Sentenza n. 69/99

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SENTENZA N.69

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof. Annibale MARINI                  

ha pronunciato la seguente                  

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e dell’art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1997 dalla Corte d’appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Carnevale Corrado, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 1998, ed il 14 novembre 1997 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Marsiglia Valeria ed altri, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di costituzione di Carnevale Corrado nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l’Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un processo penale per il reato di cui agli artt. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 14 novembre 1997, ha sollevato "questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e dell'art. 1 d.l. 30.1.1979 n. 26 conv. in l. 3.4.1979 n. 95 in relazione all’art. 3 Cost.".

Il giudice rimettente - premesso di ben conoscere la sentenza n. 414 del 1994, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la medesima questione, allora sollevata in relazione alla intervenuta abrogazione dell’art. 324 cod. pen. (Interesse privato in atti d’ufficio) ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86 - ritiene di dover nuovamente sottoporre al vaglio di legittimità costituzionale la norma di cui all’art. 228 della legge fallimentare a seguito delle recenti vicende legislative che hanno portato ad una nuova disciplina del reato di abuso di ufficio, escludendo dall’area della rilevanza penale la gran parte delle condotte in passato ricomprese nella fattispecie astratta di interesse privato in atti d’ufficio.

Osserva infatti il giudice a quo che il nuovo testo dell’art. 323 del codice penale, come modificato dall’art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, presenta incisive novità rispetto a quello previgente, atteso che, per la configurabilità del reato, é ora richiesto in primo luogo un evento di danno (e cioé aver procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero aver arrecato ad altri un danno ingiusto) ed in secondo luogo la violazione di norme di legge o regolamento ovvero la violazione dell’obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Inoltre, sotto il profilo sanzionatorio, per l’abuso patrimoniale sono stati considerevolmente diminuiti i limiti edittali di pena. Ne conseguirebbe, ad avviso del rimettente, una ingiustificata disparità di trattamento tra il curatore fallimentare e gli altri pubblici ufficiali, atteso che il primo, in forza dell’art. 228 della legge fallimentare, dovrebbe continuare a rispondere di qualsiasi condotta che comporti una "presa di interesse", vale a dire l’assunzione di un’interessenza in un affare attinente all’ufficio esercitato, mentre gli altri pubblici ufficiali rispondono ora di abuso, ex art. 323 cod. pen, nei soli casi in cui detto abuso si consumi mediante la violazione di una norma di legge o di regolamento ovvero l’inosservanza di un obbligo di astensione e sempre che ne sia derivato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero un danno altrui.

Non vi é dubbio d’altro canto, secondo il giudice rimettente, che la ratio ispiratrice della legge n. 234 del 1997 sia stata quella di soddisfare un’esigenza, ampiamente condivisa, di più puntuale determinazione delle condotte punibili a titolo di abuso ex art. 323 cod. pen. e che tale esigenza non possa non ritenersi comune alla fattispecie di cui all’art. 228 della legge fallimentare.

Quanto, infine, alla rilevanza della questione, osserva il giudice a quo che agli imputati é contestata una generica "presa di interesse", non ancorata alla violazione di norme di legge o di regolamento ovvero alla violazione di un obbligo di astensione, cosicchè la condotta da essi posta in essere non potrebbe essere ricompresa nella fattispecie di cui al nuovo testo dell’art. 323 cod. pen.

1.1. - E’ intervenuto nel giudizio dinanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione.

