ORDINANZA N. 368
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 629, primo comma, del codice penale promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1994 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Brancaleoni Carlo Alberto, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
RITENUTO che nel corso di un procedimento penale a carico di tale Carlo Alberto Brancaleoni, imputato, tra l'altro, del delitto di estorsione, il Tribunale di Ferrara, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 629, primo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come pena minima edittale cinque anni di reclusione;
che a parere del giudice a quo, la pena minima edittale di cinque anni di reclusione risulta sproporzionata per eccesso nei casi in cui - come quello di specie - l'estorsione appare di non grave lesività;
che tale sproporzione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la differenza di trattamento sanzionatorio stabilita per l'analoga figura criminosa della rapina, e con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione in quanto l'elevato minimo edittale comporta l'applicazione di pena non proporzionata al reale disvalore sociale del fatto;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si è costituita la parte privata nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
CONSIDERATO che questa Corte ha più volte affermato (fra le molte, v. sentenze nn. 341 e 25 del 1994 e 333 del 1991) che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale, e che l'esercizio di tale discrezionalità può essere sindacato solo quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo quindi a una disparità di trattamento palesemente irragionevole;
che, nel caso di specie, l'aumento della pena minima edittale da tre a cinque anni, introdotto con l'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 1992, n. 712, da un lato, non dà luogo a macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di rapina - fattispecie peraltro non del tutto assimilabile a quella della estorsione - e, dall'altro, come emerge dalla Relazione accompagnatrice del disegno di legge di conversione del decreto, appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che possano essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, a causa della difficile individuazione in concreto dell'aggravante di far parte di un'associazione di stampo mafioso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.