Ordinanza n. 97/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 97

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, promossi con quattro ordinanze emesse il 26 aprile e l'8 maggio 1999 (n. 3 ordinanze) dal Giudice di pace di Borgo San Lorenzo, iscritte ai nn. 364, 365, 366, 367 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1999.

  Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con le quattro ordinanze indicate in epigrafe il Giudice di pace di Borgo San Lorenzo - premesso che l’applicabilità del procedimento per decreto ingiuntivo avanti al giudice di pace determinerebbe la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e la <<vanificazione del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento ex art. 24 della Costituzione>> - ha sollevato, in riferimento ai citati parametri costituzionali, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, auspicando <<che venga soppressa, di conseguenza, la competenza del giudice di pace ad emettere decreti ingiuntivi>>;

che tutte le ordinanze - dopo aver ricordato che nel processo di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace l’art. 82 cod. proc. civ. consente alle parti di stare in giudizio personalmente, direttamente nel caso del primo comma e negli altri casi con l’autorizzazione del giudice - rilevano che invece per proporre opposizione contro un decreto ingiuntivo occorre sempre, in pratica, <<l’aiuto del tecnico del diritto>>, poiché <<notevoli sono gli sbarramenti e le differenze tra le regole prospettate dal giudizio ordinario di cognizione e quelle dell’opposizione>>, con la conseguenza che i soggetti destinatari di decreti ingiuntivi preferirebbero non presentare opposizione per ragioni di economicità, essendo la somma ingiunta inferiore all’anticipo richiesto all’uopo da un legale;

che inoltre - secondo le ordinanze di rimessione - chi sia convenuto in giudizio attraverso la notifica del decreto avrebbe una posizione deteriore rispetto al convenuto nell’ordinario giudizio di cognizione, poiché né l’art. 641, né l’art. 645 cod. proc. civ. prevederebbero l’avvertimento all’opponente in ordine alla necessità di proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali nell’atto di opposizione.

Considerato che i giudizi introdotti dalle quattro ordinanze in epigrafe possono essere riuniti in quanto fra loro connessi per identità della questione proposta;

che tale questione, come evidenzia il formale riferimento agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., è prospettata in ordine a tutte le disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano il procedimento speciale per decreto ingiuntivo;

che, sotto tale profilo, la questione appare proposta con riferimento ad un complesso di disposizioni che nell’impianto del codice di procedura civile si pongono come testo normativo recante l’intera disciplina del suddetto procedimento;

che in conseguenza, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis cfr. l’ordinanza n. 185 del 1996), la proposta questione di costituzionalità si deve reputare manifestamente inammissibile, in quanto compete al giudice a quo individuare, all’interno di un determinato corpus normativo, la norma o la parte di essa la cui presenza nell’ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

 dichiara la manifesta inammissibililità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Lorenzo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000