Osserva nell’atto di intervento la difesa erariale che la Corte, nella sentenza n. 414 del 1994, ricordata dallo stesso giudice rimettente, ebbe ad escludere la violazione dell’art. 3 della Costituzione sulla base di un duplice ordine di argomentazioni: la originaria diversificazione ed autonomia quoad poenam delle fattispecie criminose di interesse privato del curatore fallimentare e del pubblico ufficiale "comune", a dimostrazione della disomogeneità delle due situazioni, e la considerazione che la legge n. 86 del 1990 non aveva prodotto una indiscriminata abolitio criminis riguardo alle condotte già qualificabili come interesse privato in atti di ufficio ma le aveva ricomprese in fattispecie diverse (segnatamente in quelle di cui agli artt. 323 e 326 cod. pen.). Il secondo di tali argomenti, a giudizio dell’Avvocatura, non sarebbe più riproponibile a seguito delle modifiche apportate all’art. 323 cod. pen. dalla legge n. 234 del 1997, mentre resterebbero pienamente validi i rilievi relativi alla "specialità" della posizione del curatore fallimentare rispetto agli altri pubblici ufficiali, in quanto la finalità delle norme incriminatrici in materia fallimentare si caratterizza per la peculiarità della connessione con le funzioni e gli scopi propri della procedura fallimentare, il cui normale conseguimento é assicurato da un diverso e più appropriato sistema sanzionatorio voluto ad hoc dal legislatore. Tale "specialità" sarebbe ad esempio confermata dall’esistenza di una norma, quale l’art. 229 della legge fallimentare, che punisce il curatore per una condotta (l’accettazione di retribuzione non dovuta) che non trova riscontro nel sistema (anche originario) dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Rileva infine la difesa erariale che la Corte, nell’ipotesi di accoglimento della questione, dovrebbe altresì valutare se estendere la declaratoria di incostituzionalità anche all’art. 2637 del codice civile, contenente analoga previsione sanzionatoria in riferimento a fatti commessi da amministratori giudiziari e commissari governativi.

2. - Identica questione di legittimità costituzionale é stata sollevata dalla Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 2 dicembre 1997, nel corso di un processo per lo stesso reato di cui agli artt. 228 della legge fallimentare e 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in relazione ad ipotesi di generico interesse privato, non ancorato alla violazione di norme di legge o di regolamento ovvero alla violazione di un obbligo di astensione.

2.1. - E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto di contenuto identico a quello depositato nell’altro giudizio.

2.2. - Si é altresì costituita in giudizio la parte privata imputata nel processo a quo.

Ad avviso della stessa, lo scrutinio di costituzionalità dell’art. 228 della legge fallimentare in relazione all’art. 3 della Costituzione dovrebbe condurre - stante l’impossibilità di ravvisare alcuna ragione che renda giustificabile una più ampia previsione delle condotte incriminabili del curatore fallimentare rispetto agli altri pubblici ufficiali - non già ad una declaratoria di illegittimità costituzionale ma piuttosto ad una sentenza interpretativa di rigetto che comporti l’esclusione, dall’area della rilevanza penale, di quelle condotte del curatore fallimentare che risultino non più riconducibili alla fattispecie astratta delineata dal nuovo art. 323 cod. pen.

Sotto un diverso aspetto, la parte privata deduce poi che il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma impugnata appare manifestamente e irragionevolmente sproporzionato rispetto a quello dettato dal nuovo art. 323 cod. pen., dovendo ritenersi venuta meno qualsiasi ragione di disomogeneità tra il delitto di interesse privato del curatore fallimentare e quello di abuso d’ufficio. Secondo la parte, infatti, l’incriminazione in modo autonomo delle condotte previste dalle norme incriminatrici speciali trovava la sua giustificazione - all’epoca in cui fu emanata la legge fallimentare - nel fatto che l’art. 324 cod. pen. prevedeva che la presa di interesse da parte del pubblico ufficiale dovesse avvenire in un atto della pubblica amministrazione, nella cui nozione evidentemente non potevano ricomprendersi gli atti della procedura fallimentare. Una volta venuto meno, nel vigente testo dell’art. 323 cod. pen. (ed in realtà anche in quello risultante dalle modifiche precedentemente apportatevi dalla legge n. 86 del 1990), ogni riferimento agli atti della pubblica amministrazione, sarebbe dunque cessata ogni ragione di disomogeneità tra le due fattispecie.

