Ordinanza n. 206/98

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ORDINANZA N. 206

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA   Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                           

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1997, dal Tribunale di Tolmezzo nel procedimento a carico di Antonio Solerti, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.       

Ritenuto che il Tribunale di Tolmezzo — chiamato a decidere, nel corso di un processo penale, sulla eccezione, avanzata dalla difesa dell’imputato, di incompatibilità del collegio o di illegittimità costituzionale della disciplina delle incompatibilità del giudice — con ordinanza emessa il 4 luglio 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia pronunciato ordinanza applicativa ovvero di rigetto della istanza di revoca della misura cautelare, a partecipare al giudizio nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati;

che nel processo principale, con la stessa composizione del collegio, il Tribunale aveva disposto nei confronti dell’imputato, su richiesta del pubblico ministero, la misura cautelare del divieto di dimora e, successivamente, aveva respinto l’istanza di revoca di tale misura;

che il giudice rimettente esclude che questa ipotesi rientri tra le incompatibilità previste dall’art. 34 cod. proc. pen., ma ritiene che anche nel caso sottoposto al suo esame dovrebbero valere i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo i quali é illegittima la mancata previsione dell’incompatibilità del giudice quando la valutazione conclusiva dell’organo investito della decisione possa essere condizionata da una precedente valutazione nel merito, espressa sugli indizi di colpevolezza, senza che abbia rilievo, ad avviso del giudice rimettente, che il provvedimento cautelare sia stato adottato nella stessa fase del giudizio;

che il Tribunale di Tolmezzo ritiene che la disposizione denunciata violi: l’art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole l’omessa previsione, nell’art. 34 cod. proc. pen., della incompatibilità del giudice in una ipotesi analoga ad altre per la cui mancanza é stata pronunciata la illegittimità costituzionale; l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacchè sarebbe vulnerato il diritto di difesa dell’imputato; l’art. 27, secondo comma, della Costituzione, in relazione al contenuto di giudizio che il collegio avrebbe già espresso con le ordinanze che hanno disposto una misura cautelare personale e respinto l’istanza di revoca;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in base alle argomentazioni già enunciate per analoga questione, decisa con la sentenza n. 51 del 1997.

Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., per la omessa previsione dell’incompatibilità del giudice che si sia pronunciato, in dibattimento, su misure cautelari personali nei confronti dell’imputato, é già stata esaminata e dichiarata inammissibile (sentenza n. 51 del 1997) e manifestamente inammissibile (ordinanza n. 366 del 1997), giacchè l’esito prefigurato finirebbe con l’attribuire alle parti la potestà di determinare l’incompatibilità nel corso di un giudizio del quale il giudice é già investito; sicchè lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui é tenuto a seguito dell’istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l’imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto;

che l’ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, sicchè la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Tolmezzo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.