ORDINANZA N. 182
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del procedimento d’ingiunzione promosso, con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, dal Giudice di pace di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra la DUESSE s.r.l. e LA GOTICA s.r.l., iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di pace di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del procedimento d’ingiunzione;
che, ad avviso del rimettente, siffatto procedimento, sostanziandosi nella cognizione delle sole ragioni del ricorrente, risulterebbe in contrasto "con il sistema costituzionale caratterizzato" dalla garanzia del diritto di difesa e "dalla centralità del principio del contraddittorio".
Considerato che la questione, nei termini in cui é sollevata, investe indistintamente tutte le disposizioni che nel codice di procedura civile si pongono come testo normativo recante l’intera disciplina del procedimento d’ingiunzione;
che, in tal modo, é stato disatteso il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui compete al giudice a quo individuare, all’interno di un determinato corpus normativo, la norma o la parte di essa, la cui presenza nell’ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione (ex multis cfr. l’ordinanza n. 97 del 2000);
che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo l953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta imammissibilità della questione di legittimità costituzionale del procedimento d’ingiunzione, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Nocera Inferiore, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2000.