ORDINANZA N. 248
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi secondo e terzo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da C. M.G. contro il Ministero dell'Interno ed altra, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituente ormai diritto vivente, individua nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio il giudice territorialmente competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati da un organo centrale dello Stato, anche quando l'atto impugnato, la cui efficacia non sia limitata ad una determinata circoscrizione di tribunale, sia <<rivolto esclusivamente ad un unico e determinato soggetto situabile in una data circoscrizione territoriale da un criterio di collegamento certo, preesistente ed obiettivo quale è la residenza>>;
che il Tribunale rimettente - adìto a seguito di ricorso avverso la deliberazione di revoca dello speciale programma di protezione disposto nei confronti della ricorrente nella sua qualità di testimone collaboratrice di giustizia dalla Commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 - premette che l'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva proposto ricorso per regolamento di competenza,
indicando, ai sensi dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge n. 1034 del 1971, quale giudice territorialmente competente il Tribunale amministrativo del Lazio, e che la ricorrente, nel corso della discussione in camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare, non aveva prestato il consenso alla rimessione del ricorso ad altro giudice;
che nella medesima camera di consiglio il Tribunale rimettente ha disposto in via definitiva la sospensione del provvedimento di revoca del programma di protezione e contestualmente, con separato provvedimento, ha sollevato la sopra menzionata questione di legittimità costituzionale;
che ad avviso del giudice a quo la norma censurata si pone in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., in quanto, costringendo il cittadino residente e dimorante in altre regioni d'Italia a proporre ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, introduce un ostacolo all'esercizio del diritto di agire in giudizio che non trova giustificazione in una esigenza o interesse dello Stato, nonché con gli artt. 25, primo comma, e 125 Cost. per violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge e del decentramento della giustizia amministrativa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che il Tribunale rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dopo che l'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva presentato ricorso per regolamento di competenza;
che, a norma dell'art. 31, quinto comma, della legge n. 1034 del 1971, ove venga presentato ricorso per regolamento di competenza e le parti non siano d'accordo sulla rimessione del ricorso ad altro tribunale, il processo è sospeso e, come affermato dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo regionale originariamente adìto perde qualsiasi potere, salvo per quanto concerne la decisione sull'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, e deve trasmettere immediatamente gli atti, a cura della segreteria, al Consiglio stesso, che ha attribuzioni funzionali ed esclusive in materia;
che il giudice a quo non era pertanto legittimato a sollevare la dedotta questione di costituzionalità (cfr. in tale senso ordinanza n. 241 del 2000);
che nella situazione, sostanzialmente analoga, della proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione nel processo civile, questa Corte ha affermato in numerose pronunce l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata dopo la presentazione del ricorso, segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità rilevino per la risoluzione della questione di giurisdizione (v. da ultimo ordinanza n. 239 del 1989; sentenze n. 173 del 1981 e n. 43 del 1980);
che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, e 125 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 21 giugno 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2000.