Sentenza n. 451/98

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.451

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis del codice civile promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1997 dal Tribunale di Ferrara nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Massari Cristiano ed altri e il Fallimento "La Costruzione" società cooperativa a r.l., iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Bianchi Enrico ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1998 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l'avvocato Mario Parizzi per Bianchi Enrico ed altri.

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'ammissione in via privilegiata al passivo del fallimento di una società cooperativa di produzione e lavoro di crediti vantati da taluni soci a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto, il Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 19 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile "nella parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del socio della cooperativa di produzione e lavoro".

Assume il rimettente che la questione sarebbe rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito in quanto i crediti dei quali si richiede l'ammissione al passivo in via privilegiata non potrebbero essere ricompresi nella tassativa previsione di cui alla norma denunciata che fa riferimento ai crediti dei lavoratori subordinati. La non manifesta infondatezza della questione viene, poi, motivata dal rimettente con l'assunto di una ingiustificata disparità di trattamento tra i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ed indennità di fine rapporto che sarebbero assistiti dal privilegio generale sui mobili del debitore ex art. 2751-bis, numero 1, del codice civile ed i crediti per i compensi spettanti ai soci di cooperative di produzione e lavoro che, pur avendo natura retributiva, ne sarebbero invece esclusi.

Sostiene, infatti, il rimettente che tali ultimi crediti, pur dovendo collocarsi in un rapporto a struttura associativa, avrebbero una natura, retributiva, sostanzialmente analoga a quella dei crediti dei lavoratori subordinati per effetto ed in conseguenza di una legislazione, in tema di orario di lavoro, riposo settimanale e domenicale, malattia, periodicità della retribuzione, improntata alla tutela dell'attività lavorativa in quanto tale, indipendentemente dal fatto che sia prestata dal lavoratore subordinato o dal socio di una cooperativa di lavoro.

La tesi tradizionale, secondo la quale la misura della remunerazione del lavoro del socio altro non sarebbe che un mero anticipo sugli utili (con la conseguente impossibilità di ipotizzare l'esistenza stessa di un credito in caso di assenza di utili), sarebbe da ultimo smentita, secondo il giudice a quo, "dalla previsione dell'art. 24 legge 196/1997, che prevede l'intervento del Fondo di garanzia (istituto che interviene in caso di dissesto del datore di lavoro) anche per i crediti dei soci nei confronti della cooperativa".

Ulteriore argomento a conforto del dubbio di costituzionalità sarebbe infine rappresentato, ad avviso del rimettente, dalla circostanza che la mancata estensione al socio lavoratore del privilegio di cui alla norma denunciata renderebbe inapplicabile all'ipotesi del pagamento effettuato dal Fondo a favore del socio della cooperativa la surrogazione di diritto del Fondo medesimo al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate (art. 2, comma 7, della legge n. 297 del 1982).

Si sono costituite in giudizio le parti private, opponenti nel giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata, sulla scorta delle medesime argomentazioni esposte nell’ordinanza di rimessione. Ad avviso degli intervenienti, la norma suddetta si porrebbe in contrasto, oltre che con l’art. 3, con l'art. 36 della Costituzione, posto a tutela del lavoro in ogni sua forma e, quindi, anche di quello prestato dal socio di una cooperativa di produzione e lavoro.

Considerato in diritto

 

1. - Il Tribunale di Ferrara dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per il lavoro prestato in adempimento del contratto sociale. A parere del Tribunale rimettente risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si determinerebbe tra i crediti dei lavoratori subordinati, per retribuzioni ed indennità di fine rapporto, che sarebbero assistiti dal privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile ed i crediti dei soci delle cooperative di lavoro e di produzione che ne sarebbero invece esclusi.

2. - La questione non é fondata.

3. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di privilegi "é possibile, in tesi, sindacare - all’interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella cui la causa di prelazione é riferita. Non é invece consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti" (sentenze n. 1 del 1998 e n. 84 del 1992). Precisati in tal modo i limiti del sindacato di costituzionalità, si tratta allora di accertare se la figura del socio di una cooperativa di produzione e lavoro, che presti attività lavorativa in adempimento del contratto sociale, possa ritenersi omogenea a quella del prestatore di lavoro subordinato, risultando in caso contrario precluso l’invocato intervento additivo.

4. - Il rimettente muove dalla premessa - conforme alla giurisprudenza di questa Corte ed alla giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente - che i crediti vantati dagli attori non derivano da una prestazione di lavoro subordinato ma si collocano "nell'ambito di un rapporto a struttura associativa".

La natura retributiva del compenso corrisposto ai soci delle cooperative di lavoro e produzione viene, conseguentemente, affermata dallo stesso rimettente facendo leva non già sulla qualificazione del socio in termini di lavoratore subordinato, bensì sulla tendenza espansiva della legislazione giuslavoristica dalla quale emergerebbe, ad avviso del rimettente, con sempre maggiore nettezza di contorni, una "considerazione dell'attività di lavoro come tale e nella sua oggettività, indipendentemente dal fatto che sia prestata dal lavoratore subordinato ovvero dal socio di una cooperativa di lavoro".

La tesi, del resto non nuova, é stata disattesa da questa Corte rilevandosi, in particolare, come l'estensione al lavoro cooperativo di taluni aspetti della disciplina del lavoro subordinato, rinvenendo la sua ratio nella tutela della persona del lavoratore, non possa legittimare l'affermazione di un processo, ormai compiuto, di detipizzazione del contratto di lavoro che resta, dunque, distinto da altri contratti coinvolgenti, come quello che viene nella specie in considerazione, la capacità di lavoro di una delle parti (sentenza n. 30 del 1996).

Nè in contrario varrebbe richiamarsi, come fa il rimettente, alla disciplina in tema di Fondo di garanzia che l'art. 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196 dichiara applicabile ai crediti dei soci delle cooperative di lavoro e la cui ratio, di natura assistenziale, é solo quella di garantire al socio, nell'ipotesi di insolvenza della società o comunque di insufficienza del patrimonio sociale, il pagamento del compenso per l'attività lavorativa svolta in conformità alle previsioni del contratto sociale.

Si tratta, dunque, di un intervento legislativo che, operando all'esterno del rapporto sociale attraverso cui si svolge la prestazione lavorativa, non ne altera la tipicità e la diversità rispetto a quello di lavoro subordinato.

La inapplicabilità, poi, all'ipotesi del pagamento effettuato dal Fondo di garanzia al socio lavoratore della norma, dettata in tema di lavoro subordinato, che dispone la surrogazione del Fondo nel privilegio spettante al lavoratore sui beni del datore di lavoro, lungi dal comprovare la fondatezza della questione sollevata dal rimettente, rinviene una coerente e logica spiegazione proprio nell'assenza di quella omogeneità tra le due categorie di crediti posti a raffronto che sola potrebbe legittimare la invocata pronuncia di incostituzionalità.

L'infondatezza della questione di incostituzionalità trova, infine, ulteriore, pur se indiretta, conferma in un duplice ordine di considerazioni. L'estensione ai crediti dei soci lavoratori del privilegio di cui all'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile sui mobili della cooperativa comporterebbe, infatti, un inammissibile soddisfacimento preferenziale dei diritti dei soci sul patrimonio della società di cui gli stessi soci fanno parte, e una corrispondente compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio é, per definizione, destinato a garantire.

Mentre del tutto priva di giustificazione risulterebbe l'introduzione di una causa di prelazione che, in quanto fondata sulla tutela del lavoro cooperativo, sarebbe sostanzialmente omogenea a quella già accordata ai crediti delle cooperative di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (art. 2751-bis, numero 5, del codice civile).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.