ORDINANZA N. 356
ANNO 2000REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1999 dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile vertente tra Puddu Efisio e l’INAIL, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti l’atto di costituzione dell’INAIL nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di una controversia in materia previdenziale promossa nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il Giudice del lavoro del Tribunale di Oristano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli articoli 1, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui detta norma sottopone a prescrizione triennale l’intero diritto alla rendita e non solo quello ai ratei maturati e non riscossi;
che il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza, che la domanda avanzata dal ricorrente dovrebbe, in base al testo della norma impugnata, essere respinta, stante l’avvenuto decorso del termine di prescrizione della rendita;
che il rimettente dà conto del fatto che il problema in esame è stato già sottoposto allo scrutinio di questa Corte, che ha dichiarato la questione non fondata con la sentenza n. 33 del 1974; tuttavia tale pronuncia, cui sono seguite numerose altre richiamate nell’ordinanza, appare al rimettente non più condivisibile, perché emessa quando il sistema delle malattie professionali era ancorato al meccanismo “tabellare”, venuto meno a seguito della sentenza n. 179 del 1988 di questa Corte;
che il diritto alla rendita conseguente a malattia professionale è di pari dignità e tutela rispetto agli altri diritti previdenziali, quale, ad esempio, il diritto a pensione, del quale la costante giurisprudenza di legittimità, con l’avallo anche della sentenza n. 246 del 1992 di questa Corte, riconosce l’imprescrittibilità, sicché ad analogo risultato deve pervenirsi per il diritto alla rendita in oggetto, la cui prescrittibilità (non limitata a quella dei singoli ratei) viola il principio di eguaglianza;
che la norma impugnata, inoltre, risulta in contrasto con la tutela costituzionale del diritto al lavoro, perché il cittadino vittima di una menomazione della propria integrità psico-fisica in conseguenza dell’attività lavorativa viene ad essere tutelato in maniera meno significativa rispetto al cittadino che si trova in situazione di bisogno a causa di eventi non dipendenti dal lavoro;
che da tanto consegue anche una palese violazione dell’art. 38 Cost., perché il trascorrere del breve termine di prescrizione finisce col far considerare inesistente una situazione di bisogno riconosciuta dalla legge, sicché il lavoratore viene ad essere privato di quei mezzi adeguati alle esigenze di vita che la norma costituzionale intende proteggere;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l’INAIL, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero non fondata e rilevando che essa è identica a quella già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 297 del 1999;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con la menzionata sentenza n. 297 del 1999, ha già dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale identica a quella odierna, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;
che l’ordinanza di rimessione, pur contenendo un richiamo ad ulteriori parametri costituzionali, si risolve nella riproposizione alla Corte di argomentazioni già vagliate nella citata sentenza, senza aggiungere nuovi profili sostanziali di censura;
che, pertanto, la presente questione dev’essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, dal Giudice del lavoro del Tribunale di Oristano con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.