Ordinanza n. 11/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 11

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 627, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1997 dal Pretore di Pavia, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che, con sentenza del 26 settembre 1995, il Pretore di Pavia dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di persona imputata del reato di cui all’art. 388 del codice penale – per avere, quale proprietaria e custode dei beni pignorati, sottratto i beni stessi all’esecuzione promossa nei suoi confronti dalla locale Intendenza di finanza per il recupero di spese giustizia – così modificata l’imputazione originariamente contestata con la quale era stato addebitato il reato previsto e punito dall’art. 334 dello stesso codice;

che, a seguito di ricorso per saltum del Procuratore generale, la Corte di cassazione, con sentenza del 22 febbraio 1996, n. 337, annullava la decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Pretore, affermando il principio di diritto secondo cui la sottrazione delle cose sottoposte a pignoramento nell’ambito della procedura per il recupero delle spese di giustizia integra l’ipotesi di reato contemplata dall’art. 334 del codice penale, procedibile di ufficio;

che, con ordinanza del 18 dicembre 1997, il Pretore di Pavia, preso atto che sul punto concernente la qualificazione del fatto nella specie contestato la Corte Suprema si é successivamente assestata nella linea interpretativa che ravvisa l’ipotesi prevista dall’art. 388 del codice penale, reato perseguibile, dunque, a querela di parte, e che, nonostante ciò, il giudice a quo é tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ha, con ordinanza del 18 dicembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il quale "prescrive l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa";

che, secondo il giudice a quo, il diritto di difesa dell’imputato sarebbe vulnerato per non consentirsi al giudice di rinvio di discostarsi dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione allorquando si verifichino condizioni che facciano ritenere errato e superato tale principio; sarebbero anche violati i principî di imparzialità della pubblica amministrazione della giustizia nonchè del buon andamento e dell’"economicità processuale", per costringersi l’imputato ad affrontare il giudizio di appello perchè "gli venga riconosciuto il proprio diritto ad essere assolto"; con, in più, ulteriori conseguenze quanto alla violazione dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione, togliendosi la possibilità di far valere davanti allo stesso giudice a quo la nuova e corretta interpretazione;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, é consentito al giudice di rinvio sollevare dubbi di legittimità costituzionale coinvolgenti l’interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma stessa ricevere ancora applicazione nel giudizio rescissorio, cosicchè il giudice di tale fase, essendo vincolato al detto principio di diritto, non ha soluzione diversa, per contestare la regula iuris additata dal giudice della Corte Suprema, da quella di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad applicare, proprio perchè così interpretata; e ciò sia ove tale principio costituisca la conseguenza di una linea ermeneutica del tutto isolata sia, a maggior ragione, ove il detto principio rappresenti l’adeguamento all’indirizzo interpretativo (come nel caso di specie) se non consolidato almeno prevalente;

che, dunque, la questione così come proposta investe non il precetto di cui il giudice a quo é tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione;

che il profilo concernente la dedotta violazione dell’art. 97 della Costituzione é assolutamente non pertinente perchè – a parte il rilievo che, essendo stato esperito nel procedimento a quo ricorso diretto per cassazione, la cognizione del giudizio di rinvio era da attribuire, a norma dell’art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, al giudice competente per l’appello – il principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, alla cui realizzazione l’ora ricordata norma costituzionale vincola la disciplina dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, mentre é del tutto estraneo al tema dell’esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio (cfr., ex plurimis, sentenze n. 376 del 1993 e n. 313 del 1995);

che non correttamente evocato appare anche l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, non potendo il diritto di difesa estendersi fino a ricomprendere l’interpretazione più favorevole per la parte interessata, un’interpretazione razionalmente destinata a soccombere di fronte all’esigenza, pur essa costituzionalmente presidiata, che il giudice di merito venga assoggettato "alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti e al rispetto degli effetti che ne desume" (v. sentenza n. 50 del 1970); il che appunto si verifica alla stregua della norma ora impugnata, con la quale il legislatore ha perseguito l’"esigenza logica prima che giuridica" che le linee del procedimento siano tracciate "in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi", utilizzando un modello, quello del giudizio rescindente e del giudizio rescissorio, da cui scaturisce che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo, fermo restando il potere del giudice del rinvio di sindacare in sede di legittimità costituzionale il principio di diritto enunciato all’esito del giudizio rescindente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 627, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Pavia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999