Ordinanza n. 460/99

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ORDINANZA N. 460

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1996 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di B.A., iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 Ritenuto che il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), ove si stabilisce che le norme del capo II, relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, <<non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto>>;

 che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria viola il principio di uguaglianza perché irragionevolmente diversifica in base ad un mero dato temporale il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto in essere la medesima condotta criminosa, precludendo l’ammissione alla speciale e più favorevole procedura di definizione amministrativa prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994 a chi ha già provveduto ad adempiere alle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza o, comunque, ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

 che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto la causa di estinzione regolata dal capo II del decreto legislativo in esame assume carattere pregiudiziale al processo penale, sicché non ha concreta possibilità di operare laddove il processo sia già iniziato.

 Considerato che l’ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione in ordine alla individuazione della fase in cui si trovava il procedimento nel momento in cui è entrato in vigore il decreto legislativo censurato: se nella fase delle indagini preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova disciplina relativa all’estinzione del reato, preclusa dalla norma transitoria di cui viene denunciata la illegittimità costituzionale, ovvero quando l’azione penale era già stata esercitata, e quindi in un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque potuto trovare applicazione;

 che infatti, come già affermato da questa Corte, <<è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell’estinzione del reato, contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da operare solo all’interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata - in caso di adempimento alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa - alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l’esercizio dell’azione penale>> (v. ordinanze nn. 415 e 121 del 1998);

 che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

la corte costituzionale

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

 Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.