Ordinanza n. 208/98

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ORDINANZA N. 208

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                           

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell’art. 7, comma 2, lettera g), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal Pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, nel procedimento penale a carico di Giuseppe Messina ed altri, iscritta al n. 904 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.        

  Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1997) nel corso di un procedimento penale promosso con l’imputazione di rissa aggravata, il Pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della disciplina della competenza del pretore dettata dall’art. 2, numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dall’art. 7, comma 2, lettera g), del codice di procedura penale, che attribuisce al pretore la competenza per il reato di rissa aggravata;

   che il giudice rimettente osserva che la legge di delega legislativa ed il codice di procedura penale che la attua hanno adottato, per determinare la competenza per materia, un criterio misto, basato in via generale sulla quantità della pena, mentre per determinati reati, specificamente indicati, la competenza é attribuita indipendentemente dalla pena edittale, in base ad una valutazione qualitativa. In tal modo al pretore, competente secondo il criterio quantitativo per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, é stata attribuita la competenza, tra l’altro, per il reato di rissa aggravata (art. 588, secondo comma, cod. pen.), che é punito con la pena della reclusione fino a cinque anni;

  che, ad avviso del Pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, la determinazione della competenza del giudice secondo un criterio qualitativo, accanto a quello quantitativo, darebbe luogo ad una disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost., giacchè la monocraticità dell’organo e la semplificazione della procedura, che non prevede l’udienza preliminare, attribuirebbero minori garanzie all’imputato giudicato dal pretore rispetto a chi, essendo imputato per un reato da considerare di pari gravità in base alla pena edittale, é invece sottoposto al giudizio del tribunale;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, analoga ad altre sollevate dal medesimo Pretore e già dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 139 del 1997), sia egualmente dichiarata manifestamente infondata.

  Considerato che la delega legislativa per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale ha previsto, nella determinazione della competenza per materia, l’adozione di un criterio che tenga conto sia della quantità della pena edittale sia della qualità del reato (art. 2, numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81), comprendendo nella competenza del pretore, oltre ai delitti per i quali la legge stabilisce una pena detentiva, sola o congiunta con una pena pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni, anche altri delitti da indicare specificamente, tra i quali il codice di procedura penale (art. 7, comma 2) ha compreso il reato di rissa aggravata (art. 588, secondo comma, cod. pen.);

  che la asserita disparità di trattamento, prospettata dall’ordinanza di rimessione senza indicare rispetto a quali altri delitti attribuiti alla competenza del tribunale si affermi la pari gravità, tenderebbe in realtà ad escludere la compatibilità con il principio di eguaglianza della deroga, in base alla qualità del reato, al criterio della pena edittale per determinare la competenza per materia;

  che, come ha già affermato questa Corte nel dichiarare la manifesta infondatezza di un’identica questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 423 del 1997; per analoghe questioni, relative ad altre ipotesi di reato, ordinanze n. 257 del 1995 e n. 139 del 1997), rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che la differente composizione dell’organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento determini una disparità di trattamento tra cittadini;

  che non sono stati prospettati profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto la questione di legittimità costituzionale ora riproposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dell’art. 7, comma 2, lettera g), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.