Ordinanza n. 173/99

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ORDINANZA N. 173

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI              

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19 febbraio e il 12 marzo 1998 dal Tribunale per i minorenni di Messina nei procedimenti penali a carico di C. F. ed altri e di A. A., iscritte ai nn. 763 e 775 del registro ordinanze del 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

  Ritenuto che, con due ordinanze dal medesimo contenuto, emesse il 19 febbraio 1998 (reg. ord. n. 763 del 1998) ed il 12 marzo 1998 (reg. ord. n. 775 del 1998) nel corso di altrettanti dibattimenti penali, il Tribunale per i minorenni di Messina ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la rimessione del procedimento ad altro ufficio giudiziario, nel caso in cui non sia possibile la sostituzione del giudice astenuto o ricusato, sia del tutto eccezionale e non esclude che tale rimessione possa essere sistematica e si verifichi in tutti i processi nei quali si siano determinate incompatibilità a seguito di provvedimenti relativi a misure cautelari personali;

che la disposizione denunciata, dopo aver previsto che il giudice astenuto o ricusato é sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario (comma 1), stabilisce che, qualora tale sostituzione non sia possibile, il procedimento sia rimesso al giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello, con i criteri stabiliti dall’art. 11 dello stesso codice (comma 2);

che a seguito della estensione del regime delle incompatibilità del giudice per effetto di dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. (sentenze n. 131 del 1996 e n. 311 del 1997), il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha rimesso a quello di Messina numerosi procedimenti penali, con imputazioni di rilevante gravità, ciò che contrasterebbe con il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), giacchè l’imputato minorenne verrebbe giudicato fuori dal proprio contesto socio-culturale; mentre, sotto altro profilo, l’imputato potrebbe scegliere il giudice che ritenga più vantaggioso, chiedendo strumentalmente il riesame delle misure cautelari per determinare l’incompatibilità e, quindi, le condizioni per lo spostamento del processo;

che la disposizione denunciata é diretta a far fronte, mediante la rimessione del processo, a situazioni eccezionali; questo istituto sarebbe stato applicato impropriamente nei casi sottoposti all’esame del Tribunale per i minorenni di Messina, giacchè i processi avrebbero potuto essere celebrati da quello di Reggio Calabria, originariamente competente per territorio, integrando il collegio con un giudice applicato o supplente, mediante una sostituzione che il Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria avrebbe, invece, immotivatamente ritenuto impossibile;

che in tutti e due i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Considerato che le due ordinanze di rimessione hanno identico contenuto: entrambe investono l’art. 43, comma 2, del codice di procedura penale e prospettano gli stessi dubbi di legittimità costituzionale, sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il Tribunale per i minorenni di Messina denuncia sostanzialmente la omessa applicazione, nei processi dei quali é stato investito a seguito della rimessione disposta dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, delle norme dell’ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la cui osservanza avrebbe, invece, consentito di celebrare i dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione del procedimento ad altro giudice ugualmente competente per materia il carattere eccezionale della impossibilità di provvedere a tale sostituzione;

che, successivamente alle ordinanze che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, identiche questioni, sollevate dallo stesso Tribunale per i minorenni di Messina, sono state dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 439 del 1998), giacchè esse hanno origine da una situazione prospettata come patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme può essere alla base dello scrutinio di legittimità costituzionale (sentenze n. 40 del 1998 e n. 175 del 1997; ordinanza n. 255 del 1995); d’altra parte, la non corretta applicazione dell’art. 43 cod. proc. pen., e delle norme relative alla sostituzione del giudice impedito o ricusato, può essere verificata, secondo le regole del processo penale (art. 28 cod. proc. pen.), mediante il conflitto di competenza che può proporre alla Corte di cassazione lo stesso giudice cui sia rimesso il procedimento;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 25 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Messina con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Renato GRANATA , Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.