SENTENZA N.184
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma terzo, quarto e quinto, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 28 settembre 1987 e il 9 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Terni sui ricorsi proposti da Colasanti Giampietro e Pellegrini Giuliana contro l'Ufficio Imposte Dirette di Terni, iscritte ai nn. 627 e 628 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Considerato in diritto
1.-Con ordinanza emessa il 28 settembre 1987 é pervenuta a questa Corte il 19 ottobre 1988, la Commissione tributaria di primo grado di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, il quale prevede la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe:
a) con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento fra i coniugi che abbiano presentato una dichiarazione congiunta rispetto a quelli che abbiano presentato distinte dichiarazioni;
b) con l'art. 53 della Costituzione, perché pone obblighi tributari a carico di un soggetto chiamato ad adempiere all'obbligazione tributaria di un altro, prescindendo dalla capacità contributiva del primo.
Con altra ordinanza, emessa il 9 marzo 1985 é pervenuta a questa Corte il 19 ottobre 1988, la medesima Commissione tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 17, comma terzo, quarto e quinto, in riferimento, non soltanto ai parametri invocati nella precedente ordinanza, ma anche agli artt. 24 e 29 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate prevedono che la notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto degli accertamenti in rettifica e eseguita solo nei confronti del marito, onde risulterebbe violato sia il principio di parità fra i coniugi, sia il diritto di difesa della moglie, che non potrebbe tutelare i propri diritti per non essere destinataria degli atti di accertamento.
2. - I due giudizi possono essere riuniti in quanto le ordinanze di rinvio sollevano questioni fra loro connesse.
3. - La questione di legittimità dell'art. 17, quinto comma, della legge n. 114 del 1977 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, é manifestamente infondata perché identica questione, sotto entrambi i profili, e già stata dichiarata tale con ordinanza di questa Corte n. 316 del 1987. In riferimento al profilo relativo all’asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione - ossia quello della disparità di trattamento dei coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare dichiarazione congiunta rispetto a quelli che hanno presentato una distinta dichiarazione - la richiamata pronuncia ha rilevato che é rimesso ai contribuenti, nelle due particolari situazioni sopradescritte, la libera scelta di avvalersi dell'uno o dell'altro sistema attraverso la presentazione o meno della dichiarazione congiunta, con i conseguenti vantaggi o oneri ad essa connessi, onde la valutazione, sulle conseguenze che ne discendono e circa la solidarietà o meno fra i dichiaranti, spetta esclusivamente al legislatore e non può ritenersi in se irragionevole una legge che abbia optato per la prima soluzione.
Per quel che riguarda il profilo relativo all’asserita violazione dell'art. 53 della Costituzione, la medesima ordinanza ha osservato come il collegamento con la capacità contributiva non escluda che la legge possa stabilire prestazioni tributarie solidali a carico, oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica cui inerisce il rapporto tributario.
Poiché il giudice a quo non prospetta nuove o diverse argomentazioni rispetto a quelle già affrontate nei sensi anzidetti da questa Corte, manca ogni possibilità di discostarsene.
4.1 - Riguardo alla seconda questione (r.o. n. 628 del 1988) deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura dello Stato, perché, nonostante il tenore letterale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dalla motivazione della stessa e possibile ricavare che il giudice a quo abbia inteso sottoporre all'esame della Corte anche il terzo e quarto comma della norma denunciata.
4.2 - In merito all'asserito contrasto dell'art. 17 cit., terzo, quarto e quinto comma, con gli artt. 24 e 29 della Costituzione, la questione-concernente la violazione rispettivamente del diritto alla difesa e del principio di parità dei coniugi-viene congiuntamente prospettata riguardo alla circostanza secondo cui, pur essendo le cartelle esattoriali e gli accertamenti in rettifica notificati solo al marito, la moglie dovrebbe ugualmente rispondere solidalmente pur non avendo la possibilità di tutelare i propri diritti.
La questione non é fondata, potendo essere superata mediante un’interpretazione adeguatrice della normativa vigente.
In primo luogo, per quel che riguarda il profilo della violazione del principio di parità fra i coniugi, la questione é in parte già risolta con riferimento alle argomentazioni svolte in precedenza in ordine al profilo della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Ma per la parte in cui il principio si assume violato sotto il riflesso della mancanza, da parte della moglie, della possibilità di tutelare i propri diritti, venendo l'accertamento in rettifica e la cartella esattoriale notificati solo al marito, la questione muove da una premessa errata. Difatti, tutte le norme le quali prevedono responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile. Orbene, come é già stato affermato in relazione ad analoghe questioni (sentenza n. 348 del 1987 ed ordinanze nn. 591 e 48 del 1988), nella specie nulla vieta che la moglie, chiamata a rispondere in via solidale, possa tutelare i propri diritti dinanzi al giudice competente entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame avverso l'accertamento operato nei confronti del marito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma quinto, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze (reg. ord. nn. 627 e 628 del 1988) indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza (reg. ord. n. 628 del 1988) indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 12/04/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE