SENTENZA N.453
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1997 dal Tribunale di Genova - sezione per il riesame - nel procedimento penale a carico di Tagliamento Giovanni, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi de libertate sull'appello proposto avverso una ordinanza emessa dal Tribunale di Sanremo, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede una unificazione del termine di custodia cautelare per la fase del dibattimento, in presenza di più ordinanze cautelari ed anche se il termine iniziale di fase è unico, aggravando così senza ragione la posizione processuale dell'imputato raggiunto nella fase delle indagini preliminari da più ordinanze cautelari anziché da una sola".
Premette il Tribunale rimettente che nei confronti di un imputato, in stato di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed altri delitti, ed in forza di due ordinanze custodiali emesse prima del rinvio a giudizio, è stata pronunciata condanna alla pena di anni 11 di reclusione per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, illecita detenzione e spaccio di stupefacenti e scommesse abusive su partite di calcio. La difesa - prosegue il giudice a quo - ha chiesto di revocare la custodia cautelare per tutti i reati per i quali l'imputato ha riportato condanna, in quanto dopo un anno dalla data del rinvio a giudizio doveva ritenersi scaduto, per ciascuno dei reati singolarmente contestati, il termine di fase previsto per il dibattimento di primo grado, con conseguente scarcerazione ora per allora. Richiesta, questa, che, essendo stata disattesa in prime cure, ha dato luogo al gravame che costituisce l'oggetto del procedimento a quo. Il rimettente sottolinea che in altra decisione relativa allo stesso imputato e vertente sul medesimo tema, affermò che, alla luce del nuovo testo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il termine di fase doveva essere ragguagliato al più grave dei reati contestati con ordinanza di custodia cautelare (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), così unificandosi sulla durata maggiore (un anno e sei mesi dal rinvio a giudizio) per tutti i reati connessi con l'associazione contestata, e quindi per ciascuna delle imputazioni per le quali l'imputato aveva riportato condanna; sicché, sino alla pronuncia della sentenza, non si era dunque potuta verificare - per effetto di quella unificazione - la scadenza del termine di fase per alcuno dei singoli reati per i quali l'imputato era detenuto.
A tali argomenti, prosegue il giudice a quo, la difesa ha replicato osservando che il nuovo testo dell'art. 297 può trovare applicazione soltanto nell'ipotesi in cui i termini di fase siano diversi: posto, dunque, che nel caso di specie è unica l'ordinanza di rinvio a giudizio, i termini di fase dovrebbero restare distinti per ciascun reato, come avverrebbe nel caso in cui fosse stata adottata una sola ordinanza cautelare. L'assunto non è però condiviso dal giudice rimettente, in quanto la nuova disciplina non richiede che il rinvio a giudizio sia intervenuto in date diverse, per cui l'unificazione opera anche in fasi nelle quali il termine iniziale sarebbe identico anche se si considerassero separatamente i vari reati.
La norma censurata, dunque, introdurrebbe - a parere del giudice a quo - un differente termine di fase per imputati che, per i medesimi reati, siano colpiti da una sola o da più ordinanze cautelari: nel primo caso, infatti, i termini di fase restano separati per ciascun reato; nel secondo, invece, il nuovo testo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., unifica il termine per tutti i reati legati da connessione qualificata.
Tale irragionevole disparità di trattamento, che il giudice a quo non ritiene superabile in via interpretativa, sarebbe frutto di una irrazionale combinazione fra criteri diversi: nella prima parte del terzo comma, infatti, la scelta del legislatore si sarebbe spostata dalla problematica delle "contestazioni a catena", incentrata sulla condotta degli uffici, a quella della complessiva gravità dell'attività criminosa dell'imputato; nell'ultimo periodo del medesimo comma, escludendo la nuova disciplina ai fatti contestati di dibattimento, l'attenzione si sposta nuovamente sull'organo della contestazione, non più "sospetto" attesa la fase in corso; nell'insieme, conclude il giudice a quo, "lascia sopravvivere una differenza del tutto casuale (nell'ottica della commisurazione dei termini di fase ad un complesso di reati soggettivamente connessi) tra imputati raggiunti da una sola o da più ordinanze cautelari".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A parere della difesa dello Stato, infatti, la norma censurata deve essere interpretata in conformità alla sua ratio ispiratrice che consiste, come è noto, nell'intento di evitare le "contestazioni a catena".
