Sentenza n. 393/99

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SENTENZA N. 393

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott.                                         Renato                      GRANATA   Presidente

- Prof.                                          Giuliano                   VASSALLI   Giudice

- Prof.                                          Francesco                 GUIZZI                     "

- Prof.                                          Cesare                      MIRABELLI            "

- Prof.                                          Fernando                  SANTOSUOSSO      "

- Avv.                                          Massimo                   VARI                         "

- Dott.                                         Cesare                      RUPERTO                "

- Dott.                                         Riccardo                   CHIEPPA                  "

- Prof.                                          Gustavo                    ZAGREBELSKY     "

- Prof.                                          Valerio                     ONIDA                     "

- Prof.                                          Carlo                        MEZZANOTTE        "

- Avv.                                          Fernanda                  CONTRI                    "

- Prof.                                          Guido                       NEPPI MODONA    "

- Prof.                                          Piero Alberto            CAPOTOSTI             "

- Prof.                                          Annibale                   MARINI                    "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dei tesoro, del 2 luglio 1997, nella parte in cui dispone il collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dell'Ing. Alessandro Annunziati, nonché del telegramma del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 luglio 1997, con il quale il suddetto decreto è stato comunicato alla Regione, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 19 settembre 1997, depositato in Cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 51 del registro conflitti 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

udito l'Avvocato Vito Vacchi per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 19 settembre 1997, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1997, nonché al successivo telegramma del 24 luglio 1997 della stessa Presidenza del Consiglio con il quale il suddetto decreto è stato comunicato alla Regione Toscana, nella parte in cui viene disposto il collocamento fuori ruolo, presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, di un ingegnere, dipendente della Regione medesima.

La ricorrente Regione Toscana, richiamate le proprie attribuzioni in materia di ordinamento degli uffici regionali e di stato giuridico ed economico del personale, garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, sottolinea come il decreto impugnato, pur incidendo in maniera rilevante sull'organizzazione amministrativa della Regione, sia stato adottato in carenza di una intesa preventiva con la Regione interessata, come, d'altro canto, è stato chiarito dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 207 del 1996).

La regola della previa intesa deve valere, sempre secondo la ricorrente, anche per le Regioni a statuto ordinario, giacché la materia degli uffici è riservata dalla Costituzione alla potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni.

La Regione evidenzia, ancora, come il principio di leale cooperazione, di rilevanza costituzionale, diretto ad assicurare il perseguimento dell'interesse nazionale senza ledere coesistenti interessi regionali costituzionalmente garantiti, non sia stato rispettato neanche in ordine all'accollo dell'onere relativo al trattamento economico, giacché questo continua ad essere a carico della Regione medesima.

Ad avviso della ricorrente, pertanto, detta previsione sarebbe gravemente lesiva dell'autonomia finanziaria regionale, costituzionalmente garantita (art. 119 della Costituzione). Infatti, porre a carico della finanza regionale l'organizzazione ed il funzionamento di uffici statali significherebbe sottrarre alle Regioni le risorse economiche necessarie all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

Considerato in diritto

l.- Il conflitto sollevato dalla Regione Toscana pone all'esame della Corte costituzionale le seguenti questioni: a) se, in relazione alle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici regionali e di stato giuridico ed economico del personale (garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione), il d.P.C.m. 2 luglio 1997, comunicato alla Regione Toscana con telegramma del 24 luglio 1997, sia lesivo dell’autonomia regionale, nella parte in cui viene disposto il collocamento fuori ruolo di un ingegnere, dipendente della Regione Toscana, da adibire alle necessità dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere stato adottato in carenza di una intesa preventiva con la Regione interessata; b) se il detto d.P.C.m. sia, altresì, lesivo del principio di leale collaborazione e della autonomia finanziaria della Regione (garantita dall’art. 119 della Costituzione), in relazione alla previsione, contenuta nell’atto impugnato, che pone a carico dell'amministrazione di appartenenza (compresa quella regionale), l'onere di spesa relativa al trattamento economico del personale collocato fuori ruolo.

2.- Preliminarmente deve essere rilevato che, nonostante questa Corte con la sentenza n. 207 del 14 giugno 1996 - nel cui analogo giudizio per conflitto di attribuzioni era parte la stessa Presidenza del Consiglio - avesse dichiarato «che non spetta allo Stato, in mancanza di una intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla Regione (nella specie Sardegna) "per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei ministri" e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l’onere relativo», ciò non di meno, a distanza di poco più di un anno, è stato emanato un ulteriore decreto, comprendente personale regionale senza che fosse intervenuta l’intesa con la regione interessata.

