Ordinanza n. 172/98

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ORDINANZA N.172

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI              

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 444 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1997, dal Pretore di Siracusa, nel procedimento di esecuzione nei confronti di M. S. iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

  Ritenuto che il Pretore di Siracusa - chiamato a decidere, in qualità di giudice dell’esecuzione, sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168 numero 1 del codice penale nei confronti di un soggetto al quale nel quinquennio successivo alle precedenti condanne era stata applicata, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, pena patteggiata per furto aggravato (art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen.) - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 444 del codice di procedura penale, < < nella parte in cui non prevede che la sentenza, con la quale il giudice applica la pena concordata fra le parti, accerti la colpevolezza dell’imputato, ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice nel pronunciare sentenza dichiari l’imputato colpevole del reato attribuitogli, ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice su richiesta delle parti "condanni" l’imputato alla pena concordata fra le parti>>;

  che - alla stregua del consolidato indirizzo della Corte di cassazione secondo cui la sentenza emessa su accordo delle parti é inidonea a giustificare la revoca del beneficio de quo, difettando nella pronuncia di cui all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. l’accertamento della colpevolezza dell’imputato patteggiante - il rimettente espone che al giudice dell’esecuzione é precluso revocare la sospensione condizionale della pena in caso di successiva condanna a pena concordata fra le parti;

  che tale disciplina si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. per la irragionevole disparità di trattamento fra imputati a seconda del rito processuale adottato e, in particolare, fra < < coloro che scelgono, dopo alcune sentenze di condanna con pena sospesa, di aderire al rito del patteggiamento chiedendo l’applicazione di pena non sospesa>> e < < coloro che, nella medesima situazione, ottengano a seguito di giudizio ordinario, una condanna a pena sospesa>>;

  che, d’altro canto, secondo il giudice a quo tale conseguenza deriva dalla configurazione stessa dell’istituto del c.d. patteggiamento, che non presuppone alcun accertamento della responsabilità penale dell’imputato;

  che sotto tale profilo l’art. 444 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il giudice, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, debba accertare la colpevolezza dell’imputato pronunciando, in conseguenza, una vera e propria sentenza di condanna - violerebbe, a giudizio del rimettente, i principi della personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza e della finalità rieducativa della pena sanciti nell’art. 27, primo, secondo e terzo comma, Cost.;

  che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

  Considerato che con l’ordinanza n. 399 del 1997 questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile una analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 444 cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 3 e 27, primo e secondo comma, Cost.;

  che in tale ordinanza la Corte ha rilevato che una sentenza additiva, volta a stabilire che il giudice, nel pronunciare sentenza di applicazione della pena, debba accertare la colpevolezza dell’imputato, comporterebbe una completa revisione dell’istituto in esame;

  che, in particolare, la diversa natura attribuita alla sentenza di applicazione della pena rispetto a quella risultante dall’attuale disciplina non potrebbe non riflettersi sui controlli e sugli accertamenti giurisdizionali che il giudice é chiamato ad effettuare prima di accogliere la richiesta delle parti, nonchè sugli effetti della sentenza medesima;

  che interventi di tal genere sono inibiti in sede di sindacato di legittimità costituzionale, in quanto riservati alla sfera di discrezionalità del legislatore;

  che inoltre, con specifico riguardo al problema della revoca della sospensione condizionale della pena in caso di successiva condanna a pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., l’ordinanza n. 267 del 1997 ha posto in rilievo, da un lato, che sono comunque preclusi alla Corte interventi additivi in materia penale che si risolvano in un trattamento deteriore per l’imputato e, dall’altro, che sono riservati alla discrezionalità del legislatore sia la previsione e la regolamentazione della operatività di cause di estinzione del reato, sia il regime di esecuzione della pena e delle cause di estinzione di questa;

  che la Corte con la predetta ordinanza ha altresì sottolineato che < < la scelta discrezionale operata in questo caso dal legislatore non può ritenersi espressione di mero arbitrio, poichè la disposizione censurata é coerente con il carattere premiale del "patteggiamento", ed é suscettibile di controllo giurisdizionale nel momento in cui al giudice, chiamato a pronunciare sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., é imposta la valutazione della "congruità" del trattamento sanzionatorio complessivo negoziato tra le parti>>;

  che, infine, a seguito della sentenza n. 313 del 1990, con la quale é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, l’istituto é stato ricondotto a piena conformità a Costituzione per quel che concerne il rispetto del principio della finalità rieducativa della pena;

  che nell’ordinanza non vengono prospettati profili nuovi e ulteriori rispetto a quelli esaminati nelle pronunce richiamate;

  che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 444 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Siracusa, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.