Ordinanza n. 254/99

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ORDINANZA N. 254

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, promossi con ordinanze emesse il 18 febbraio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana il 4 giugno 1998 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio rispettivamente iscritte ai nn. 297, 781, 782 e 783 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di De Santis Paolo ed altri e di Forria Gavino ed altri, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, nel corso del giudizio su di un ricorso collettivo proposto da alcuni ispettori della Polizia di Stato avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell’interno aveva rigettato la loro richiesta di vedersi attribuito un trattamento economico superiore a quello attribuito al ruolo dei sovrintendenti, con ordinanza del 18 febbraio 1997, pervenuta alla Corte costituzionale il 9 aprile 1998 (R.O. n. 297 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall’art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nella parte in cui dette norme non riconoscono agli appartenenti al ruolo degli ispettori il trattamento economico corrispondente ad un livello stipendiale più elevato di quello riconosciuto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;

che il collegio rimettente osserva, al riguardo, che l’intervento del legislatore del 1992, reso necessario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, avrebbe non solo condotto ad una indebita equiparazione, peraltro solo economica, tra i sovrintendenti e gli ispettori, ma, addirittura, stravolto gli equilibri esistenti, determinando un ribaltamento delle rispettive posizioni, con la previsione, a favore dei primi, della possibilità di conseguire un trattamento economico anche migliore di quello spettante ai secondi;

che si rileva in proposito nella ordinanza che i sovrintendenti, collocati in posizione sottordinata rispetto agli ispettori, e tenuti a svolgere adempimenti di livello, spessore e responsabilità inferiori a quelli assegnati a questi ultimi, sarebbero stati retribuiti con stipendi pari, se non superiori, a quelli attribuiti agli ispettori, ad essi gerarchicamente e funzionalmente sovraordinati, ed in tal modo si sarebbe determinata una disparità di trattamento non solo tra dipendenti appartenenti a ruoli collocati in differenti livelli retributivo-funzionali, ma altresì tra soggetti appartenenti allo stesso ruolo ed incaricati di espletare identiche funzioni (censura, quest’ultima, che deve intendersi in particolare riferita all’art. 4 del d.l. n. 5 del 1992, che stabilisce che al personale del ruolo degli ispettori provenienti dal ruolo dei sovrintendenti é attribuito il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante, a norma dell’art. 3, nella qualifica di sovrintendente, rivestita prima della nomina nel ruolo degli ispettori); donde la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, nonchè di quelli di perequazione retributiva e di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 4 giugno 1998 (R.O. nn. 781, 782 e 783 del 1998), il Tar del Lazio ha sollevato la medesima questione, con riferimento agli stessi parametri costituzionali, sottolineando, in particolare, l’appiattimento tra i due ruoli in esame, operato con il decreto-legge censurato, il quale, senza porsi come modificativo dei principi organizzatori che avevano costituito il motivo ispiratore della riforma della pubblica sicurezza, ma essendo formalmente limitato alla sola perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, avrebbe, però, sostanzialmente proceduto ad una modifica di quei principi;

che anche nei giudizi introdotti con le ordinanze R.O. nn. 781, 782 e 783 del 1998, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, per essere stata la normativa censurata già esaminata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 1998, e ritenuta del tutto ragionevole e conforme ai principi costituzionali invocati;

che nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn. 782 e 783 del 1998, si sono, altresì, costituite alcune delle parti private, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale;

che le medesime parti private, nella imminenza della data fissata per la discussione della questione, hanno, poi, depositato una memoria, nella quale ribadiscono le proprie tesi difensive (pur figurando, per evidente errore materiale, nei rispettivi atti una richiesta di decisione non conforme alle deduzioni svolte), ritenendo sussistente una diversità tra la citata decisione n. 63, che ha rigettato la questione di legittimità della normativa indicata nella parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della polizia di Stato lo stesso trattamento economico degli ispettori senza parificarne le funzioni, rispetto alla impostazione data dal Tar del Lazio, che assume pacificamente che nei ruoli organici della Polizia vi é una differenza tra la figura dell’ispettore e quella del sovrintendente, con la conseguenza che le funzioni attribuite al secondo sono sottordinate a quelle attribuite al primo, e censura l’appiattimento tra i due ruoli operato dal decreto-legge impugnato.

Considerato che questa Corte ha avuto occasione di precisare, con la sentenza n. 63 del 1998, il contenuto dell’art. 3 del d. l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge dall’art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e di affermarne la legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

che con ordinanza di manifesta infondatezza n. 151 del 1999 sono stati esaminati profili esattamente speculari riguardanti la posizione del personale proveniente dal ruolo dei sovrintendenti rispetto a chi rivestiva la qualifica di ispettore in riferimento agli artt. 3, 36,76 e 97 della Costituzione sia pure riferiti alle norme emanate in base alla delega contestata in questa sede;

che la previsione dell’art. 4 del d. l. n. 5 del 1992, contenente una clausola di garanzia di attribuzione del trattamento più favorevole tra quello precedentemente in godimento e quello spettante con la nuova attribuzione di livelli, non può essere interpretata come indice di ribaltamento delle posizioni precedenti o di disparità di trattamento: in realtà clausole del genere sono usuali quando si procede con legge a nuovi inquadramenti e ad attribuzioni di livello superiore, in relazione ai sistemi di calcolo delle anzianità e dello stipendio derivanti dalla permanenza in una determinata qualifica, in quanto ai livelli iniziali di qualifica può anche corrispondere una retribuzione tabellare inferiore a quella di chi abbia invece maturato incrementi per notevole anzianità in qualifiche inferiori;

che, secondo quanto affermato da questa Corte, deve escludersi che il cambiamento verso l’alto di un livello retributivo tabellare di una categoria di personale debba, in ogni caso, comportare la necessità di innalzare i livelli superiori, in modo da esigere l’ulteriore avanzamento di un "gradino" di coloro che erano in precedenza in posizione sovraordinata (sentenza n. 63 del 1998), potendo i livelli retributivi essere modificati nel numero (in riduzione o in aumento), così come può pervenirsi a riunificazioni di trattamenti economici, ampliando l’ambito dei livelli, fermo il limite della non palese arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);

che il d. l. n. 5 del 1992 e la legge di conversione n. 216 del 1992 hanno proceduto non solo a colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione per i sottufficiali dei Carabinieri (sentenza n. 277 del 1991), ma anche alla unificazione completa a decorrere dal 1° gennaio 1992 del trattamento economico (allineandolo sui livelli, VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di polizia sia ad ordinamento militare che civile, compresi quelli dei Corpi di polizia che erano stati mantenuti al fuori della pronuncia della Corte e delle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);

che il legislatore del 1992 con le norme denunciate ha operato una compattazione verso l’alto (realizzata mediante un reinquadramento in via transitoria delle posizioni degli allora sovrintendenti e vicesovrintendenti), riallineate alla originaria equiparazione tra sottufficiali, riducendo le discrasie e le differenze ben più gravi che si sarebbero verificate nei confronti degli stessi vicesovrintendenti rispetto alle altre forze di polizia (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall’art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali della Toscana e del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.