Ordinanza n. 96/98

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ORDINANZA N. 96

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI  

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 (recte: art. 300) del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 6 gennaio 1997 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Costruzioni Moderne Prefabbricati e la S.r.l. "Diamante Immobiliare" ed altri, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che nel corso di un procedimento possessorio in cui i procuratori di soggetti intervenuti avevano richiesto la declaratoria d'interruzione del processo a séguito del fallimento della società attrice, non dichiarato dal procuratore di quest'ultima, il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 6 gennaio 1997, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 (recte: art. 300) del codice di procedura civile, nella parte in cui subordina l'interruzione del processo, in caso di fallimento della parte, alla dichiarazione del procuratore di quest'ultima;

  che, a parere del giudice a quo, nel caso in cui tale dichiarazione non venga resa, potrebbe derivare un pregiudizio ai contraddittori del fallito per l'impossibilità di far valere nei confronti del fallimento una eventuale sentenza favorevole.

  Considerato che il Pretore si duole dell'asserita inadeguatezza degli strumenti di tutela dei diritti a contenuto patrimoniale eventualmente conseguenti al giudizio nel momento in cui essi verranno fatti valere nei confronti del fallimento;

  che la denunciata norma - regolatrice in modo unitario del fenomeno dell'interruzione per perdita della capacità processuale - é stata già esaminata da questa Corte, la quale ha posto in luce il sostanziale "parallelismo" tra la posizione degli aventi causa e quella del curatore fallimentare con riguardo specifico agli obblighi del difensore-mandatario, il cui eventuale inadempimento al dovere di informare il proprio rappresentato circa la pendenza del processo é stato annoverato tra gli inconvenienti di mero fatto (sentenza n. 136 del 1992), per cui é stata esclusa la carenza di tutela degli indicati soggetti;

  che il Pretore di Roma denuncia ora la stessa norma per lesione (costituzionalmente rilevante) del diritto delle controparti del soggetto fallito;

  che, però, la lamentata lesione non é riferita - nè é riferibile - all'applicazione di tale norma bensì ad eventualità estranee ad essa, indicate dal rimettente nel mancato intervento del curatore fallimentare, nella pronuncia d'una successiva sentenza favorevole alle controparti e, ancora, nella proposizione - da parte del curatore stesso - di un'eccezione d'inopponibilità al fallimento ove detta sentenza venga posta in esecuzione prima che il fallito riacquisti la capacità patrimoniale;

  che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di Roma in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1998.