Ordinanza n. 209/99

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ORDINANZA N. 209

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1998 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 maggio 1998, pervenuta a questa Corte il 2 settembre 1998, il Pretore di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d, della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), degli articoli 12 (recte: 13), comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano);

che l’art. 13, comma 2, del predetto decreto legislativo (cui correttamente fa riferimento il remittente nella motivazione dell’ordinanza, mentre nel dispositivo menziona per errore l’art. 12), nell’ambito della disciplina relativa alla consegna ai medici di campioni gratuiti di medicinali, stabilisce che "i campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario";

che l’art. 15, comma 1, primo periodo, del predetto decreto stabilisce che la violazione delle disposizioni del decreto medesimo "sulla pubblicità presso gli operatori sanitari comporta l’irrogazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 201 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni";

che a sua volta l’art. 201, quinto comma, del citato testo unico delle leggi sanitarie commina la pena dell’arresto fino a tre mesi e dell’ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni dello stesso articolo in tema di pubblicità dei medicinali;

che, ad avviso del remittente, l’art. 15, comma 1, del decreto legislativo, là dove assoggetta alla pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda le contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 13, comma 2, non sarebbe conforme ai criteri della delega di cui all’art. 2, comma 1, lettera d, della legge n. 489 del 1992, che consente bensì la previsione di sanzioni penali, ma stabilisce che "la pena dell’ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell’arresto e dell’ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l’interesse protetto";

che, trattandosi nella specie di difetto di taluno dei requisiti della richiesta scritta di campioni omaggio (il timbro, la firma, o la data), secondo il remittente, pur se non sempre la mancanza di uno di essi possa dirsi de plano costituire mero errore formale, si dovrebbe però escludere che ponga in grave pericolo gli interessi tutelati dalle norme, come invece avverrebbe ad esempio in caso di violazione della norma che vieta la pubblicità dei farmaci contenenti stupefacenti o di quella che impone di indicare nella pubblicità che il medicinale ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio: pertanto il decreto legislativo delegato avrebbe violato i limiti della delega, sanzionando in maniera più grave anche fatti che non comportano pericolo grave per l’interesse protetto;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo, con argomenti sviluppati e integrati ulteriormente in una memoria successiva, che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che lo stesso remittente non pone in dubbio che le norme in materia di pubblicità dei medicinali rientrino fra quelle per le cui violazioni la legge di delega prevede che possano essere comminate sanzioni penali, tutelando esse l’interesse generale ad un corretto esercizio di un’attività avente riflessi sulla salute pubblica;

che, in particolare, la normativa in materia di pubblicità é intesa non solo a favorire l’uso razionale dei medicinali, ma anche, soprattutto là dove si occupa della pubblicità presso i medici, ad assicurare la corretta circolazione dei farmaci;

che il remittente non qualifica senz’altro le violazioni in questione come mere "infrazioni formali" (per le quali la legge di delega prevede che sia comminata la pena della sola ammenda), ma si limita a contestare che dette violazioni espongano a pericolo grave o a danno l’interesse protetto, cioé che ricorra il presupposto al quale la legge di delega condiziona la previsione della pena dell’arresto e dell’ammenda;

che l’apprezzamento della gravità del pericolo cui vengono esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di discrezionalità, nella specie esercitato dal legislatore delegato – scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in essere in violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci presso i medici, la stessa pena già prevista dalla legge previgente, e confermata dal decreto legislativo delegato in questione (art. 6, comma 10), per le infrazioni alle norme sulla pubblicità dei medicinali presso i consumatori – senza che possano dirsi palesemente violati i margini di tale discrezionalità, non potendosi giudicare come manifestamente incongrua la valutazione compiuta di ritenere le condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli interessi medesimi;

che, peraltro, la minore o maggiore gravità della condotta, nei singoli casi, é apprezzabile dal giudice ai fini della determinazione in concreto della pena fra il minimo e il massimo previsti dalla legge, senza che confligga di per sè con la Costituzione la previsione di un’unica pena, graduabile in concreto, per una pluralità di condotte di diversa gravità (cfr. sentenze n. 285 del 1991; n. 84 del 1997);

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d, della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), dal Pretore di Genova con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.