ORDINANZA N. 102
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace in riferimento all'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Cagliari, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Cagliari, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di diserzione, con ordinanza in data 11 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il militare che sia già stato condannato a pena di durata uguale al servizio militare ancora da svolgere;
che il remittente – dopo avere ricordato l'orientamento giurisprudenziale, costituente diritto vivente, secondo il quale i reati di assenza dal servizio devono essere ritenuti reati permanenti, e dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale che, con particolare riferimento al reato di rifiuto del servizio militare previsto dall'art. 8 della legge n. 772 del 1972, "ha inteso evitare l'effetto perverso del susseguirsi delle condanne penali" – rileva che questa Corte, con la sentenza n. 43 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 8, secondo e terzo comma, nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di rifiuto totale e tempestivo della prestazione militare determinato da obiezione di coscienza, vale a dire del rifiuto manifestato prima dell'assunzione del servizio adducendo i motivi di cui all'art. 1 della legge;
che, ad avviso del giudice a quo, poichè questa Corte in altre precedenti pronunce (sentenze nn. 409 del 1989 e 343 del 1993) avrebbe affermato l'identità dell'interesse protetto dalle due distinte ipotesi di reato – quella prevista dalla normativa sull'obiezione di coscienza e quella relativa ai reati di assenza dal servizio – non potrebbe ravvisarsi alcuna differenza tra colui che rifiuta il servizio militare adducendo, anche in modo pretestuoso, i motivi di cui all'art. 8, primo comma, della legge n. 772 del 1972, e colui che rifiuta il servizio militare di leva senza addurre motivo alcuno o adducendone di diversi, come avverrebbe nel caso sottoposto al suo giudizio;
che l'art. 148 cod. pen. mil. pace, in relazione all'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il militare che sia già stato condannato a pena di durata uguale al servizio ancora da svolgere, contrasterebbe, pertanto, con l'art. 3 della Costituzione, per il deteriore trattamento riservato al militare condannato per il reato di diserzione rispetto a quello applicabile a chi rifiuta il servizio militare ai sensi del citato art. 8, potendosi punire il militare per un numero indefinito di volte, mentre l'obiettore di coscienza viene punito, a seguito della sentenza di questa Corte n. 43 del 1997, con un'unica condanna;
che la disposizione censurata, ad avviso del giudice a quo, violerebbe altresì l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poichè una serie indeterminata di condanne per un fatto sostanzialmente unico contrasterebbe con il principio di umanità e con la finalità rieducativa della pena, trasformandosi in una "prova di forza" tra lo Stato e l'individuo.
Considerato che l'art. 8 della legge 15 dicembre 1972 n. 772, assunto dal remittente come tertium comparationis, é stato sostituito dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e che l'art. 23 di quest'ultima legge stabilisce che la legge n. 772 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, é abrogata;
che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v., per un precedente specifico, ordinanza n. 194 del 1988).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.