Ordinanza n. 339/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 339

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Trecastagni, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 giugno 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Pretore di Catania, sezione distaccata di Trecastagni, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato della contravvenzione di cui all’articolo 116, commi 1 e 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con ordinanza in data 30 aprile 1998 ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui “limita il beneficio del gratuito patrocinio (recte: patrocinio a spese dello Stato) soltanto agli imputati di delitti, escludendolo per gli imputati di contravvenzioni”;

che nell’ordinanza di rimessione si premette che l’istanza presentata dall’imputato di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata respinta dal giudice a quo in data 12 agosto 1996 in quanto relativa a procedimento per reato contravvenzionale, e che il difensore del predetto imputato, nel corso del successivo dibattimento, aveva eccepito la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, della legge n. 217 del 1990;

che, ad avviso del remittente, l’esclusione del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento per i non abbienti a seconda che siano imputati di delitti o di contravvenzioni, che oltretutto possono essere punite con pene più severe, e renderebbe lo Stato inadempiente all’impegno di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

che, sempre secondo il remittente, la disposizione censurata violerebbe anche l’art. 24, terzo comma, della Costituzione, poiché non assicurerebbe al non abbiente, imputato di reato contravvenzionale, i mezzi per agire e per difendersi davanti a ogni giurisdizione, non potendo l’istituto del gratuito patrocinio previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) essere considerato “attuazione in misura sufficiente del dettato costituzionale”;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, già decisa da questa Corte nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 243 del 1994 e della manifesta inammissibilità con l’ordinanza n. 145 del 1999, sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il giudice a quo, nel corso del dibattimento e su eccezione della difesa, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 217 del 1990, nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni;

che dall’ordinanza di rimessione si evince che l’anzidetta questione è stata sollevata dopo che lo stesso giudice aveva respinto, in una precedente fase, l’istanza dell’imputato di ammissione al beneficio, proprio perché relativa a reato contravvenzionale;

che il remittente non è chiamato ad applicare la disposizione censurata;

che, infatti, egli, già prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, si è definitivamente pronunciato sull’istanza di ammissione al beneficio, adottando un provvedimento di diniego, che, salvo eventuali variazioni di reddito, è destinato a produrre effetti, in difetto di tempestiva impugnazione, per l’intero procedimento (ordinanza n. 145 del 1999);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Trecastagni, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.