Tale ratio, osserva l'Avvocatura, porta a ritenere che la previsione oggetto di impugnativa non possa trovare applicazione quando si tratti del computo di termini di fase aventi decorrenza unitaria, in rapporto ai quali resta evidentemente esclusa la possibilità di un artificioso allungamento come conseguenza della successione temporale di provvedimenti coercitivi.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, in presenza di più ordinanze che dispongono la custodia cautelare per reati in rapporto di connessione qualificata, l'unificazione del relativo termine di durata per la fase del giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi in cui il termine di fase sia unico, per essere stato il rinvio a giudizio disposto col medesimo provvedimento. Posto, infatti, che l'unitario termine di durata massima della custodia cautelare viene ad essere commisurato alla imputazione più grave, dalla norma impugnata deriverebbe, a parere del giudice a quo, una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dell'imputato raggiunto da più ordinanze di custodia cautelare rispetto all'imputato per il quale i medesimi fatti e le stesse imputazioni siano stati invece contestati con unica ordinanza custodiale. Da qui, la dedotta violazione del principio di uguaglianza, che viene invocato quale parametro costituzionale di riferimento.
2. - La premessa interpretativa dalla quale ha tratto origine la questione viene contestata dall'Avvocatura dello Stato; a parere della difesa erariale, infatti, essendo la norma volta ad impedire il fenomeno delle cosiddette contestazioni a catena, la stessa non troverebbe applicazione quando si tratti del computo dei termini di fase aventi decorrenza unitaria, per i quali resterebbe esclusa in radice la possibilità di un relativo artificioso prolungamento come conseguenza della successione temporale dei provvedimenti coercitivi.
La linea ermeneutica prospettata dalla Avvocatura è stata però motivatamente disattesa da parte del giudice a quo: scandagliando, infatti, le analoghe deduzioni svolte dalla difesa, il rimettente ha osservato come quella tesi non potesse trovare accoglimento in quanto contrastante con la lettera della legge, la quale, disciplinando in modo nuovo i termini di fase, ha unificato il relativo computo ragguagliandolo al termine previsto per il reato più grave, tutte le volte in cui siano state emesse più ordinanze cautelari e sussista, tra i vari reati contestati, quel vincolo di connessione qualificata che la norma ha inteso recepire; l'individuazione di un unico termine di fase, dunque, controbilancia, a parere del rimettente, la sovrapposizione tra più ordinanze applicative, sicché, non richiedendo la legge che il rinvio a giudizio sia intervenuto in date diverse, l'unificazione dei termini di custodia opera anche nelle fasi per le quali il termine iniziale sarebbe identico, pure se si considerassero separatamente i vari reati.
3. - La ricostruzione del quadro normativo offerta dal giudice rimettente è, dunque, tutt'altro che implausibile e risulta, anzi, avvalorata da ulteriori considerazioni. Può anzitutto rilevarsi, infatti, che la commisurazione dei termini alla imputazione più grave, nel caso di pluralità di titoli custodiali emessi per lo stesso fatto, era presente anche nell'originario testo della disposizione impugnata, anche se con effetti limitati alla ipotesi del concorso formale di reati ed alle particolari figure di aberratio plurilesiva delineate dagli artt. 82, secondo comma, e 83, secondo comma, del codice penale: il che testimonia la continuità della scelta normativa di unificare in determinati casi il regime dei termini di custodia, a prescindere, evidentemente, dalla fase processuale considerata. Inoltre, l'argomento che fa leva sul secondo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., per desumere da esso un riferimento testuale che impedirebbe alla norma di operare per la fase del giudizio, non pare conclusivo: la deroga, infatti, incentrata sul meccanismo della retrodatazione, non esclude che il ragguaglio alla imputazione più grave dispieghi i suoi effetti anche per la fase del giudizio di primo grado. V'è anzi da osservare che tale criterio di computo rappresenta il coerente e simmetrico completamento proprio di quel meccanismo di retrodatazione, nel senso che la pluralità dei titoli custodiali viene sì unificata, quanto a decorrenza, alla data del primo provvedimento, ma la durata della custodia - proprio in virtù della unificazione dei vari titoli - non può che essere commisurata ai termini previsti per il reato più grave.
D'altra parte, sarebbe davvero singolare ritenere che il criterio di ragguaglio al reato più grave sia stato dettato per il computo dei termini previsti per la fase delle indagini, oltre che per la determinazione della durata complessiva e del limite finale della custodia cautelare, ed escludere che la stessa previsione normativa - senza alcuna espressa specificazione in tal senso - trovi applicazione per la fase del giudizio: il tutto, va anche sottolineato, nel quadro di una norma di carattere generale dedicata proprio, come recita la relativa rubrica, al "computo dei termini di durata delle misure".