Osserva ancora la stessa parte che il trattamento sanzionatorio diversificato nel segno della maggiore severità per le fattispecie previste dalle norme incriminatrici speciali - nella vigenza dell’art. 324 cod. pen. - poteva trovare la sua ragion d’essere nella considerazione che, mentre l’interesse privato del curatore deve essere preso in atti rientranti nella competenza funzionale degli organi della procedura concorsuale, tale limitazione - secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti - non valeva, invece, per la fattispecie di interesse privato in atti d’ufficio. Il nuovo testo dell’art. 323 cod. pen. avrebbe tuttavia eliminato siffatta diversità, in quanto prevede che la condotta di abuso debba essere realizzata nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Alla luce di tali considerazioni la parte privata - richiamata la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale la discrezionalità del legislatore nella determinazione della quantità e qualità della sanzione penale trova un limite invalicabile nel canone della ragionevolezza, ancorato al principio di proporzione o di proporzionalità - chiede che, nell’adottare, come da lui auspicato, una lettura della norma incriminatrice denunciata del tutto simile a quella del nuovo testo dell’art. 323 cod. pen., la Corte ne dichiari tuttavia l’illegittimità costituzionale nella parte in cui essa prevede una pena diversa, per qualità e quantità, da quella comminata dallo stesso art. 323 cod. pen.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Napoli e la Corte di appello di Napoli, con le ordinanze in epigrafe, sollevano, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione (quest'ultimo non esplicitamente evocato, ma sicuramente desumibile dalla motivazione), questione di legittimità costituzionale degli artt. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Ad avviso dei rimettenti le norme denunciate, assoggettando a sanzione penale il commissario governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (così come il curatore fallimentare e gli altri soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 228 della legge fallimentare) con riferimento alla fattispecie astratta di interesse privato, ormai priva di rilevanza penale per tutti gli altri pubblici ufficiali, sarebbero lesive sia del principio di eguaglianza sia del principio di determinatezza della fattispecie penale.

2. - I due giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche, possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.

3. - La questione non é fondata, nei sensi di seguito precisati.

4. - Ai fini di una corretta impostazione della questione di costituzionalità che i rimettenti sollevano sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza va ribadito che il reato di cui alla norma denunciata é stato ab origine configurato in termini di specialità, sia pure quoad poenam, rispetto alla figura generale di reato riferibile ai pubblici ufficiali (v. in tal senso sentenza n. 414 del 1994).

Ed é pacifico che siffatta specialità é stata accentuata dalle recenti riforme legislative del 1990 (con cui é stato abrogato il delitto di interesse privato in atti d'ufficio, trasferendo in parte i suoi contenuti nel nuovo delitto di abuso d'ufficio che ha sostituito l'originaria fattispecie disciplinata dall'art. 323 del codice penale) e del 1997 (che ha nuovamente modificato l'art. 323 cod. pen.), sino a riguardare non solo la misura della pena, ma la stessa struttura della fattispecie incriminatrice.

Mentre, infatti, i pubblici ufficiali sono assoggettati a sanzione penale, a titolo di abuso di ufficio, solo per le condotte poste in essere in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero in violazione di un obbligo di astensione, e sempre che ne sia derivato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sè o per altri o un ingiusto danno altrui, il curatore fallimentare ed i soggetti ad esso equiparati rispondono del diverso reato di interesse privato di cui alla norma denunciata e risultano dunque, perciò stesso, destinatari di una disciplina penale speciale.

La specialità, nel senso precisato, della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare non rappresenta, tuttavia, diversamente da quanto ritengono i rimettenti, un disvalore costituzionale, ma solo la premessa da cui muovere per valutare il corretto esercizio dell'ampio margine di discrezionalità che in materia penale deve essere riconosciuto al legislatore nel rispetto del limite di ragionevolezza.

E, come subito si vedrà, l'originaria scelta del legislatore di configurare nell'art. 228 della legge fallimentare per il curatore fallimentare ed i soggetti equiparati una figura di reato autonoma rispetto a quella, generale, di interesse privato, propria dei pubblici ufficiali "comuni" e, poi, di mantenere tale specificità anche nei confronti del nuovo delitto di abuso d'ufficio, rinvenendo una ragionevole giustificazione nella disomogeneità sostanziale delle figure soggettive poste a raffronto, rappresenta esercizio di discrezionalità legislativa non censurabile in sede di scrutinio di costituzionalità.

