Sentenza n. 293/2000
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SENTENZA N. 293

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI   

- Cesare RUPERTO  

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA  

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI   “

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Annibale MARINI  

- Franco BILE   

- Giovanni Maria FLICK   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Corvi Luigi e altri, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 1999.

 Visti gli atti di costituzione di Corvi Luigi e di La Cava Cristina nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nell’udienza pubblica del 4 aprile 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

 uditi gli avvocati Paola Balducci e Caterina Malavenda per Corvi Luigi, Franco Coppi e Caterina Malavenda per La Cava Cristina e l’Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 1. — A seguito della pubblicazione sul settimanale “Visto” delle fotografie scattate dalla polizia giudiziaria in occasione della scoperta del cadavere di A.F.dT. venivano incriminati C.V., L.C. e M.M. per i delitti di ricettazione, pubblicazione di immagini coperte da segreto e di fotografie impressionanti e raccapriccianti, atte a turbare il comune sentimento della morale.

  Assolti nei due gradi di merito dalle prime due imputazioni, gli imputati proponevano ricorso per cassazione in ordine alla terza, deducendo diversi motivi, fra i quali l’illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, l’art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sì che il Collegio giudicante, aderendo alla eccezione, sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 21, 25 e 3 della Costituzione.

 2. — Osserva il rimettente che l’art. 15 della legge sulla stampa, richiamando le sanzioni stabilite dall’art. 528 del codice penale, punisce come reato la fattispecie degli “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”.

  Tre sono gli elementi della condotta previsti: la descrizione o l'illustrazione di avvenimenti, anche immaginari, su stampati; l'uso di particolari impressionanti o raccapriccianti; le modalità idonee a turbare la morale corrente o l’ordine delle famiglie, ovvero a favorire il diffondersi dei suicidi o dei delitti.

 La questione sarebbe rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.

   La genericità e l’indeterminatezza della norma incriminatrice, nella parte in cui utilizza il parametro del “comune sentimento della morale” quale requisito del fatto, violerebbe l’art. 25 della Costituzione. La condotta punibile - osserva il giudice a quo - non dovrebbe essere rimessa a valutazioni soggettive, variabili e non definibili a priori, ma legata a previsioni legislative sufficientemente determinate. Significativamente, la Corte di appello avrebbe convenuto con tale censura, almeno nella parte riguardante il richiamo al “comune sentimento della morale”; tuttavia ha creduto di superare il problema, proponendo una lettura della incriminazione tale da ovviare alla genericità della previsione: la violazione della morale comune verrebbe in considerazione solo quando essa sia così marcata da destare la sensazione o il raccapriccio.

 Il Collegio rimettente ritiene però non appagante questa interpretazione, atteso che la genericità del riferimento alla morale, priva di oggettività giuridica, sarebbe verificabile proprio in base allo scarso numero di precedenti esistente, di contro al profluvio di immagini impressionanti o raccapriccianti che sarebbero sotto i nostri occhi.

 Il giudice a quo ipotizza altresì la lesione dell’art. 3 della Costituzione, perché - rispetto a tutti coloro che diffondono immagini o notizie a mezzo stampa - verrebbero assoggettati a sanzione soltanto gli autori o i responsabili di immagini o notizie ritenute impressionanti o raccapriccianti.

  Infine, l’indebita estensione del divieto costituzionale concernente le sole pubblicazioni contrarie al buon costume, fino a ricomprendere - con la norma incriminatrice - le pubblicazioni contrarie alla morale comune, costituirebbe violazione dell’art 21, sesto comma, della Costituzione, dal momento che si introduce un concetto più ampio di quello vietato dalla disposizione costituzionale, quindi restrittivo della libertà ivi stabilita. E anche a voler ritenere come aventi un analogo contenuto le due espressioni, la fattispecie risulterebbe comunque indeterminata, ricandendo nella prima delle doglianze.

 3. — Si sono costituite le parti private chiedendo l’accoglimento della questione.

 La difesa concorda con la censura del rimettente e, in ispecie, con quella riguardante la violazione dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, palesandosi assolutamente vago il turbamento della "morale comune" quale requisito della condotta. In particolare si osserva che la morale sarebbe cosa diversa rispetto all'impressione o al raccapriccio suscitati dalle immagini censurate. Attraverso la locuzione usata (“in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare”), il legislatore avrebbe inteso porre un limite alla tutela penale, stabilendo che non ogni immagine impressionante o raccapricciante verrebbe ad assumere, secondo la diversa opinione del giudice dell’appello, una rilevanza penale. Aderendo alle valutazioni della Corte di cassazione, la difesa delle parti private respinge tale interpretazione (“segno di un chiaro disagio ermeneutico”) e giunge alla conclusione che essa si risolverebbe in una interpretatio abrogans, poiché la morale comune scadrebbe di rilievo e finirebbe col coincidere con un altro elemento della condotta. Al contrario, costruita senza evento, essendo soddisfatta dal semplice pericolo, la fattispecie determinerebbe l'impossibilità di restringere il campo applicativo, così determinando la violazione della regola costituzionale.

