Ordinanza n. 289/99

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ORDINANZA N. 289

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinques, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall’art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promossi con le ordinanze emesse il 13 marzo 1997 dal Pretore di Bologna, il 25 luglio 1997 dal Pretore di Venezia, l’11 novembre 1997 dal Tribunale di Treviso e il 27 gennaio 1999 dal Tribunale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 320 e 719 del registro ordinanze 1997, al n. 101 del registro ordinanze 1998 ed al n. 189 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 43, prima serie speciale, dell’anno 1997, n. 9, prima serie speciale, dell’anno 1998 e n. 14, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Gamberini Giulio, di Guerra Ignazio ed altri, di Atalmi Giorgio ed altro, di Zamboni Anna Maria, della Cassa di risparmio di Bologna, della Cassa di risparmio di Venezia, del Fondo di previdenza "G. Caccianiga", della Banca CARIGE S.p.A., nonchè l’atto di intervento dell’INPS e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli Avvocati Franco Carinci per Gamberini Giulio; Franco Carinci, Antonio Vallebona e Sergio Vacirca per Guerra Ignazio ed altri; Antonio Vallebona e Sergio Vacirca per Zamboni Anna Maria; Massimo Lauro per la Cassa di risparmio di Bologna; Paolo Tosi per la Cassa di risparmio di Venezia; Camillo Paroletti e Federico Sorrentino per la Banca CARIGE S.p.A. e l’Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con quattro distinte ordinanze emesse, rispettivamente, dal Pretore di Bologna il 13 marzo 1997 (R.O. n. 320 del 1997), dal Pretore di Venezia il 25 luglio 1997 (R.O. n. 719 del 1997), dal Tribunale di Treviso l’11 novembre 1997 (R.O. n. 101 del 1998) e dal Tribunale di Genova il 27 gennaio 1999 (R.O. n. 189 del 1999), é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall’art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);

che detta disposizione é stata denunciata, da tutti i rimettenti, in quanto subordina alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio l’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche complementari che risultino istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e che garantiscano prestazioni definite ad integrazione del predetto trattamento obbligatorio;

  che le controversie nell’ambito delle quali sono state emesse le ordinanze del Pretore di Bologna, del Pretore di Venezia e del Tribunale di Genova, hanno tutte ad oggetto - come si evince dagli atti di promovimento degli incidenti di costituzionalità - azioni di accertamento del diritto al trattamento di previdenza aziendale proposte da taluni lavoratori subordinati (rispettivamente: Gamberini Giulio nei confronti della Cassa di risparmio di Bologna S.p.A.; Guerra Ignazio, Romieri Paola, Spezzamonte Fulvio e Tenderini Alberti nei confronti della Cassa di risparmio di Venezia S.p.A.; Zamboni Anna Maria nei confronti della Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia), che hanno chiesto di cessare dall’impiego condizionatamente al conseguimento del menzionato diritto;

  che, inoltre, nella controversia che ha dato luogo all’ordinanza del Tribunale di Treviso, il giudice a quo é stato anch’esso chiamato, nell’ambito del procedimento principale, ad "accertare" il diritto al pensionamento anticipato azionato da Atalmi Giorgio e Danieli Giuliano nei confronti del Fondo di previdenza "G. Caccianiga";

  che, ad avviso del Pretore di Bologna e del Pretore di Venezia, la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 41 e 39 della Costituzione, limitando fortemente, per il presente e per il futuro, la libertà di iniziativa economica privata e la libertà sindacale ("che é correlata con la iniziativa privata"), sì da impedire ai soggetti interessati, senza un ragionevole motivo, pattuizioni efficaci in materia di previdenza complementare e, al tempo stesso, l’attuazione degli obblighi già reciprocamente assunti, sui quali confidare in prospettiva di certezza e in vista di obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro;

che, secondo il Tribunale di Treviso, sarebbe, invece, inferto un vulnus agli artt. 41 e 38 della Costituzione, "non risultando individuabili nella norma le esigenze di tutela dell’utilità sociale che sole possono giustificare la limitazione del diritto costituzionalmente protetto";

  che, infine, il Tribunale di Genova prospetta la violazione degli artt. 38, 39 e 41 della Costituzione, a causa della lesione della libertà di assistenza privata, di contrattazione collettiva e di iniziativa economica, asseritamente provocata dalla denunciata disposizione tramite la limitazione, "per il futuro", della adottabilità e dell’efficacia "di quelle clausole, di fonte prevalentemente contrattual-collettiva, che garantiscono un accesso al pensionamento anticipato rispetto a quello consentito dall’AGO", con conseguente alterazione dell’equilibrio dei preesistenti assetti negoziali;

  che la medesima ordinanza reputa, altresì, inciso l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, relativamente "al diverso trattamento riservato ai fondi integrativi" di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;