Ove alle considerazioni testé svolte si aggiungano le più recenti acquisizioni giurisprudenziali, dalle quali - come si osserverà - possono indirettamente trarsi elementi di conferma circa l'applicabilità della disposizione censurata anche alla fase del giudizio di primo grado, v'è quanto basta per ritenere non conclusiva, agli effetti del presente giudizio, l'interpretazione prospettata dalla Avvocatura dello Stato e, dunque, non coltivabile su quella base la richiesta declaratoria di infondatezza della questione sottoposta all'esame di questa Corte.
4. - Alla conclusione della infondatezza occorre tuttavia pervenire, anche se per considerazioni affatto diverse. Il giudice a quo parte infatti dalla erronea premessa interpretativa di ritenere che, in ipotesi di più reati legati da connessione qualificata, il termine di fase sia ragguagliato per tutti i reati a quello previsto per l'imputazione più grave, anche se per essa non venga pronunciata condanna: una linea, questa, del tutto inaccettabile, perché finisce per obliterare completamente le conseguenze che, invece, immediatamente scaturiscono sul piano cautelare dalla sentenza di proscioglimento. La perdita di efficacia del titolo custodiale che consegue, a norma dell'art. 300, comma 1, del codice di rito, alla pronuncia della sentenza di proscioglimento per un determinato reato, non può infatti non riflettersi sul computo dei termini di fase relativi agli altri reati che con il primo presentino il qualificato nesso di collegamento dal quale scaturisce l'operatività della norma censurata, sicché, ove per tali reati i termini di custodia cautelare siano stati non ragguagliati alla pena stabilita dalla legge per ciascuno di essi, ma commisurati alla imputazione più grave, il proscioglimento da tale imputazione e, dunque, il venir meno dei relativi effetti cautelari, automaticamente dissolve il nesso tra i reati evocato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., proprio perché trattasi di un nesso rilevante ai soli effetti del computo dei termini di durata delle misure e da raccordare, a norma dell'art. 303, comma 1, lettera b), dello stesso codice, alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno di recente avuto modo di affermare che la disciplina dettata dall'art. 297, comma 3, del codice di rito, si applica anche alle situazioni cautelari personali relative a più procedimenti, pendenti innanzi alla stessa autorità giudiziaria, oppure presso uffici giudiziari diversi (Sez. un., 25 giugno 1997, Atene); sicché l'eventuale proscioglimento dalla imputazione più grave all'evidenza determina nelle diverse sedi processuali la totale autonomia di ciascuna regiudicanda agli effetti del computo dei relativi termini di fase, non diversamente da ciò che accadrebbe ove fra i singoli reati non fosse ab origine esistito il nesso di collegamento dal quale scaturisce l'operatività della disciplina che viene qui in discorso.
Va anche aggiunto che le stesse Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi in tema di reato continuato e computo dei termini di custodia cautelare, hanno affermato - a testimonianza della necessità di operare una valutazione dei singoli reati, quando dalla stessa conseguano effetti di rilievo per la libertà personale - che, ove il giudice di merito, nell'infliggere la pena per il reato continuato, non abbia suddiviso la pena irrogata per i cosiddetti "reati satellite" e la suddistinzione o distinzione rilevi per il calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena, il giudice della misura cautelare deve porsi il relativo problema e determinare, ai soli fini della misura, la pena per ciascun reato in continuazione, non potendo l'omessa suddivisione o distinzione essere di ostacolo al riacquisto della libertà, qualora di questo riacquisto ricorrano le condizioni (Sez. un., 26 febbraio 1997, Mammoliti). Affermazioni, queste, che, evidentemente, mantengono la loro validità in tutte le ipotesi di connessione qualificata - unitario essendo, per esse, il relativo trattamento cautelare - e che assumono uno specifico risalto agli effetti del presente giudizio, in quanto attente a rimarcare la ratio di favore che permea il sistema delle cautele e, dunque, la stessa norma oggetto di impugnativa, come d'altra parte questa Corte non ha mancato di sottolineare nella sentenza n. 89 del 1996.
Dovendosi pertanto escludere nel caso di specie la sussistenza della prospettata disparità di trattamento, la questione sollevata dal Tribunale rimettente si rivela, per quel che si è detto, non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Relatore: Giuliano VASSALLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.