ORDINANZA N. 415
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1997 dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Ferrari Luciana e l'INPS, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Ferrari Luciana e dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
uditi gli avvocati Silvano Piccininno per Ferrari Luciana e Carlo De Angelis per l'INPS.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Mantova aveva respinto una domanda rivolta all'INPS per il ricalcolo dell'importo della pensione di anzianità sulla base della sola contribuzione obbligatoria, il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1997, questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione - dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui, in caso di posizione assicurativa mista (derivante, nella specie, dal cumulo di contributi obbligatori - dal 1953 al 1973 - e volontari - dal 1973 al 1985 - versati nella gestione dei lavoratori dipendenti, con quelli obbligatori, versati dal 1975 nella gestione degli esercenti commerciali), non prevede che la pensione di anzianità, liquidata dalla gestione commercianti, debba essere calcolata, per la quota imputabile alla gestione dei lavoratori dipendenti, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora ciò porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato;
che il rimettente - esclusa l'applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 428 del 1992 perché relativa ad un caso di pensione liquidata dalla gestione dei lavoratori dipendenti e non già, come nella specie, dalla gestione degli esercenti commerciali - rileva che, tenendo conto dei contributi volontari nella gestione dei lavoratori dipendenti, ai sensi del citato art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, si ottiene (secondo quanto emerso da una consulenza tecnica di ufficio) un assegno pensionistico di importo inferiore a quello calcolato sulla base delle sole contribuzioni obbligatorie; donde il prospettato dubbio di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, sotto il profilo dell'irragionevolezza di una disciplina comportante una riduzione della pensione a fronte di un maggior apporto contributivo (volontario);
che si sono costituite in giudizio le parti, sottolineando entrambe l'identità con la questione decisa da questa Corte con la sentenza n. 201 del 1999.
Considerato che, con le pronunce n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente anzianità contributiva minima;
che, con la sentenza n. 201 del 1999 (successiva all'ordinanza di rimessione in esame), questa Corte ha altresì chiarito che le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non sono influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi nel caso di posizione assicurativa mista (art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233);
che, com'è incontroverso, nella specie l'assicurata ha raggiunto l'anzianità contributiva minima già in virtù dei soli contributi obbligatori, per cui la presente questione non si differenzia da quella dichiarata infondata con detta sentenza n. 201 del 1999, in relazione all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Mantova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.