3.- Il ricorso è fondato sotto il duplice profilo prospettato, in quanto sussistono, anche nella presente fattispecie relativa alla Regione Toscana, i medesimi presupposti che hanno portato alla dichiarazione della non spettanza allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, ed all’annullamento disposto con la citata sentenza n. 207 del 1996.

Infatti, le ragioni poste alla base della citata sentenza riguardano indistintamente Regioni ordinarie ed a statuto speciale con riferimento sia alle esigenze di intesa e di leale collaborazione, quali principi applicabili ai rapporti tra Stato e Regioni, sia con riferimento al principio di autonomia finanziaria.

4.- Pertanto, il decreto contenente il collocamento fuori ruolo, oggetto del ricorso, non «determina semplicemente, in via conseguenziale, una vacanza temporanea» nei ruoli del personale regionale, ma viene ad incidere sul potere della Regione di disporre del proprio personale, stabilendo una utilizzazione per finalità istituzionali statali e un onere retributivo che permane a carico della Regione, nonostante che il rapporto di servizio venga mutato. Infatti, le prestazioni effettuate in virtù del predetto collocamento fuori ruolo sono destinate, in via esclusiva, al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio, ed in particolare nell'ambito di necessità urgenti in materia di dighe (d.l. 8 agosto 1994, n. 507, preambolo e art. 7, convertito con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1994, n. 584).

Deve, altresì, essere confermato che non si può escludere che anche personale regionale possa essere oggetto di provvedimento di collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (in base alle dichiarate esigenze del decreto-legge), in quanto il legislatore ha fatto riferimento ad appartenenti ad amministrazioni, sia statali (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo) sia di enti (compresi quelli economici) purché pubblici con riferimento al c.d. settore pubblico allargato, e quindi con possibilità di ricomprendere tutta l'amministrazione pubblica.

Ciò non esclude, tuttavia, l’esigenza di una intesa quando si tratti di personale dipendente da amministrazione regionale, in quanto la prevista deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza deve logicamente (su di un piano anche di scelta dovuta di interpretazione conforme a Costituzione) intendersi limitata alle previsioni dei casi di collocamento fuori ruolo e alle procedure interne previste nei singoli ordinamenti (intervento di particolari organi, come il consiglio di amministrazione ecc.); non può invece avere valore di deroga generale, estesa anche alle procedure esterne relative ai rapporti tra Stato ed enti dotati di autonomia e titolari di competenze costituzionalmente garantite, quali le Regioni.

In altri termini, è opportuno chiarire, ancora una volta, che occorre una partecipazione di volontà regionale nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione (sentenza n. 351 del 1991) e quindi vi è esigenza di una vera e propria intesa quando lo Stato vuole utilizzare, in posizione di fuori ruolo con esclusivo servizio, o in equivalente posizione, personale regionale (sentenza n. 207 del 1996).

  5.- Il ricorso è fondato anche sotto l'ulteriore profilo che l'atto impugnato dispone che l'onere della spesa relativa al trattamento economico del dipendente della Regione, collocato fuori ruolo, debba restare a carico della stessa Regione, anche senza alcun suo assenso, con ciò violando i principi di autonomia finanziaria e dei rapporti tra Stato e Regione.

E' vero che l'art. 7 del d.l. n. 507 del 1994, convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584, prevede il mantenimento dell'onere a carico delle amministrazioni di provenienza; ma questa previsione deve essere interpretata in modo conforme a Costituzione, cioè nel senso che può riferirsi in via normale all'ambito delle amministrazioni statali e di quelle gravanti sul bilancio statale (come del resto il sistema della copertura dell'onere finanziario del personale che sarà "inquadrato" in ruolo "anche in soprannumero" con "corrispondente riduzione degli organici"). Invece la previsione non può applicarsi alle ipotesi in cui il collocamento fuori ruolo riguarda personale dipendente dalla Regione, cioè da un ente con bilancio e finanza autonomi garantiti costituzionalmente rispetto allo Stato, in mancanza di intesa anche sull'accollo dell'onere da parte dell'ente stesso.

In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini precisati, con conseguente annullamento dell'atto impugnato limitatamente all'unica unità del personale della Regione Toscana oggetto di individuazione e di collocamento fuori ruolo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla Regione Toscana «per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo;

annulla, di conseguenza, il d.P.C.m. 2 luglio 1997 nella parte relativa a detto personale della Regione Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.