Sentenza n. 331/98

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SENTENZA N. 331

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:             

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente       

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 luglio 1997 e depositato in cancelleria il 24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito di due atti, denominati agende o protocolli, sottoscritti dal Presidente del Consiglio regionale della Puglia con i Voivodati polacchi di Walbrzych e Jelenia Góra il 9-12 dicembre 1996; ricorso iscritto al n. 42 del registro conflitti 1997.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 2 giugno 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il ricorrente e l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 17 luglio 1997 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Puglia, in relazione a due atti, denominati agende o protocolli, sottoscritti dal Presidente del Consiglio regionale, senza il preventivo assenso del Governo, in occasione di una missione in Polonia, presso i Voivodati di Walbrzych e Jelenia Góra.

  Il ricorrente premette che la Regione aveva chiesto, con nota del 28 novembre 1996, l’assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri ad effettuare, nel dicembre 1996, una missione finalizzata alla integrazione dei protocolli d’intesa già raggiunti con gli stessi Voivodati, rispettivamente il 23 febbraio ed il 20 maggio 1996. L’assenso governativo era stato concesso il 6 dicembre 1996, tuttavia con la preclusione a sottoscrivere dichiarazioni di intenti o atti similari, il cui testo non fosse stato preventivamente assentito.

  Il Presidente della Regione aveva successivamente informato, con nota del 23 gennaio 1997, che nel corso della missione erano state convenute agende di lavoro nelle quali erano state "individuate azioni specifiche, in stretta attuazione di quanto stabilito negli accordi di collaborazione in precedenza sottoscritti", trasmettendo i due atti, redatti nelle lingue italiana e polacca.

  La Presidenza del Consiglio precisa di avere chiesto al Ministero degli affari esteri la traduzione del testo polacco per meglio individuare la natura dei documenti e ritiene che il termine per proporre ricorso, previsto dall’art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorra soltanto dall’acquisizione di tale traduzione (29 maggio 1997).

  Nel merito gli atti impugnati violerebbero competenze attribuite allo Stato dagli artt. 5 e 118 della Costituzione e dall’art. 2, comma 1, lettera b), del d.P.R. 31 marzo 1994, toccando anche materie, quale il gemellaggio di studenti, di competenza del Ministero della pubblica istruzione.

  2. — Con atto depositato il 2 gennaio 1998 la Regione Puglia si é costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso, perchè proposto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953). Ad avviso della Regione, il termine decorre dal giorno in cui é pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nota del Presidente della Regione Puglia (datata 23 gennaio 1997), con la quale sono stati trasmessi i testi delle agende di lavoro sottoscritte con i Voivodati di Walbrzych e Jelenia Góra, redatti nelle lingue italiana e polacca, che fanno egualmente fede del contenuto dei documenti.

  Nel merito la Regione sostiene che le agende di lavoro erano destinate ad attuare i due protocolli già stipulati dalla Regione Puglia con gli omologhi enti polacchi, rispettivamente il 23 febbraio ed il 20 maggio 1996.

  In prossimità dell’udienza la Regione ha depositato una memoria per ribadire e precisare che le attività previste dagli atti impugnati rientrerebbero nelle materie di competenza regionale.

Considerato in diritto

  1. — Il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Puglia investe due atti sottoscritti dalla Regione, senza il preventivo assenso del Governo, con i Voivodati polacchi di Walbrzych e Jelenia Góra, nel quadro di protocolli d’intesa in precedenza stipulati con gli stessi enti.

  2. — Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Puglia, perchè avvenuta, con atto depositato il 2 gennaio 1998, dopo la scadenza del termine — previsto dall’art. 27, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16 marzo 1956) — di venti giorni dalla notificazione del ricorso, effettuata il 17 luglio 1997 (cfr. sentenze n. 428 del 1997 e n. 179 del 1987; ordinanza 14 novembre 1956).

  3. — Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri é inammissibile perchè tardivo. Esso, difatti, é stato notificato alla Regione il 17 luglio 1997, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), che si é avuta attraverso l’invio da parte della Regione, il 23 gennaio 1997, dei documenti sottoscritti, come gli stessi precisano, "in due esemplari identici, in lingua polacca ed italiana, che possiedono la stessa validità". Si tratta di testi redatti nelle due lingue ed egualmente ufficiali, sicchè la ricezione del testo italiano, indipendentemente dalla traduzione del testo polacco effettuata a cura del Ministero degli affari esteri, ha determinato la conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso. D’altra parte non é stata denunciata una diversità di contenuto tra il testo italiano e quello polacco; nè le censure proposte dal ricorrente sono rivolte a quest’ultimo. La intestazione dei documenti — in italiano "agenda" ed in polacco "protokól", vale a dire verbale — non é tale da connotare una diversità sostanziale dell’oggetto degli atti o del loro contenuto; diversità che, del resto, non emerge dalla effettuata traduzione del testo polacco.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

   dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.