ORDINANZA N.5
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1995 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sui ricorsi riuniti proposti da Bigaran Egidio contro l'Ufficio delle imposte dirette di San Donà di Piave e dallo stesso Ufficio contro Bigaran Egidio, iscritta al n. 1290 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte dirette di San Donà di Piave per l'annullamento degli avvisi di accertamento con i quali venivano attribuiti al ricorrente maggiori redditi di partecipazione ai fini IRPEF quale socio accomandante di una s.a.s., ha sollevato, con ordinanza del 5 dicembre 1995 (R.O. n. 1290/96), questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 53 e 28 della Costituzione;
che, ad avviso della Commissione rimettente, l'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui prevede - con riferimento alla posizione del socio accomandante - che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla loro percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili " nonostante gli sia denegata la legittimazione passiva nei giudizi inerenti il reddito della società medesima ai fini ILOR, accertato con i criteri dell'art. 38 d.P.R. 600/73, giusta il rinvio dell'art. 8 d.P.R. 599/73" , si porrebbe in contrasto con gli artt. 53 e 28 della Costituzione, privando l'accomandante della possibilità di provare che il reddito sociale, allo stesso imputato proporzionalmente alla sua quota, é inferiore a quello accertato nei confronti della società. Con conseguente violazione dei princí pi costituzionali della corrispondenza del prelievo alla capacità contributiva e del diritto di difesa;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata.
Considerato, preliminarmente, che nel testo dell'ordinanza, sono indicati non sempre correttamente i riferimenti sia alla legislazione vigente (d.P.R. 600/93 anzichè 600/73, d.P.R. 597/93 anzichè 597/73) che al parametro costituzionale di riferimento evocato dalla Commissione rimettente (art. 28 anzichè art. 24 della Costituzione);
che le succitate inesattezze non precludono, tuttavia, l'esame della questione dovendosi, quando i termini della stessa risultino sufficientemente chiari, procedere a rettificare l'indicazione erronea della disposizione di legge denunciata o del parametro costituzionale di riferimento (sentenze nn. 188 del 1994 e 142 del 1993, ordinanza n. 476 del 1994);
che la premessa da cui muove il giudice a quo e che sorregge la censura di incostituzionalità, consiste nell'assunto che nella società in accomandita semplice l'accomandante, " in forza del divieto di ingerenza stabilito dall'art. 2320 c.c." , non abbia alcuna veste a contraddire l'accertamento ai fini ILOR ex art. 40, secondo comma, d.P.R. 600/73, e che pertanto sia privo di legittimazione ad impugnare siffatto accertamento;
che sul punto non esiste un consolidato orientamento della giurisprudenza, la quale ha talora ammesso, talora escluso, la legittimazione del socio accomandante (ad agire o ad intervenire) nel giudizio relativo all'accertamento unitario del reddito della società;
che, anche ammettendo in ipotesi la fondatezza della premessa interpretativa della Commissione rimettente, deve escludersi che dalla stessa discenda la incostituzionalità della norma denunciata, la quale potrebbe affermarsi soltanto qualora fosse preclusa al socio accomandante ogni tutela giurisdizionale dei suoi diritti;
che la norma censurata, non solo non esclude siffatta possibilità, ma deve essere interpretata in conformità al principio affermato da questa Corte secondo cui " ... tutte le norme le quali prevedono responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile" (sentenza n. 184 del 1989);
che, dunque, al socio accomandante, privo di legittimazione processuale nel giudizio relativo all'accertamento del reddito societario ai fini dell'imposta ILOR, deve ritenersi sempre consentita, allorchè gli sarà notificato l'accertamento del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito l'accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante l'intervenuta definitività dell'accertamento del reddito societario ai fini ILOR;
che in siffatta motivazione resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 53 della Costituzione;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Annibale MARINI
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.