ORDINANZA N.388
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale penale di Treviso con ricorso depositato il 14 maggio 1998 ed iscritto al n. 93 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il ricorrente, premesso d’essere membro del Parlamento, espone d’essere stato querelato per i reati di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva, allo scopo di richiamare <<l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni>> sui fatti che avevano già formato oggetto di un’interrogazione parlamentare;
che, secondo l’istante, i due processi penali instaurati a suo carico per i suindicati reati violano le norme della Costituzione che garantiscono la libertà di pensiero, l’insindacabilità delle opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni (artt. 21, 67 e 68 della Costituzione);
che, ad avviso del ricorrente, sussiste, <<nell’inerzia di altri organismi, il diritto del membro del Parlamento di denunciare il conflitto tra poteri dello Stato>> ed egli chiede, quindi, che la Corte dichiari che le <<autorità giudiziarie di Treviso>> chiamandolo <<a rispondere in ben due procedimenti penali>> di un’opinione insindacabile hanno avviato un conflitto nei confronti del Parlamento.
Considerato che, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte é chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell’esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l’opinione espressa da un membro del Parlamento é qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non é esercitata, l’autorità giudiziaria che procede é titolare del potere di valutare incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione (da ultimo, ordinanza n. 179 del 1998);
che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l’autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali sono stati iniziati i procedimenti penali in oggetto, sicchè non può ritenersi vi sia materia di un conflitto;
che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo del conflitto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Relatore: Piero Alberto CAPOTOSTI
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.