Ordinanza n. 203/98

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ORDINANZA N. 203

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                           

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, anche in relazione all’art. 321, comma 3, dello stesso codice, promossi con ordinanze emesse: 1) il 5 novembre 1996 dal Pretore di Lucera nel procedimento penale a carico di Vittorio Monaco, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 1997; 2) il 29 novembre 1997 dal Pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, nel procedimento penale a carico di Gianluigi Piol ed altra, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 (reg. ord. n. 437 del 1997), il Pretore di Lucera ¾ che aveva in precedenza respinto, quale giudice per le indagini preliminari, l’istanza di revoca del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ¾ ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all’art. 321, comma 3, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, il quale abbia pronunciato il rigetto della istanza di revoca di un sequestro preventivo, a svolgere funzioni di giudice del dibattimento;

che il giudice rimettente, dopo avere ricordato i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, ritiene che violi la garanzia del giusto processo affidare la valutazione conclusiva della responsabilità penale dell’imputato al giudice che, durante le indagini preliminari, ha rigettato la richiesta di revoca di una misura cautelare reale effettuando una valutazione positiva degli indizi di colpevolezza;

che con ordinanza emessa il 29 novembre 1997 (reg. ord. n. 15 del 1998) nel corso di un procedimento penale, il Pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre - che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, aveva adottato nel medesimo procedimento una misura cautelare reale - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, emesso un decreto di sequestro preventivo;

che anche il Pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di incompatibilità del giudice e ritiene che l’emissione di un decreto di sequestro preventivo, sebbene non comporti la previa valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza richiesta invece per l’adozione delle misure cautelari personali, implichi tuttavia la convinzione del giudice in ordine all’esistenza di indizi di reato ed un apprezzamento anche in fatto, seppure non così approfondito come quello necessario per le misure cautelari personali.

Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale sono evidentemente connesse e possono essere definite con unica pronuncia, investendo entrambe la disciplina dell’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento (art. 34 cod. proc. pen.), nella parte in cui non comprende, tra i casi nei quali il giudice non può partecipare al giudizio, anche quello del giudice che, prima del dibattimento, quale giudice per le indagini preliminari, abbia rigettato l’istanza di revoca di un sequestro preventivo o abbia emesso decreto di sequestro preventivo;

che, come questa Corte ha già affermato nel dichiarare non fondata analoga questione (sentenza n. 66 del 1997), le misure cautelari reali sono per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo; tali misure possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza, sicchè, per la loro adozione, manca quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell’imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, così da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo. Nè vi é, per le due diverse misure cautelari, personali o reali, una identità di presupposti in ordine alla valutazione rimessa al giudice, tale da comportare la medesima disciplina quanto all’incompatibilità del giudice;

che, d’altra parte, nell’adozione o nella conferma delle misure cautelari reali, se la valutazione di merito non é imposta dal tipo di atto, l’effetto pregiudicante all’interno dello stesso procedimento di una eventuale valutazione di responsabilità deve essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti della astensione o della ricusazione (sentenza n. 308 del 1997);

che i giudici rimettenti non prospettano profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell’art. 34, comma 2, in relazione all’art. 321, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Lucera con l’ordinanza indicata in epigrafe;

b) dell’art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998. 

Presidente: Renato GRANATA

Radattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.