Ordinanza n. 136/99

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ORDINANZA N. 136

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze emesse il 18 aprile 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Roma sui ricorsi proposti dall'Ufficio IVA di Frosinone contro Frasca Franco, iscritte ai nn. 736 e 737 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il Giudice relatore Annibale Marini.

   Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Roma, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 18 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "nella parte in cui non prevede la sospensione del processo tributario ove altro Giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso";

  che, a parere della rimettente, la norma denunciata, limitando la sospensione del processo tributario alle sole ipotesi tassative in cui sia stata presentata querela di falso o debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, violerebbe l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversità di disciplina che si verrebbe in tal modo a determinare rispetto a quella risultante dall'art. 295 del codice di procedura civile che estende, invece, la sospensione del processo civile ad ogni caso in cui occorre risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa;

  che la stessa norma, ad avviso del giudice a quo, sarebbe altresì lesiva dell'art. 24 della Costituzione per le limitazioni che comporterebbe all'esercizio del diritto di difesa nella controversia pregiudicata;

  che nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia;

  che questa Corte, con sentenza n. 31 del 1998, ha già dichiarato non fondata una questione sostanzialmente identica a quella sollevata nel presente giudizio;

  che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati profili nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.