SENTENZA N.276
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 2, del codice della strada (emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni), promossi con ordinanze, emesse l’8 maggio 1997 dal Pretore di Bassano del Grappa nei procedimenti civili vertenti tra Manfrotto Abramo e la Prefettura di Vicenza e tra Taddei Martina e la Prefettura di Vicenza, iscritte ai nn. 507 e 562 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 38, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
1.— Con due ordinanze di identico tenore emesse l’8 maggio 1997, il Pretore di Bassano del Grappa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 2, del codice della strada (emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui non prevede, per la notifica dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità.
La norma impugnata stabilisce che, in ipotesi di violazioni comportanti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l’agente accertatore procede al ritiro della patente stessa ed al suo invio, entro i cinque giorni successivi, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei successivi quindici giorni, emette il provvedimento di sospensione, che deve essere "notificato immediatamente all’interessato".
2.— Secondo il giudice a quo la mancata previsione di un preciso termine per la notifica, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, si traduce in una compromissione del diritto di difesa del trasgressore, che viene privato della possibilità di ricorrere immediatamente all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 205 del codice della strada e di richiedere ed ottenere, concorrendo gravi motivi, la sospensione del provvedimento prefettizio, ai sensi dell’art. 22, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Può infatti accadere – come nei casi di specie – che l’ordinanza del prefetto sia notificata quando é già interamente decorso il periodo di sospensione della patente.
Pertanto, se permane l’interesse del trasgressore all’impugnazione del provvedimento, al fine della cancellazione della sua annotazione sulla patente di guida, egli deve scontare in tutto o in parte la sanzione inflittagli, senza poter sollecitare un previo controllo giurisdizionale sulla sua legittimità e fondatezza.
In tal modo, secondo il rimettente, viene innanzitutto violato il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 della Costituzione. Ma viene violato anche l’art. 3, sotto due profili: in primo luogo, si produce un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinata dagli artt. 201 del codice della strada e 14 della legge n. 689 del 1981, ove si prevede – in caso di impossibilità di contestazione immediata – la notificazione degli estremi della violazione al trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta. In secondo luogo, appare irragionevole che la norma impugnata stabilisca un termine perentorio per l’emissione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente e non anche per la notifica dello stesso.
3.— E’ intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità della questione, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, poichè il Pretore di Bassano del Grappa avrebbe dovuto prima accertare se gli opponenti si siano resi o meno colpevoli della violazione di eccesso di velocità contestata loro dal prefetto e abbiano quindi subito un pregiudizio dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.
In ogni caso, la difesa erariale ritiene che la questione sia manifestamente infondata.
A suo avviso, infatti, la norma impugnata non lede il diritto di difesa, poichè stabilisce in modo puntuale termini molto brevi ed anche perentori per le varie fasi del procedimento amministrativo preordinato all’emanazione del provvedimento di sospensione: cinque giorni per la trasmissione al prefetto della patente ritirata, quindici giorni per l’emissione del provvedimento prefettizio, con l’implicita decadenza dell’autorità amministrativa dal potere di provvedere ad irrogare la sospensione, decorso inutilmente detto termine. Pertanto, attualmente la norma garantirebbe il diritto di difesa più efficacemente di quanto potrebbe fare la previsione di un termine perentorio per la notifica, in quanto disporrebbe direttamente la restituzione del documento al titolare, una volta trascorsi i quindici giorni previsti per l’emanazione del provvedimento prefettizio.
Inoltre, il diritto di difesa non sarebbe violato, poichè l’interessato potrebbe proporre opposizione al pretore direttamente avverso il verbale di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell’art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981. Nel comportamento materiale di ritiro della patente, infatti, sarebbe implicitamente configurabile il provvedimento di sospensione da parte del prefetto, in quanto tale atto é vincolato nell’adozione e discrezionale soltanto nella determinazione della durata.