 Si tratterebbe di una situazione simile a quella già esaminata da questa Corte nello scrutinio del delitto di plagio, conclusosi con una declaratoria di illegittimità della disposizione incriminatrice per essere tale reato accertabile soltanto attraverso “ i parametri culturali propri del giudicante” (sentenza n. 96 del 1981). E’ vero, proseguono le difese, che per le questioni di costituzionalità sollevate in riferimento all'art. 25 della Costituzione la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza di quelle concernenti le fattispecie penali, all'apparenza indeterminate, che consentono però una interpretazione univoca a seguito dell'individuazione di principi certi e determinati da parte della giurisprudenza di legittimità (sentenze nn. 31 del 1995 e 122 del 1993), ma nel caso di specie ciò non sarebbe possibile per l’esiguo numero delle pronunce. Né una lettura della disposizione in senso costituzionalmente adeguato potrebbe dare certezza e definizione al concetto di “morale comune” contenuto nella fattispecie incriminatrice.

 4. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione, sostenendo che il ricorso a locuzioni proprie del linguaggio e dell'intelligenza comuni è consentito - come si rileva dalla giurisprudenza costituzionale - perché spetterebbe al giudice dare a esse un contenuto concreto. Tale compito sarebbe dunque assolto dalla giurisprudenza, che potrebbe rinvenire ragioni giustificative dell'elasticità del contenuto normativo nei mutamenti connessi ai diversi momenti storici. L'art. 15 della legge sulla stampa sarebbe infatti diretto a tutelare non solo la comune morale, ma anche l'ordine familiare e l'ordine pubblico.

 Perché il fatto si configuri come reato occorre che l'espressione narrativa o visiva sia palesemente suggestiva e denoti “un'insensibilità morale dell'autore”. La norma incriminatrice richiederebbe, cioè, un quid pluris: l'idoneità del documento a destare sensazione o raccapriccio, il che basterebbe a scongiurare la pretesa violazione dei parametri costituzionali invocati.

 5. ‹ In una memoria successiva i difensori delle parti costituite hanno insistito nella richiesta di una declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, rilevando, da un lato, la frequente circolazione di immagini “forti”, potenzialmente qualificabili come raccapriccianti o impressionanti e, dall’ altro, il profondo mutarsi della sensibilità collettiva.

 La Corte dovrebbe quindi censurare l’art. 15 in esame, per la “sopravvenuta irragionevolezza”, analogamente a quanto affermato nelle sentenze nn. 370 del 1996 e 519 del 1995.

Considerato in diritto

 1. — Viene all’esame della Corte, con riferimento agli artt. 25, 21 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell’art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che sanziona penalmente, ai sensi dell’art. 528 del codice penale, l’utilizzazione di “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”. Esso lederebbe, infatti, il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, quello della libertà di stampa e i principi di ragionevolezza e uguaglianza, perché non offrirebbe idoneo fondamento giustificativo alla punizione di coloro che diffondono siffatte immagini.

 2. — L’art. 15 della legge n. 47 del 1948 dispone che si applichi l’art. 528 del codice penale ai fatti riguardanti gli “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari”.

 La previsione penale esige, come elemento della fattispecie legale, che tali stampati siano formati in modo “da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”. Essa è all’esame di questa Corte per indeterminatezza, violazione del principio di uguaglianza e indebita limitazione della libertà di stampa, ma soltanto nella parte in cui dispone che questi stampati siano idonei a “turbare il comune sentimento della morale”.

 3. — La questione non è fondata.

 Con riguardo all’art. 21, sesto comma, della Costituzione, questa Corte non può non ricordare che tale articolo - nel vietare le pubblicazioni contrarie al buon costume - demanda alla legge la predisposizione di meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni del precetto costituzionale.

 L’art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall’art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a “turbare il comune sentimento della morale”. Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l’art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata.

 Solo quando la soglia dell’attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall’intera collettività, scatta la reazione dell’ordinamento. E a spiegare e a dar ragione dell’uso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di un’attenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero. Non per questo la libertà di pensiero è tale da inficiare la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché essa è qui concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana.  

 4. — Così intesa la figura delittuosa, si possono superare anche le residue censure.

 La descrizione dell’elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando quindi infondate le censure di genericità e indeterminatezza.

 Quello della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull’interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale. Nella stessa chiave interpretativa si dissolvono i dubbi sul fondamento della previsione incriminatrice. Onde non v’è lesione degli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.