ORDINANZA N. 364
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), e dell’art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1998 e il 18 marzo 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sui ricorsi presentati da Bassi Paolina e da Battista Giuseppe contro i Provveditorati agli studi di Agrigento e di Messina, iscritte ai nn. 376 e 656 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica nn. 27 e 50, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con due ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo per dimissioni, nonché dell’art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa salva l’efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c);
che il Collegio rimettente osserva che il personale della scuola è collocato a riposo in coincidenza con la fine dell’anno scolastico, e cioè con decorrenza dal 1° settembre e non dal 1° gennaio;
che la disposizione denunciata determinerebbe lo stesso “vuoto retributivo e pensionistico” censurato da questa Corte nelle sentenze nn. 439 del 1994 e 347 del 1997;
che secondo la Corte dei conti la non manifesta infondatezza della questione deriverebbe dalla “evidente analogia con le motivazioni contenute nelle citate sentenze”;
che è intervenuto, limitatamente alla questione promossa con l’ordinanza n. 656 del 1999, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della inammissibilità e comunque della infondatezza.
Considerato che con due ordinanze di analogo contenuto è sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell’art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
che i due giudizi, per l’identità dell’oggetto, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;
che questa Corte, con la sentenza n. 324 del 1999, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5, lettera c), della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 1, comma 31, primo periodo, della legge n. 335 del 1995, rilevando che dette norme riguardano i dipendenti pubblici, i quali non hanno ancora maturato un’anzianità contributiva, o di servizio, pari a 31 anni;
che il dato obiettivo della ridotta anzianità giustifica il differimento del trattamento pensionistico, temperato, d’altronde, dal comma 8 dello stesso art. 13, che ammette la revoca delle domande di pensionamento, ancorché accettate dagli enti di appartenenza;
che la fattispecie disciplinata dalla lettera c), qui in esame, differisce pertanto da quella oggetto della lettera b) dello stesso art. 13, sulla quale questa Corte si era a suo tempo pronunciata, nel senso della parziale illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 347 del 1997;
che non sono mossi nuovi argomenti rispetto a quelli vagliati nella sentenza di infondatezza n. 324 del 1999, prima citata;
che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché dell’art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.