  che, nel giudizio di cui all’ordinanza del Pretore di Bologna, si sono costituiti Gamberini Giulio e la Cassa di risparmio di Bologna S.p.A., rispettivamente parte ricorrente e parte convenuta nel giudizio principale: il primo per sentir dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, assumendo, altresì, nella memoria integrativa depositata nell’imminenza dell’udienza, l'incostituzionalità dell’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; la seconda, per sentire dichiarare, anzitutto, l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e, nel merito, la sua "manifesta infondatezza";

  che, nel giudizio di cui all’ordinanza del Pretore di Venezia, si sono costituiti Guerra Ignazio, Romieri Paola, Spezzamonte Fulvio e Tenderini Alberti, ricorrenti nel giudizio a quo, i quali, nel concludere, anch’essi, per una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata dal rimettente, segnalano, altresì, con memoria integrativa depositata in prossimità dell’udienza, l'incostituzionalità dell’art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, "ove si ritenesse applicabile la nuova disposizione";

  che, nel medesimo giudizio, si é costituita la Cassa di risparmio di Venezia S.p.A., parte convenuta nel giudizio principale, la quale ha concluso per la infondatezza della sollevata questione di costituzionalità;

  che, inoltre, ha depositato "memoria di costituzione" (rectius: intervento) anche l’INPS, non evocato in giudizio dinanzi al rimettente;

  che, nel giudizio di cui all’ordinanza del Tribunale di Treviso (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 9, prima serie speciale, del 4 marzo 1998), hanno depositato memoria le parti del giudizio a quo e cioé Atalmi Giorgio e Danieli Giuliano, congiuntamente in data 15 aprile 1999, nonchè il Fondo di previdenza "G. Caccianiga" in data 26 aprile 1999;

  che, nel giudizio di cui all’ordinanza del Tribunale di Genova, si sono costituite entrambe le parti in causa e cioé Zamboni Anna Maria (appellante nel giudizio a quo), per sentir dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, nonchè la Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia (parte appellata nel giudizio principale), concludendo "per l’infondatezza e l’inammissibilità" della proposta questione di costituzionalità;

  che, infine, nei giudizi di cui alle ordinanze emesse dal Pretore di Bologna, dal Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Genova, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità delle sollevate questioni (in un caso – R.O. n. 189 del 1999 - segnatamente per irrilevanza "a seguito della pubblicazione" del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563) o, comunque, per la loro infondatezza.

Considerato che tutte le ordinanze prospettano questioni analoghe o, comunque, connesse, sicchè i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;

che, in via preliminare, quanto al giudizio di cui all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Treviso, vanno dichiarate inammissibili le costituzioni delle parti private - Atalmi Giorgio e Danieli Giuliano, nonchè Fondo di previdenza "G. Caccianiga" - perchè tardivamente proposte rispetto al termine previsto dagli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale (cfr., ex plurimis, ordinanza n. 360 del 1998);

che, sempre preliminarmente, va dichiarato inammissibile anche l’intervento spiegato dall’INPS nel giudizio di cui all’ordinanza del Pretore di Venezia, giacchè l’Istituto medesimo non riveste la qualità di parte nel procedimento a quo;

che, successivamente alle ordinanze emesse dai Pretori di Bologna e di Venezia, nonchè dal Tribunale di Treviso, il legislatore é intervenuto, con l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalità prospettati dai predetti giudici rimettenti;

che, segnatamente, il comma 3 del citato art. 59 ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, "per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio" – tra le quali, appunto, quelle contemplate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonchè quelle previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 e dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563 - "il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza";

che, peraltro, con il menzionato comma 3, nonchè con i commi 4, 32 e 33 dello stesso art. 59 della legge n. 449 del 1997, si é inciso ulteriormente sulla disciplina delle predette forme pensionistiche, prevedendosi una articolata regolamentazione che investe la materia sia in taluni aspetti generali, sia in ambiti specifici;

  che, pertanto, in considerazione del richiamato jus superveniens, si rende necessaria la restituzione degli atti ai predetti giudici a quibus, essendo rimessa a costoro la valutazione, sotto il profilo della perdurante rilevanza delle proposte questioni di costituzionalità, di una eventuale incidenza della normativa sopravvenuta sui giudizi di accertamento innanzi a loro pendenti;

  che, infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 27 gennaio 1999, il giudice a quo, nel delibare la sussistenza del requisito della rilevanza della questione medesima, ha omesso - nonostante che la vigenza del già ricordato art. 59 della legge n. 449 del 1997 sia anteriore allo stesso atto di promovimento dell’incidente di costituzionalità - qualsiasi valutazione in ordine all’influenza, o meno, della menzionata disposizione sulla definizione del giudizio di accertamento oggetto della sua cognizione;

  che la questione é, dunque, manifestamente inammissibile, giacchè il Tribunale rimettente, in ragione della evidenziata carente ponderazione in ordine al complessivo quadro normativo vigente in materia, non ha assolto l’obbligo di motivare, in modo adeguato ed esauriente, sulla rilevanza dei prospettati dubbi di costituzionalità (vedi, da ultimo, ordinanza n. 60 del 1998).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall’art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l’ordinanza in epigrafe;

  ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna, al Pretore di Venezia ed al Tribunale di Treviso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1999.