Ordinanza n. 318/2000

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ORDINANZA N. 318

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura penale, promosso, in un procedimento di sorveglianza, con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2000.

 Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 656 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il Magistrato di Sorveglianza possa, in sede di applicazione della sanzione sostitutiva della semidetenzione al soggetto minorenne al momento della condanna, sussistendo gli stessi presupposti previsti per la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, sospendere automaticamente l’esecuzione di tale sanzione, concedendo al condannato termine di trenta giorni per la presentazione di istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione»;

che il rimettente premette che il difensore di una persona condannata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catanzaro alla pena di mesi sei di reclusione, sostituita con la sanzione della semidetenzione di mesi sei, oltre alla multa di lire 200.000, ha chiesto la sospensione dell’esecuzione, in analogia a quanto previsto, per le pene detentive brevi, dall’art. 656 cod. proc. pen. (come modificato dall’art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165);

che l’art. 656 cod. proc. pen. dispone che il pubblico ministero deve sospendere l’esecuzione se la pena detentiva, anche se residuo di maggior pena, non è superiore a tre o, in alcuni casi, a quattro anni, per permettere al condannato di presentare, da libero, istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione;

che la giurisprudenza di legittimità, prosegue il giudice a quo, ha ritenuto applicabile la misura alternativa dell’affidamento in prova anche ai condannati nei confronti dei quali la pena detentiva è stata sostituita con la semidetenzione;

che tale interpretazione si fonda sul disposto dell’art. 57, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quale la semidetenzione e la libertà controllata sono equiparate, per ogni effetto giuridico, alla pena detentiva della specie corrispondente, con la conseguenza che la sospensione della esecuzione deve ritenersi applicabile, <<sia pure nel silenzio della legge>>, anche alla sanzione sostitutiva della semidetenzione;

che infatti, ad avviso del rimettente, la sospensione dell’esecuzione ben «può qualificarsi come un effetto giuridico della condanna», soprattutto alla luce del nuovo testo dell’art. 656 cod. proc. pen., che prevede la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva breve come effetto automatico, in assenza di determinate condizioni ostative, del passaggio in giudicato della sentenza;

che ulteriore conferma circa l’applicabilità alla semidetenzione della disciplina della sospensione automatica dell’esecuzione si ricaverebbe dalla stessa ratio della legge n. 165 del 1998, «che tende a personalizzare il trattamento rieducativo e a limitare il ricorso alla carcerazione solo ai casi in cui è inevitabile»;

che inoltre, dovendo l’esecuzione della pena essere disposta, nel caso di specie, nei confronti di un minorenne, tale interpretazione troverebbe conforto nella giurisprudenza della Corte costituzionale (vengono espressamente menzionate le sentenze nn. 125 del 1992, 109 del 1997, e 436 del 1999), che ha <<sempre censurato le norme dell’ordinamento penitenziario che introducono rigidi automatismi i quali compromettono le esigenze di individualizzazione e di flessibilità tipiche del trattamento rieducativo relativo ai minorenni>>;

che, conclude il rimettente, essendo il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 661 cod. proc. pen., l’organo dell’esecuzione nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni sostitutive, la questione è rilevante nel giudizio in corso.

Considerato che la questione ha per oggetto l'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165, nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, sussistendo i presupposti previsti per la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive, possa sospendere la sanzione sostitutiva della semidetenzione per consentire al condannato minorenne di presentare istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione;

che il rimettente, attraverso la ricostruzione del sistema dei rapporti tra la sanzione sostitutiva della semidetenzione e le misure alternative alla detenzione, perviene alla conclusione che l’art. 656 cod. proc. pen. sia applicabile - malgrado il testuale riferimento alle sole "pene detentive" - anche alla sanzione sostitutiva della semidetenzione, e rileva che, a maggior ragione, questa conclusione deve valere nell'ipotesi di condannato minorenne;

che nel prospettare tale soluzione il rimettente richiama la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può essere applicata anche alla persona condannata a pena detentiva sostituita con la semidetenzione, e valorizza, in particolare, il dettato dell’art. 57 della legge n. 689 del 1981, che dispone che "per ogni effetto giuridico" la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita, rilevando che tra gli effetti giuridici sono compresi anche quelli connessi all’esecuzione della sentenza;

che secondo il giudice a quo la soluzione interpretativa da lui seguita è conforme alla ratio della legge n. 165 del 1998, <<che tende a personalizzare il trattamento rieducativo e a limitare il ricorso alla carcerazione solo a casi in cui è inevitabile>>;

che il rimettente, nonostante illustri egli stesso le ragioni per cui è possibile estendere il meccanismo previsto dall'articolo 656 cod. proc. pen. alla semidetenzione, così interpretando la norma censurata in modo conforme a Costituzione, chiede a questa Corte una sentenza che riconosca al magistrato di sorveglianza il potere di sospendere automaticamente l’esecuzione della sanzione sostitutiva della semidetenzione, ordinariamente attribuito per le pene detentive al pubblico ministero;

che tuttavia il giudice a quo, nel formulare tale richiesta, non spiega perché il sistema così ricostruito precluda al magistrato di sorveglianza di fare applicazione della disposizione censurata;

che, d'altro canto, il rimettente non richiama alcun parametro costituzionale che imponga di attribuire in via esclusiva allo stesso magistrato di sorveglianza, invece che al pubblico ministero, il potere di attivare il meccanismo previsto dall’art. 656 cod. proc. pen. per consentire al condannato di accedere alle misure alternative alla detenzione;

che pertanto la questione, nei termini in cui è prospettata, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 656 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.