ORDINANZA N.460
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal Tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Mammucari Massimo iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato per il delitto di estorsione il Tribunale di Velletri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 629 cod. pen.;
che a parere del giudice a quo la norma impugnata, così come modificata dall'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, punisce il delitto in parola con la pena edittale minima di anni cinque di reclusione, da ritenersi del tutto sproporzionata in relazione a fatti di modesta entità, quale quello sottoposto al giudizio del Tribunale rimettente;
che tale trattamento sanzionatorio è vieppiù irragionevole alla luce del confronto con i delitti di rapina e di concussione, entrambi puniti con pena edittale minima inferiore a quella prevista dall'art. 629 cod. pen., pur essendo la concussione un delitto che lede anche l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione.
Considerato che una questione analoga a quella presente è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente infondata (ordinanza n. 368 del 1995) in relazione al raffronto tra il delitto di estorsione e quello di rapina;
che i due delitti ora richiamati appaiono sostanzialmente diversi, sicché ogni paragone concernente la misura della pena risulta inconferente, tenendo presente che a questa Corte non è consentito sindacare le scelte operate dal legislatore in tale settore, se non in presenza di situazioni viziate da evidente arbitrarietà;
che il confronto non è instaurabile neppure col delitto di concussione il quale, pur presentando indubbi margini di affinità con quello di estorsione, è fattispecie intrinsecamente diversa, tale da non poter costituire un valido tertium comparationis;
che pertanto, mancando un pertinente ed univoco termine di raffronto (sentenza n. 217 del 1996), qualsiasi intervento di questa Corte volto a modificare la pena edittale minima del delitto di estorsione si risolverebbe in un'indebita invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore;
che la questione, dunque, dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Velletri con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Relatore: Fernando SANTOSUOSSO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.