ORDINANZA N. 307
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1998 dal TAR per il Piemonte sul ricorso proposto da Giglio Nicolina contro l'INPS, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio amministrativo promosso da una pensionata, la quale, assumendo l’avvenuto passaggio in giudicato [in data 14 aprile 1996] della sentenza con cui il giudice ordinario le aveva riconosciuto la riliquidazione della pensione di reversibilità in applicazione della sentenza n. 240 del 1994 della Corte costituzionale, chiedeva l’ottemperanza a tale decisione da parte dell’INPS - il TAR per il Piemonte, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), secondo cui restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396 e 24 settembre 1996, n. 499, i quali tra l’altro sancivano l’estinzione dei giudizi pendenti in materia e l’inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato;
che, ad avviso del rimettente, tale sanatoria - operante con effetto ex tunc, nel contesto di una disciplina diretta a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza n. 240 del 1994 della Corte costituzionale, oltre che della sentenza n. 495 del 1993 (disciplina in séguito riprodotta dall’art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, marginalmente modificato dall’art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79) - ha determinato, per l’arco temporale corrispondente, una ricostruzione dell’assetto giuridico portato dalla normativa dei decreti decaduti, la quale peraltro aveva già precluso, nella sua vigenza, la formazione del giudicato con riguardo alla fattispecie de qua;
che tuttavia, secondo il rimettente, la norma censurata, nel disciplinare ora per allora le situazioni regolate dalla decretazione d’urgenza, si pone in contrasto: a) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., per violazione del canone dell'intangibilità del giudicato e del principio di separazione tra le funzioni dello Stato, che preclude al legislatore di invadere la sfera di attribuzioni dell'autorità giurisdizionale, privandola della potestas judicandi; b) con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma, Cost., per il conseguente venir meno degli effetti della tutela giurisdizionale, con sottrazione al giudice naturale del potere di affermazione del diritto già accertato in maniera definitiva; e ciò tanto più in quanto il legislatore é intervenuto successivamente all’esercizio dell’azione, con disposizioni intese a vanificare la tutela giurisdizionale, senza peraltro accompagnare tali misure con una satisfattiva disciplina delle posizioni degli interessati, posto che viene consentito all’ente tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualità con esclusione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità ovvero per l’infondatezza della sollevata questione; e che si é altresì costituito l’INPS, concludendo per l’infondatezza della questione stessa.
Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno incidente di costituzionalità, é intervenuta la legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 73, comma 4, ha precisato la portata applicativa della censurata clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali, emessi in materia, non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati dal predetto comma, ancorchè notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
che, così disponendo, il legislatore ha inciso sulla normativa denunciata, e dunque il giudice rimettente deve procedere ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice stesso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.