Sentenza n. 130/2000

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 130

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo  MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido  NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge della Regione Siciliana, approvata il 24 dicembre 1998, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 2 gennaio 1999, depositato in Cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1999.

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato (r. ric. n. 1 del 1999), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 7 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1998 (Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI), per violazione degli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione.

La normativa impugnata, si osserva nel ricorso, persegue la finalità di eliminare il contenzioso pendente innanzi all’autorità giudiziaria instaurato nei confronti di ex dipendenti EMS per il recupero di somme indebitamente erogate, relative alla indennità "una tantum" di cui al comma 1 dello stesso art. 7, percepita da detti ex dipendenti, che, in epoca successiva al percepimento, avevano richiesto ed ottenuto dall’INPS un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia. In particolare, il comma 2 dell’art. 7 prevede, in contrasto con le decisioni al riguardo emesse dal giudice del lavoro, la cumulabilità della citata indennità "una tantum" con il successivo trattamento previdenziale di anzianità o di vecchiaia, mentre il comma 3 dispone che la previsione contenuta nell’art. 9, primo comma, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46 - che disciplina i criteri di applicazione delle opzioni per il diritto ad usufruire della indennità - deve intendersi nel senso che si prescinde dalla posizione contributiva dell’interessato ai fini del raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, fermi restando i requisiti dei 60 anni di età e del limite dei dieci anni previsto dalla stessa legge.

Rileva il ricorrente che è principio generale dell’ordinamento che misure assistenziali disposte in favore dei lavoratori, quale incentivo all’anticipato abbandono dell’attività lavorativa per agevolare processi di riconversione industriale, cessino al momento del conseguimento del diritto alla pensione, mentre l’avere previsto, a distanza di anni, la cumulabilità dell’indennità con il successivo trattamento previdenziale, in presenza di un uniforme orientamento giurisprudenziale in senso contrario, assumerebbe, da una parte, il carattere di un’elargizione non giustificata, che snatura le finalità dell’istituto stesso, dall’altro, di sanatoria non sorretta da alcun interesse pubblico preminente. Sanatoria che, peraltro, non troverebbe fondamento nella finalità di agevolare la liquidazione degli enti economici, in quanto dalla definizione, finora positiva per l’amministrazione, dei giudizi in corso potrebbe derivare un cospicuo vantaggio economico.

2.- Con memoria depositata nell’imminenza della udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 20 gennaio 1999, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999) omettendo la previsione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 7 impugnati, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1998 (Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI).

La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 6 del 2000).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.