Ordinanza n. 145/99

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ORDINANZA N. 145

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Pretore di Milano, chiamato a pronunciarsi su un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da una persona imputata del reato di cui all'articolo 218, comma 5 (recte: 6), del codice della strada, con ordinanza in data 26 marzo 1998 ha sollevato, su eccezione del difensore del richiedente, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, tranne quando questi siano riuniti o connessi a procedimenti per delitti;

che il giudice a quo premette che l'imputato aveva già presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato respinta dal giudice per le indagini preliminari perchè relativa a procedimento per reato contravvenzionale, che il suo difensore aveva allora depositato presso la cancelleria di tale giudice un atto con il quale eccepiva la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, e che il giudice per le indagini preliminari aveva demandato al giudice del dibattimento l'esame della questione, poi innanzi a questo nuovamente prospettata;

che, quanto alla rilevanza, il remittente osserva che il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato costringerebbe l'imputato, benchè non abbiente, ad affrontare in proprio gli oneri della difesa della fase processuale in corso di svolgimento e degli ulteriori gradi di giudizio;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che la disposizione censurata determinerebbe una compressione del diritto di difesa dei non abbienti e una ingiustificata disparità di trattamento di questi ultimi a seconda che siano imputati di delitti o di contravvenzioni, che oltretutto possono essere punite con pene detentive;

che é intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, già decisa da questa Corte nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 243 del 1994 e della manifesta inammissibilità con l'ordinanza n. 104 del 1997, sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che dall'ordinanza di remissione si evince che l'imputato aveva già presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto tale istanza proprio perchè la disposizione censurata non ne consente l'accoglimento, quando si proceda per contravvenzioni;

che nei procedimenti penali, così come, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salve le modificazioni di reddito, giova per tutti i gradi del giudizio anche se disposta nel corso delle indagini preliminari, del pari per l'intero procedimento é destinato a produrre effetti il provvedimento di diniego, fatte sempre salve eventuali variazioni del reddito;

che all'interessato l'articolo 6 della citata legge offre, ai commi 4 e 5, un compiuto sistema di rimedi avverso il provvedimento di diniego, poichè entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito del decreto reiettivo dell'istanza, ovvero copia di tale decreto, egli può proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza stessa, e, avverso l'ordinanza che decide tale ricorso, può ricorrere per cassazione per motivi di legittimità;

che, una volta che il legislatore ha delineato un così dettagliato sistema di rimedi giurisdizionali, consentire che al di fuori di esso, rebus sic stantibus, sul medesimo oggetto e nello stesso procedimento singoli giudici si pronuncino, contraddicendo o comunque misconoscendo decisioni già assunte, contrasta con il canone di razionalità, al quale deve essere improntata l'interpretazione delle norme che regolano il procedimento;

che, poichè l'istanza sulla quale il remittente é chiamato a decidere e in relazione alla quale ha sollevato la presente questione di legittimità costituzionale é di contenuto identico a quella già rigettata dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento non tempestivamente impugnato, non é consentito al giudice a quo pronunciarsi nuovamente;

che non induce a una diversa ricostruzione la disposizione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 217 del 1990, secondo cui in ogni stato e grado del procedimento l'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, posto che questa previsione non ha altro significato che quello di escludere che possano nascere preclusioni per la mancata proposizione dell'istanza in precedenti fasi o in precedenti gradi del procedimento penale, ma non permette, in assenza di modificazioni delle condizioni di reddito fissate dall'articolo 3, la reiterazione di un'istanza rigettata, ignorando il sistema delle impugnazioni sul quale il procedimento é positivamente strutturato;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.