Ordinanza n. 333/99

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ORDINANZA N. 333

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1997 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fratini Alvaro ed altri e il Comune di Prato, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'indennità di espropriazione, la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 18 aprile 1997 (R.O. n. 568 del 1997), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 43 (recte, 42) e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

che il giudice a quo muove dal rilievo che la norma di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede che in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità é ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni, ma nulla prescrive nel caso che il contribuente abbia omesso la dichiarazione;

che, peraltro, il rimettente ritiene che la lacuna non possa essere superata in via interpretativa, neanche alla luce della legge delega, giacchè le varie ipotesi possibili non appaiono idonee a superare l'omessa previsione legislativa; ed, infatti: a) se si considera che l'assenza del parametro e, quindi, l'omissione della dichiarazione ICI, con conseguente inapplicabilità della norma, avvantaggia l'evasore, ne risulta una evidente disparità di trattamento; b) se si ritiene che l'omessa dichiarazione comporti la valutazione del terreno come terreno agricolo, non si rinviene alcun riscontro normativo in tal senso; c) se si ipotizza che l'omessa dichiarazione equivalga ad una dichiarazione di valore pari a zero, vi sarebbe lesione del diritto al giusto indennizzo; d) se si ritiene che all'omessa dichiarazione possa sopperire l'accertamento d'ufficio, oltre a snaturare il meccanismo previsto dal legislatore, si lascerebbe irrisolto il problema quando l'accertamento d'ufficio manchi o ritenga la natura agricola del terreno;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni, rilevando che le censure vengono proposte contro un'asserita lacuna dell'ordinamento non colmabile con una pronuncia della Corte;

che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice rimettente deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità delle norme sulla base della interpretazione che egli é tenuto a dare delle stesse, in modo da verificare se le eventuali lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme vigenti e privilegiando l'interpretazione conforme a Costituzione (v., ex plurimis, ordinanza n. 39 del 1998, sentenza n. 350 del 1997);

che, nella specie, il giudice a quo, dopo aver prospettato diverse ed alternative soluzioni interpretative, ritenendole, comunque, inadeguate a spiegare l'ambito applicativo della disposizione, non esprime una propria scelta interpretativa sì da consentire la verifica della rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, essendo carente il presupposto della delibazione di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 113 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.