ORDINANZA N. 266
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1, lettera a) e commi 19 e 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1998 dal Pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, nel procedimento penale a carico di Morea Edoardo, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di un procedimento di opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti di un automobilista "per aver percorso la carreggiata o parte di essa in area autostradale in senso di marcia opposto a quello consentito" - il Pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, con ordinanza del 2 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1, lettera a)e commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio penale e amministrativo le condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi tratto di autostrada e, quindi, anche sugli svincoli";
che, secondo il rimettente, la denunciata normativa viola il principio di uguaglianza, poichè: a) accomuna in un analogo trattamento condotte che possono assumere eccezionale gravità, in quanto atte a creare gravissimo pericolo alla circolazione (quali le inversioni di marcia attraverso i by pass esistenti lungo il tracciato autostradale), ed altre condotte (come quella ascritta all’imputato) che non possono in alcun modo connotarsi per analoghi caratteri di pericolosità; b) tratta in maniera più severa la condotta prevista, rispetto ad altre simili condotte, altrettanto se non addirittura più gravi sul piano della pericolosità (tra le quali il rimettente cita in particolare: la retromarcia in autostrada; l’inversione di marcia nelle strade urbane ed extraurbane in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; il sorpasso in caso di scarsa visibilità o in corrispondenza di intersezioni; la circolazione contromano in generale e quella in corrispondenza di curve, in casi di scarsa visibilità o in strade con carreggiate separate);
che, sempre secondo il rimettente, la denunciata normativa contrasta anche col principio di ragionevolezza, in quanto la disparità di trattamento evidenziata sub a) non può essere attenuata dalla possibilità per il giudice di graduare in concreto la pena, la quale é comunque prevista in maniera assai severa e sproporzionata rispetto al fatto commesso;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che, successivamente alla proposizione dell’odierno incidente di costituzionalità, questa Corte, con ordinanza n. 58 del 1999, ha dichiarato manifestamente infondata identica questione, sollevata con identiche motivazioni dal medesimo Pretore rimettente;
che, richiamando tale ordinanza, va ribadito che la norma censurata coerentemente sanziona - consentendo, peraltro, una congrua graduabilità tra un minimo ed un massimo - condotte ritenute dal legislatore idonee a determinare situazioni di gravissimo pericolo, ad evitare le quali egli ha previsto un divieto assoluto che appare correlato alla regola dell’unidirezionalità obbligatoria della circolazione, non certo irragionevolmente imposta in qualunque punto dei tratti autostradali, proprio per le evidenti caratteristiche di questi rispetto alle strade comuni; e che non spetta a questa Corte di rimodulare le scelte punitive adottate dal legislatore nè di stabilire comparativamente la quantificazione di sanzioni non omogenee riferite a diverse condotte contemplate dallo stesso codice della strada;
che, pertanto, la questione é da dichiararsi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1, lettera a) e commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata - in riferimento all’art. 3 della Costituzione - dal Pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.