Del delitto sanzionato dall'art. 228 della legge fallimentare sono chiamati a rispondere, oltre al curatore fallimentare, il coadiutore del curatore (ex art. 231 della legge fallimentare), il commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata (ex art. 236, numero 3, della legge fallimentare), il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa (ex art. 237 della legge fallimentare) nonchè, appunto, il commissario governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (ex art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, che rinvia all'art. 237 della legge fallimentare).

Inoltre, l'amministratore giudiziario (di cui all'art. 2409 del codice civile) ed il commissario governativo (di cui agli artt. 2543 e 2619 dello stesso codice) rispondono del reato di cui all'art. 2637 cod. civ., sostanzialmente identico, per condotta incriminata e per previsione sanzionatoria, a quella di cui all'art. 228 della legge fallimentare.

Caratteristica comune delle diverse figure di pubblico ufficiale ricomprese nella sfera di applicazione dell'art. 228 della legge fallimentare é sempre lo svolgimento, sia pure in forme e con modalità diverse, di una attività di tipo gestorio di beni o aziende di proprietà privata. Tale caratteristica é particolarmente accentuata nel caso, al quale ha riguardo la questione sollevata, del commissario governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la cui funzione - diversamente dal curatore o dal commissario liquidatore - non é quella di liquidare puramente e semplicemente l'impresa ma di continuarne la gestione in vista di un possibile risanamento. Si tratta, pertanto, di una figura che si sostituisce, in buona sostanza, all'imprenditore e la cui attività si connota per gli ampi margini di scelta che caratterizzano l'attività imprenditoriale.

Su tale base, s'intende agevolmente come l'autonoma fattispecie incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare rinvenga una ragionevole giustificazione nella necessità di assoggettare alla sanzione penale quelle condotte, per loro natura non suscettibili di rigida schematizzazione formale, che, pur lesive (nel senso che sarà più avanti chiarito) degli interessi tutelati dalle diverse procedure, sfuggirebbero tuttavia alla previsione dell'art. 323 cod. pen., non comportando - per l'ampia discrezionalità propria dell'attività gestoria svolta dai pubblici ufficiali considerati - la diretta violazione di una norma di legge o di regolamento.

Sicchè, e conclusivamente, la ratio della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare, individuata nella stessa relazione al r.d. 16 marzo 1942 n. 267 "nel bisogno di prevenire il pericolo che attraverso le maglie della legge il curatore trovi la via di scampo ad azioni delittuose", vale ad escludere che la specialità della disciplina penale applicabile al curatore fallimentare (ed ai soggetti ad esso equiparati) si traduca nella violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

5. - In relazione al parametro, non formalmente evocato, ma risultante in modo inequivoco dalla motivazione delle ordinanze di rimessione, dell’art. 25 Cost., la norma denunciata é fatta oggetto di censura sotto il profilo della asserita indeterminatezza della fattispecie penale.

A tale riguardo, entrambi i rimettenti rilevano, infatti, che la ratio dell’intervento legislativo del 1997 sarebbe stata quella di soddisfare un’esigenza, ampiamente condivisa, di più puntuale determinazione delle condotte punibili a titolo di abuso e che tale esigenza non potrebbe non ritenersi comune anche alla fattispecie di cui all’art. 228 della legge fallimentare.

La prima delle due proposizioni é senza dubbio corretta: dai lavori preparatori della legge 16 luglio 1997, n. 234 (e, prima ancora, dal dibattito parlamentare che ha accompagnato l'abrogazione dell'art. 324 cod. pen., disposta con la legge 26 aprile 1990, n. 86) emerge infatti con chiarezza la volontà del legislatore di porre un argine al proliferare di procedimenti penali a carico di pubblici amministratori per il reato di abuso d'ufficio (e, in precedenza, di interesse privato in atti d'ufficio), intentati in relazione a scelte e comportamenti rientranti nella sfera della discrezionalità amministrativa.

