ORDINANZA N.159
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 452, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1997 dal Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Sanna Giuseppe ed altro, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 15 luglio 1997 il Tribunale di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 452, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina l’adozione del giudizio abbreviato, nell’ambito e in prosecuzione di quello direttissimo, al consenso del pubblico ministero;
che il giudice rimettente, contestualmente revocando una propria precedente e contraria ordinanza, solleva la questione osservando che il legislatore non ha, a tutt’oggi, provveduto a rivedere la disciplina del giudizio abbreviato, nonostante che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 442 del 1994, nel dichiarare inammissibili - perchè implicanti scelte e interventi normativi - diverse questioni di costituzionalità sul tema del consenso dell’accusa quale presupposto della adozione del rito speciale, avesse formulato una esplicita sollecitazione nel senso di una riforma legislativa, accompagnata dal rilievo che la perdurante inerzia legislativa avrebbe imposto alla Corte una riconsiderazione della questione.
Considerato che la presente questione di costituzionalità é sollevata esclusivamente sull’assunto che il legislatore non ha dato seguito all’invito a provvedere alla riforma del giudizio abbreviato, contenuto nella sentenza n. 442 del 1994;
che l’ordinanza di rimessione, infatti, non indica alcuna ragione di dubbio sulla costituzionalità della norma impugnata, limitandosi a richiamare i parametri costituzionali senza motivare circa la loro violazione;
che, non risultando dall’ordinanza di rinvio i "termini ed i motivi" (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) della proposta questione di costituzionalità - non surrogabili dal mero rilievo dell’inerzia del legislatore rispetto a una precedente sollecitazione di questa Corte -, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 452, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.