ORDINANZA N. 183
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con sei ordinanze emesse il 29 gennaio 1998 dal Consiglio nazionale forense, rispettivamente iscritte ai nn. 573, 574, 575, 576, 577 e 578 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Toscano Vincenzo e di Locane Vincenzo, nonchè gli atti di intervento di Fratini Umberto, del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
uditi gli avvocati Guido Belmonte per Toscano Vincenzo, Luigi Francesco Bonito per Fratini Umberto, Beniamino Caravita di Toritto, Federico Sorrentino e Alessandro Pace per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma e l’Avvocato dello Stato Felice Pagano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che alcuni dipendenti della pubblica amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno chiesto ai competenti consigli dell’ordine l’iscrizione all’Albo degli avvocati;
che i consigli aditi hanno rigettato tale richiesta sul presupposto della sussistenza di incompatibilità fra l’esercizio della professione forense e il pubblico impiego, ancorchè a tempo parziale;
che gli interessati hanno impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense i provvedimenti di rigetto delle domande di iscrizione, invocando la espressa previsione di cui all’art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la quale consente ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere professioni;
che il Consiglio nazionale forense ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge n. 662 del 1996;
che, ad avviso del rimettente, l’art. 1, comma 56-bis della legge citata, aggiunto dall’art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, avrebbe introdotto, sotto le apparenti spoglie d’una norma di interpretazione, altra del tutto nuova, disciplinando la materia in modo tale da rivelarsi "non veritiera ed adottata in frode alla legge";
che inoltre il giudice a quo lamenta la violazione di molteplici precetti costituzionali, e segnatamente:
- l’art. 24, dal momento che lo svolgimento contemporaneo dell’attività di avvocato e di pubblico impiegato lederebbe l’autonomia e l’indipendenza del difensore;
- l’art. 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), poichè l’avvocato dipendente della Pubblica Amministrazione a tempo parziale non potrebbe iscriversi alla Cassa di previdenza, presupponendosi per tale iscrizione lo svolgimento "continuativo" della professione;
- gli artt. 54, 97 e 98, in quanto il pubblico impiegato che svolge anche l’attività di avvocato potrebbe entrare in conflitto di interessi con l’amministrazione di appartenenza;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l’infondatezza, osservando preliminarmente che la norma censurata ha natura innovativa (e non interpretativa) e nel merito sostenendo che il contemporaneo svolgimento della professione forense e del rapporto di pubblico impiego non comporterebbe alcun conflitto fra i doveri del difensore e quelli del dipendente pubblico, i quali "restano su piani diversi";
che hanno chiesto di intervenire il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma e l’avvocato Umberto Fratini in proprio, e che le suddette istanze di intervento sono state ritenute inammissibili con ordinanza allegata.
Considerato che, anche a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla conformità a Costituzione del Consiglio nazionale forense quale giudice speciale, la asserita natura giurisdizionale del procedimento che vi si svolge comporta comunque che esso sia indefettibilmente improntato al rispetto delle garanzie minime del contraddittorio;
che la prima e fondamentale di tali garanzie consiste nella necessità che tanto l’attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento;
che, nei giudizi dinanzi al Consiglio nazionale forense, é parte necessaria il Consiglio dell’ordine il cui provvedimento é sottoposto a reclamo;
che, pertanto, il Consiglio dell’ordine deve essere messo in condizione di prender parte al giudizio, almeno mediante l’esecuzione degli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione di avvocato);
che, nel caso di specie, non risulta che i singoli Consigli dell’ordine, autori dei provvedimenti impugnati, siano stati regolarmente avvisati nè dell’avvenuto deposito del ricorso, nè dell’avvenuta fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 61 testè richiamato;
che il mancato compimento dell’attività minima necessaria a porre le parti in rapporto fra loro (e con il giudice) determina un’abnormità del procedimento rilevabile ictu oculi;
che la suddetta abnormità comporta la manifesta inammissibilità della questione (ordinanza n. 423 del 1994; sentenza n. 498 del 1993).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione, dal Consiglio nazionale forense, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.
Renato GRANATA , Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.
ALLEGATO
Reg. ord. nn. 576 e 578 del 1998
Ordinanza letta nell’udienza pubblica del 12 gennaio 1999.
Rilevato che il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma ha spiegato intervento nel giudizio promosso con ordinanza del Consiglio nazionale forense, pronunciata il 29 gennaio 1998 (r.o. n. 578 del 1998);
che l’avvocato Umberto Fratini intende intervenire in proprio nel giudizio promosso con altra ordinanza del Consiglio nazionale forense pure in data 29 gennaio 1998 (r.o. n. 576 del 1998).
Considerato che, per loro stessa ammissione, gli interventori non rivestivano la qualità di parte nei giudizi innanzi al Consiglio nazionale forense, davanti al quale non erano stati chiamati;
che non sussistono i requisiti previsti dagli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per accogliere le istanze di intervento come sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l’art. 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara inammissibili gli interventi del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma e dell’Avvocato Umberto Fratini in proprio e ordina la prosecuzione della discussione.