Peraltro, tale esigenza poteva essere ricondotta più all'uso patologico di tali fattispecie incriminatrici ad opera della magistratura inquirente e di merito - uso ampiamente contrastato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità - che ad un reale deficit di determinatezza della struttura astratta delle norme in questione; non é pertanto corretto fare discendere automaticamente dalle vicende interpretative e legislative degli artt. 323 e 324 cod. pen. la conseguenza che analoghe esigenze di specificazione della condotta punibile si pongano, in concreto, anche in relazione alla fattispecie di interesse privato di cui all'art. 228 della legge fallimentare.

L'esame della giurisprudenza sull'art. 228 della legge fallimentare dimostra invece che, anche tra i giudici di merito, é prevalsa un'interpretazione più restrittiva, in linea con la più rigorosa interpretazione elaborata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità sul reato di interesse privato in atti d'ufficio previsto dal codice penale.

In particolare, si é ritenuto che per la sussistenza del reato del curatore fallimentare non sia sufficiente la mera coincidenza o coesistenza di un interesse privato convergente o compatibile con l'interesse pubblico, nè, tantomeno, la mera violazione di un obbligo di astensione, ma che, consistendo la presa di interesse in una effettiva ingerenza profittatrice, sia necessaria la strumentalizzazione dell'atto pubblico ad un fine privato, contrario o confliggente con l'interesse della procedura concorsuale, traendosi argomento a sostegno di tale conclusione anche dal confronto tra le disposizioni di cui agli artt. 2631 e 2637 cod. civ. In assonanza con questo orientamento di maggior rigore nell'individuazione degli estremi dell'interesse privato del curatore fallimentare, si é anche sostenuto in dottrina, rifacendosi all'interpretazione più restrittiva riservata dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 324 cod. pen., che, seppure i requisiti dell'abuso e del vantaggio non siano menzionati tra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 228 della legge fallimentare, essi sono tuttavia impliciti nella struttura del reato di interesse privato del curatore o del commissario governativo, che debbono perseguire un interesse particolaristico, estraneo e contrastante con le finalità della procedura concorsuale, cioé sfruttare l'ufficio in funzione di un tornaconto personale.

E’ dunque compatibile con il dato testuale - ed in effetti risulta già seguita dalla prevalente giurisprudenza - una lettura della norma denunciata che, eliminando i possibili margini di indeterminatezza della fattispecie, consente di superare il prospettato dubbio di legittimità costituzionale. A tale lettura i rimettenti devono pertanto attenersi, in aderenza al principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice, nell’operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare al caso portato al suo esame, deve costantemente essere guidato dall’esigenza di rispettare i precetti costituzionali e, quindi, ove un’interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, é tenuto ad adottare quella diversa lettura che risulti aderente ai principi costituzionali altrimenti vulnerati (ex plurimis, sentenze nn. 452 e 197 del 1998, ordinanze nn. 147 e 55 del 1998).

In conclusione, dunque, l’art. 228 della legge fallimentare va interpretato nel senso che la presa di interesse privato del curatore fallimentare (e degli altri soggetti ad esso equiparati) é sanzionata penalmente solamente in quanto sia contrastante con gli interessi tutelati dalla procedura concorsuale. Diversamente da quanto i rimettenti mostrano di ritenere, restano dunque estranee all’area della rilevanza penale tutte quelle ipotesi in cui si realizzi una mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell’ufficio o in cui comunque l'interesse privato del pubblico ufficiale non risulti, in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio personale che si ponga in contrasto con le finalità delle procedure concorsuali o dell'amministrazione straordinaria.

La norma, così interpretata, si sottrae alla prospettata censura di incostituzionalità, pur dovendosi ribadire la esigenza, già sottolineata dalla sentenza n. 414 del 1994, di una più organica sistemazione dell'intervento penale sull'intera materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.