frosinone, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2000.

 Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l’11 ottobre 1999, pervenuta a questa Corte il 1° marzo 2000, il Tribunale di Frosinone ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 117 della Costituzione, dell'art. 53, comma 2, del “capitolato d’oneri generale per i contratti delle unità sanitarie

locali relativi all’acquisizione di beni e servizi”, allegato alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali);

che il censurato art. 53, dopo aver previsto, al primo comma, che l'amministrazione è tenuta ad emettere il mandato di pagamento entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, stabilisce, al secondo comma, che “il mancato rispetto di tale termine fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all’impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre amministrazioni”;

che gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici) – il regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici è oggi quello adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 –, articoli cui la norma regionale fa rinvio, prevedevano che, decorsi i termini di tolleranza stabiliti, siano dovuti al creditore dell'amministrazione gli interessi moratori in misura pari all’interesse praticato dagli istituti di credito in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, misura accertata periodicamente con apposito decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

che il remittente dubita della legittimità costituzionale di detta norma regionale, in quanto essa tenderebbe a dettare una disciplina legale della misura del saggio di interesse, destinata a regolare direttamente il rapporto fra l’unità sanitaria locale ed il fornitore, quanto meno con la forza di una statuizione che spiega efficacia in assenza di contraria pattuizione, disciplina legale che si sostituirebbe, derogandovi per tutti i contratti soggetti alla predetta legge regionale, a quella derivante dagli articoli 1224 e 1284 del codice civile; mentre la norma medesima non potrebbe intendersi come volta a prefigurare il contenuto di una clausola contrattuale concernente la fissazione, ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del codice civile, della misura degli interessi moratori, e destinata ad operare solo in forza della sua inclusione nel contratto;

che, secondo il giudice a quo, il quale si richiama alla sentenza di questa Corte n. 82 del 1998, la norma regionale sarebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza, ponendo una categoria di cittadini in posizione diversa rispetto a tutti gli altri per ciò che attiene alla disciplina dei loro rapporti contrattuali, sia con l'art. 117


della Costituzione, in quanto la legge regionale violerebbe il limite della potestà legislativa regionale cosiddetto del diritto privato, basato sull'esigenza di garantire in tutto il territorio nazionale uniformità di disciplina e di trattamento ai rapporti tra soggetti privati: limite comportante l’inderogabilità, da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l’esercizio dell’autonomia negoziale privata, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra soggetti, in assenza di diversa volontà negoziale delle parti;

che non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente della Giunta regionale.

Considerato che la disposizione impugnata, contenuta nel capitolato generale allegato alla legge della Regione Lazio n. 22 del 1989, e approvato con l’art. 2, comma 2, della stessa legge, è stata “soppressa” con la delibera della Giunta regionale della Regione Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998 (anteriore all’ordinanza introduttiva del presente giudizio), nell’esercizio del potere di modificare il capitolato medesimo, attribuito alla Giunta regionale dall’art. 2, comma 3, della citata legge regionale, nel testo sostituito dall’art. 29, comma 2, della legge della Regione Lazio 31 ottobre 1996, n. 45, e con una motivazione nella quale, fra l’altro, si prende atto della proposizione, da parte del Tribunale di Milano, di una questione di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto, sospettata di essere in contrasto, in quanto derogatoria rispetto all’art. 1224 del codice civile, con il principio costituzionale di eguaglianza e con i limiti dell’attività legislativa delle Regioni ai sensi dell’art. 117 della Costituzione;

che è compito del giudice a quo motivare in ordine alla perdurante applicabilità della norma denunciata, nonostante la sua successiva soppressione, alla fattispecie dedotta in giudizio, e quindi in ordine alla rilevanza della questione anche sotto questo profilo (cfr. ordinanza n. 438 del 1999);

che il giudice remittente non offre, invece, alcuna motivazione su questo punto, onde la questione proposta si palesa come manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che la predetta ragione di inammissibilità esime la Corte da ogni ulteriore valutazione circa la forza di legge della disposizione impugnata, contenuta in un “capitolato d’oneri generale – tipo” (art. 2, comma 2, legge reg. n. 22 del 1989), approvato come allegato alla legge regionale, ma dalla stessa legge reso modificabile con deliberazione amministrativa (cfr. art. 2, comma 3, legge reg. n. 22 del 1989, sia nel testo originario, sia in quello sostituito dall’art. 29 della legge reg. n. 45 del 1996), nonché circa la idoneità dello stesso capitolato a porre norme direttamente applicabili ai rapporti contrattuali, anziché norme rivolte alle sole amministrazioni delle unità sanitarie locali e dirette ad imporre il contenuto di clausole dei contratti da queste stipulati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, del “capitolato d’oneri generale per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi”, allegato B alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Frosinone con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.