Ordinanza n. 4 del 1998

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ORDINANZA N.4

 

ANNO 1998

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dell'art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Chieti sul ricorso proposto da Naccarella Flora contro l'Ufficio delle imposte dirette di Chieti, iscritta al n. 1230 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Chieti, nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte dirette di Chieti per l'annullamento dell'avviso di mora notificato alla ricorrente nella qualità di coniuge firmataria di dichiarazione congiunta dei redditi, ha sollevato, con ordinanza del 23 settembre 1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, come specificato nell'ordinanza, la ricorrente, successivamente alla dichiarazione congiunta dei redditi, risulta separata legalmente ed effettivamente dal marito;

che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata sarebbe lesiva del principio di uguaglianza dei coniugi, per la disparità di trattamento tra il marito destinatario della notifica degli atti impositivi e la moglie, destinataria della notifica del solo avviso di mora (nonchè tra quest'ultima e gli altri contribuenti in genere); e sarebbe altresì lesiva del diritto di difesa della moglie, coobbligata in solido, che, in quanto non destinataria della notifica dei pregressi atti impositivi, sarebbe posta, nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi intervenuta successivamente alla dichiarazione congiunta dei redditi, nella impossibilità di conoscenza degli atti medesimi;

che la stessa Commissione ha sollevato ulteriore questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la notifica al coobbligato in solido dell'avviso di mora costituirebbe, stante l'inesistenza di qualsivoglia motivazione dell'avviso suddetto, un inidoneo veicolo di conoscenza dei pregressi atti impositivi non notificati;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza di entrambe le questioni.

Considerato che, riguardo alla prima questione, questa Corte ha già avuto occasione di affermare come la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenti l'esercizio di una facoltà dei contribuenti con i conseguenti oneri e vantaggi ad essa connessi e come, pertanto, la relativa disciplina, anche procedimentale, risulti riservata all'apprezzamento discrezionale del legislatore (sentenza n. 184 del 1989);

che, pertanto, deve escludersi la sindacabilità, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., della denunciata disposizione, che, nell'evidente intento di semplificazione e snellezza del procedimento tributario, prevede la notificazione degli atti impositivi al solo marito;

che, in ordine alla asserita violazione dell'art. 24 Cost., non sussiste alcuna valida ragione per discostarsi, anche nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi successiva alla dichiarazione congiunta dei redditi, dalla interpretazione adeguatrice della denunciata disposizione, prospettata da questa Corte nella citata sentenza n. 184 del 1989;

che, secondo siffatta interpretazione, deve ritenersi garantita dal vigente ordinamento alla moglie, coobbligata in solido, la possibilità di " tutelare i propri diritti [ ...] entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame avverso l'accertamento operato nei confronti del marito" ;

che la tutela di cui sopra non può ritenersi esclusa o vanificata, nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi successiva alla dichiarazione congiunta, da un presunto atteggiamento non collaborativo del marito, derivante da uno stato di conflittualità tra i coniugi ed ostativo della conoscenza in capo alla moglie dell'atto alla stessa non notificato, in quanto, anche a prescindere dal carattere del tutto ipotetico della situazione conflittuale prospettata dalla Commissione rimettente, la moglie separata può richiedere ed ottenere dall'amministrazione finanziaria il provvedimento non notificato ed acquisire in tal modo piena conoscenza (del contenuto) dello stesso;

che, riguardo alla seconda questione, il coobbligato in solido - ferma restando la funzione partecipativa, propria dell'avviso di mora, (dell'esistenza) dei pregressi atti impositivi non notificati - può comunque acquisire la conoscenza del loro contenuto inoltrando richiesta in tal senso all'amministrazione finanziaria o, in caso di ritardo o di inerzia di quest'ultima, proponendo in sede giudiziaria istanza di esibizione degli atti non notificati. Con la possibilità, in quest'ultima ipotesi, di presentare, successivamente al deposito in giudizio degli atti suddetti, motivi aggiunti di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

che pertanto entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 17, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Chieti con l'ordinanza in epigrafe;

2) dell'art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.