Ordinanza n. 457/97

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ORDINANZA N.457

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 439 e 440 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, nel procedimento penale a carico di Turchetta Antonio ed altri, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino ha premesso in fatto che, essendo stato ammesso il giudizio abbreviato su consenso prestato dal locale procuratore della Repubblica, successivamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, nella udienza fissata per la discussione altro magistrato, chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero, ha dichiarato di voler revocare il consenso al rito non essendo il procedimento a suo avviso definibile allo stato degli atti e, in subordine, ha eccepito questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la possibilità di revoca del consenso nella ipotesi in cui il magistrato che lo ha prestato non possa più partecipare all'udienza;

che a sostegno della proposta eccezione il pubblico ministero ha invocato la sentenza n. 484 del 1995, nella quale questa Corte ha affermato il principio della revocabilità della ordinanza di ammissibilità del rito da parte del giudice diverso "per un postulato di identità che, inespresso nel dato normativo, risulta chiaramente delineato nel sistema";

che a proposito di tale eccezione, il rimettente - pur rilevando che "tale postulato di identità" non può essere invocato per il pubblico ministero, attesa la particolare composizione dell'ufficio e "per la natura di contratto di diritto pubblico che si riconosce alla richiesta di rito ed al consenso" - osserva che il principio di indipendenza del pubblico ministero, attuato dall'art. 70, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario e ribadito dall'art. 53 del codice di rito, risulterebbe in effetti compromesso nei casi in cui il magistrato che ha espresso il consenso si trovi nella assoluta impossibilità di partecipare al giudizio abbreviato sostenendo personalmente l'accusa;

che alla stregua di tali rilievi - conclude il giudice a quo - si appaleserebbe dunque fondato il dubbio che gli artt. 439 e 440 cod. proc. pen. si pongano in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la revocabilità da parte del pubblico ministero di udienza, anche dopo l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato, del consenso prestato da diverso magistrato della procura della Repubblica impossibilitato in modo assoluto a partecipare al giudizio abbreviato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che, a prescindere dalla palese erroneità del parametro invocato - venendo qui in discorso l'art. 107, ultimo comma, della Costituzione e non, come dedotto dal rimettente, l'art. 108 della Carta fondamentale - il caso di specie posto a fondamento della questione non presenta alcuna interferenza con le garanzie di indipendenza che il codice di rito e le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano al pubblico ministero, giacché la sostituzione del magistrato che esercita quelle funzioni è in sé una eventualità che in nessun caso può incidere sulla validità e l'efficacia degli atti processuali già compiuti o valere quale atipica legittimazione ad una sorta di restituzione nel termine per l'esercizio di facoltà precluse o per riesaminare unilateralmente scelte che hanno ormai prodotto i loro effetti;

che il principio di conservazione degli atti, l'ordine del processo e la certezza dei relativi rapporti sono tutti valori che impongono la riferibilità delle singole condotte alla parte unitariamente intesa, a prescindere da chi volta a volta sia chiamato a rappresentarla, sicché in ipotesi di sostituzione del magistrato del pubblico ministero - e non diversamente da ciò che accade nel caso di sostituzione del difensore - il nuovo rappresentante non può che intervenire nel processo nello stato in cui esso si trova, senza per questo vedere in alcun modo compromessa la propria autonomia, posto che tale garanzia - essendo per definizione correlata all'esercizio concreto delle relative funzioni - può trovare risalto solo nel presente e con riferimento a quelle attività processuali ancora da compiere;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 439 e 440 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 108 (recte: 107, ultimo comma) della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.