Ordinanza n. 153/2000

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ORDINANZA N. 153

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Cesare MIRABELLI

- Fernando SANTOSUOSSO               

- Massimo VARI                       

- Cesare RUPERTO                            

- Riccardo CHIEPPA                         

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                                

- Carlo MEZZANOTTE           

- Fernanda CONTRI                           

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI                           

- Franco BILE                         

- Giovanni Maria FLICK                                

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1998 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Napolitano Elena ed altro e il Comune di Barberino di Mugello, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1999.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

  Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 2 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che, in caso di morte della parte costituita, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione (rectius: prosecuzione) del processo decorre, per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale, dalla data dell’interruzione e non dalla data della loro effettiva conoscenza dell’interruzione medesima;

  che la Corte rimettente denuncia l’illegittimità costituzionale delle citate norme, in quanto non sarebbe garantito il diritto di difesa dei soggetti - cui spetta proseguire il processo - i quali, benchè estranei ad esso, sono tuttavia tenuti a compiere attività processuali entro un termine perentorio, la cui decorrenza non é portata a loro conoscenza attraverso atti processuali, restando affidata alla diligenza del procuratore mandatario la comunicazione dell’avvenuta interruzione del processo;

   che sussisterebbe anche una disparità di trattamento tra le parti, poichè mentre quelle non colpite dall’evento hanno legale conoscenza dell’interruzione e possono usufruire per intero del termine semestrale per la riassunzione, le parti cui spetta proseguire il processo sono invece esposte al pericolo della consumazione parziale del termine, in quanto per esse la conoscenza della interruzione é subordinata alla successiva comunicazione ad opera del procuratore della parte colpita dall’evento;

   che il giudice a quo ritiene che la questione, già esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136 del 1992, in relazione all’ipotesi di interruzione del processo per intervenuto fallimento della parte, debba essere ora affrontata con riferimento al diverso evento interruttivo del processo, rappresentato dalla morte della parte, in quanto la citata sentenza sarebbe stata "condizionata dalla peculiarità dell’evento considerato (fallimento)", mentre ben diversa sarebbe la situazione che si viene a creare con la morte della parte;

  che, secondo il giudice a quo, sostenere che la tutela del soggetto legittimato a proseguire il giudizio in luogo del suo dante causa sarebbe assicurata dalle norme che disciplinano le obbligazioni del mandatario, tra cui, in particolare, l’art. 1710 cod. civ., come affermato dalla sentenza n. 136 del 1992, equivale a riconoscere a detto soggetto "una forma di protezione per così dire indiretta, assicurata, cioé, non - come sembrerebbe dover essere - nel processo, bensì attraverso disposizioni volte a riequilibrare e sanzionare la (già intervenuta) lesione del diritto di difesa";

  che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio col ministero dell’Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la infondatezza della questione, rilevando anzitutto come la ratio decidendi della precedente pronuncia della Corte costituzionale, pur traendo origine da un’ipotesi di interruzione per intervenuto fallimento della parte, sia stata elaborata con riferimento al caso di morte della parte costituita ed osservando che la eventuale previsione di una diversa decorrenza del termine di prosecuzione del processo, individuata dal rimettente nel momento dell’effettiva conoscenza dell’interruzione, introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza.      

  Considerato che le norme disciplinanti l’interruzione del processo prevedono l’automatismo dell’effetto interruttivo solo in conseguenza del verificarsi di un evento che colpisca la parte prima della sua costituzione (art. 299 cod. proc. civ.), la parte costituita personalmente (art. 300, terzo comma, cod. proc. civ.) ovvero il procuratore (art. 301 cod. proc. civ.);

  che, per contro, nelle ipotesi in cui l’evento attenga alla parte costituita, la produzione dell’effetto interruttivo non é automatica ma é rimessa all’iniziativa del procuratore della detta parte, cui é attribuita, nell’interesse del mandante e dei suoi eredi, la valutazione dell’opportunità di rendere o non rendere la dichiarazione (e nel caso affermativo in quale momento), che si può considerare lato sensu negoziale e che quando interviene determina l’interruzione del processo;

  che, nel caso considerato, l’interruzione del processo non deriva automaticamente ed obbligatoriamente dal mero verificarsi dell’evento, in quanto la produzione dell’effetto interruttivo postula una specifica dichiarazione di volontà del procuratore;        

  che appare dunque evidente come una determinazione di così incisivo rilievo processuale sia rimessa al procuratore della parte in dipendenza del mandato conferitogli con la procura ad litem, onde egli é tenuto ad adempiere le obbligazioni derivanti da tale contratto con la diligenza imposta dall’art. 1710 del codice civile ed a continuare l’esecuzione, se vi é pericolo nel ritardo, quando il mandato si sia estinto per morte del mandante, come stabilisce il successivo art. 1728 cod. civ.;

  che, in definitiva, come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella sentenza n. 136 del 1992, la necessaria correlazione tra le norme sostanziali, in tema di mandato, e quelle processuali, relative alla disciplina dell’interruzione, attesta l’esistenza dell’obbligo del procuratore di rendere noto agli eredi del mandante il verificarsi dell’evento che abbia colpito quest’ultimo e di concordare quindi con essi la eventuale dichiarazione produttiva dell’effetto interruttivo, e ciò in funzione dell’esigenza - avuta di mira dal legislatore - di tutelare gli eredi della parte colpita dall’evento, nei cui confronti fa stato ad ogni effetto il giudicato;

  che pertanto l’ipotetica incuria del procuratore, che abbia omesso di informare gli eredi della pendenza del processo e della sua interruzione, non costituisce violazione del diritto di difesa di tali soggetti, in quanto l’obbligo dell’osservanza delle norme in esame é di per sè idoneo a garantire l’invocata tutela;

  che, infine, non é in alcun modo ravvisabile la dedotta disparità di trattamento rispetto alle parti non colpite da evento interruttivo, le quali, secondo la tesi della Corte rimettente, usufruiscono per intero del termine semestrale per la riassunzione, avendo legale conoscenza dell’interruzione sin dal momento della dichiarazione o della notificazione;

  che, infatti, le dette parti, se costituite, sono esposte anch’esse al pericolo della consumazione parziale del termine nell’analoga ipotesi in cui il procuratore, dal quale sono rappresentate, abbia loro tardivamente comunicato l’avvenuta interruzione del processo, in violazione a sua volta dei propri obblighi di mandato;

  che pertanto anche sotto tale profilo la questione deve dichiararsi manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.