L’anzidetta efficacia della tutela attualmente prevista renderebbe ugualmente insussistente la violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, parametro che comunque non potrebbe essere richiamato, in quanto l’art. 201 e l’art. 218 del codice della strada disciplinano ipotesi diverse. Quanto all’ulteriore profilo della irragionevolezza, il giudice a quo non avrebbe indicato la norma costituzionale violata e, comunque, avrebbe "inteso invadere il merito legislativo".
Considerato in diritto
1.— Il Pretore di Bassano del Grappa ha sollevato, nell’ambito di due diversi giudizi, la medesima questione di legittimità costituzionale, dubitando della conformità agli artt. 3 e 24 della Costituzione dell’art. 218, comma 2, del codice della strada (emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui non prevede, per la notifica dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità. I due giudizi incidentali devono, quindi, essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia.
2.— Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui il pretore avrebbe dovuto prima accertare se gli opponenti si siano resi o meno colpevoli della violazione di eccesso di velocità contestata loro dal prefetto e abbiano, quindi, subito un pregiudizio dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.
L’eccezione non può essere accolta.
Il giudice a quo chiarisce, infatti, di essere chiamato a pronunciarsi, in entrambi i giudizi principali, sulla legittimità delle ordinanze prefettizie di sospensione della patente, sulla base delle domande delle parti che eccepiscono, tra l’altro, la tardività della loro notifica: per rispondere a tale censura egli deve applicare la norma impugnata, della cui legittimità costituzionale, però, dubita. Perciò il Pretore di Bassano del Grappa, prima di pronunciarsi sul merito della controversia, ha sospeso i due giudizi e rimesso la questione alla Corte costituzionale.
3.— Nel merito la questione non é fondata.
L’art. 218, comma 2, del codice della strada dispone che, in ipotesi di violazioni comportanti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l’agente accertatore procede al ritiro della patente stessa ed al suo invio, entro i cinque giorni successivi, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei successivi quindici giorni, emette il provvedimento di sospensione, che deve essere notificato immediatamente all’interessato e che viene iscritto sul documento di guida. Qualora l’ordinanza prefettizia non venga emessa entro i termini indicati, il titolare della patente può ottenere la restituzione di quest’ultima.
Il diritto di difesa dell’interessato non risulta compresso, anzitutto perchè, nel solco della giurisprudenza di questa Corte (v. le sentenze n. 31 del 1996, n. 437 del 1995, n. 255 e n. 311 del 1994), occorre affermare che egli può immediatamente proporre opposizione al pretore avverso il verbale di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell’art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981.
Qualora preferisca, invece, attendere di conoscere l’ordinanza prefettizia e questa non gli venga notificata entro venti giorni dalla data di ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nel comma 2 dell’art. 218 cod. strada), egli potrà richiedere la riconsegna del documento di guida. A quel punto, potrà agevolmente verificare se sia stato emesso o meno un provvedimento di sospensione della patente: in caso affermativo, infatti, la patente stessa non verrà restituita o, quand’anche lo fosse, riporterà l’annotazione della sospensione, sì che, in entrambi i casi, l’interessato potrà richiedere immediatamente copia del provvedimento prefettizio ed eventualmente impugnarlo avanti l’autorità giudiziaria.
4.— Per le anzidette ragioni non sussiste neppure una violazione dell’art. 3 della Costituzione, non rinvenendosi alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e non anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso va notificato.
Ugualmente, non sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinata dagli artt. 201 del codice della strada e 14 della legge n. 689 del 1981, ove si prevede – in caso di impossibilità di contestazione immediata – la notificazione degli estremi della violazione al trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta. A parte il fatto che in questa seconda ipotesi il termine risulta notevolmente più lungo – e quindi il presunto trasgressore si trova in una condizione meno favorevole –, la fattispecie ivi disciplinata non é comparabile con quella regolata dalla norma impugnata, considerata, soprattutto, la circostanza che nel caso previsto dall’art. 201 del codice della strada non si può procedere all’immediata contestazione dell’infrazione commessa, come avviene, invece, in quello oggetto dell’art. 218.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Fernando SANTOSUOSSO
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.