Ordinanza n. 370/98

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ORDINANZA N. 370

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 19 settembre 1997 dal Giudice istruttore del Tribunale di Pavia nel procedimento civile vertente tra Pedroni Piero e Mayda Filiberto ed altri, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997 ed il 24 settembre 1997 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Feltri Vittorio ed Esposito Manlio ed altri, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che nel corso di un giudizio civile - promosso da un magistrato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, e non patrimoniali derivanti da una dedotta diffamazione a mezzo stampa - il Giudice istruttore del Tribunale di Pavia, con ordinanza emessa il 19 settembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del criterio di competenza territoriale posto dall'art. 11, comma 1, del codice di procedura penale anche ai giudizi civili nei quali sia parte attrice o convenuta un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da reato di cui il magistrato é affermato essere l'autore ovvero la persona offesa";

  che, secondo il rimettente, le norme censurate si pongono in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione per la lesione del principio di uguaglianza, attesa la diversa regolamentazione di situazioni sostanzialmente identiche (tanto più allorquando il giudice civile sia chiamato, in via alternativa, a pronunciarsi, seppure incidenter tantum, su domanda di risarcimento di danni derivanti da un fatto-reato), nonchè per l'irragionevolezza di un sistema che si preoccupa d'un problema così generale solo nell'àmbito penale e non anche in quello civile; b) con gli artt. 24 e 25 della Costituzione, per le conseguenti violazioni del diritto di difesa della parte convenuta e del principio del giudice naturale precostituito per legge; c) con l'art. 101 della Costituzione, attesa l'ingiustificata disparità di trattamento, confliggente con la unitarietà della giurisdizione, cui consegue la generale esigenza di salvaguardare l'indipendenza del giudice in ogni occasione in cui la giurisdizione stessa viene esercitata;

  che, nel corso di un analogo procedimento, la Corte d'appello di Milano, sulla base di motivazioni sostanzialmente conformi a quelle sopra riportate, ha, con ordinanza emessa il 24 settembre 1997, sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24 e 101 Cost., "nella parte in cui non prevedono che quando sia parte in causa (come attore o convenuto) un magistrato esplicante funzioni giurisdizionali nello stesso ufficio dell'organo giudicante o in un ufficio dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza territoriale debba radicarsi presso il giudice avente sede nel capoluogo del distratto di Corte d'appello più vicino, analogamente a quanto é previsto per i procedimenti penali (art. 11 cod. proc. pen.) e per quelli aventi ad oggetto la responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (artt. 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)";

  che é intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, sulla base di identiche considerazioni, per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza delle sollevate questioni.

  Considerato che i giudizi, concernenti analoghe questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

  che l'eccezione d'inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura dello Stato per la dedotta carenza di legittimazione del Giudice istruttore del Tribunale di Pavia, é priva di fondamento alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel nuovo rito civile spetta al giudice istruttore - nelle cause delle quali, come nella fattispecie, esso ha esclusiva cognizione, quale giudice unico con tutti i poteri del collegio - la legittimazione a sollevare l'incidente di costituzionalità, allorquando dalla sua soluzione dipenda la decisione della causa e, prima ancora, il suo sviluppo istruttorio (v. sentenza n. 204 del 1997);

  che, nel merito, questa Corte ha già esaminato identiche questioni, con sentenza n. 51 del 1998 (successiva alle presenti ordinanze di rimessione), dichiarandole inammissibili perchè - nella pluralità, evidenziata dalle stesse prospettazioni anche degli attuali rimettenti, di possibili soluzioni idonee a preservare la denunciata normativa dai palesati dubbi d'incostituzionalità - solo il legislatore può stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando, nel generale àmbito dei procedimenti civili, ricorra quella identità di ratio che impone l'estensione pura e semplice (come ritenuto per le fattispecie disciplinate dagli artt. 4 e 8 della legge n. 117 del 1988) del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., e quando invece tale ratio non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia;

  che, non avendo i rimettenti svolto ulteriori ragioni d'incostituzionalità, le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 del codice di procedura civile e della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile, rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione ed agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione - dal Giudice istruttore del Tribunale di Pavia e dalla Corte d'appello di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.