Ordinanza n. 98/99

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ORDINANZA N. 98

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1998 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di M. G. ed altri, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

  Ritenuto che con ordinanza del 18 marzo 1998 il Tribunale di Pinerolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione;

che il rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della questione facendo riferimento "alle argomentazioni esposte nella ordinanza pronunziata dal Tribunale di Milano, terza sezione penale, in data 24.10.1997, pubblicata sulla Prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale del 24.12.1997 n. 52, da intendersi qui interamente richiamata";

che l'ordinanza richiamata per relationem non é allegata a quella del Tribunale di Pinerolo e neppure é individuabile in base al riferimento alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 1997, in quanto su tale Gazzetta non é pubblicata alcuna ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano.

Considerato che la questione sollevata é assolutamente carente di autonoma motivazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza;

che, per costante giurisprudenza, non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale questioni motivate solo per relationem (in proposito vedi, ex plurimis, le ordinanze nn. 419 del 1997, 169 del 1995, 411 del 1994, 513 del 1993);

che la questione sollevata dal Tribunale di Pinerolo deve di conseguenza essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 ((Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Presidente Renato Granata

Redattore Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.