SENTENZA N.435
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Francesco GUIZZI, Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, n. 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1996 dal Pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento civile vertente tra Sgrilli Meri e il Prefetto della Provincia di Macerata, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997;
udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto in fatto
Il Pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, in un procedimento civile instaurato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, numero 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione del canone della ragionevolezza.
In base all'art. 97 di detto codice, il ciclomotore che non risponda alle prescrizioni di cui all'art. 52, o che sviluppi una velocità superiore a quella prevista, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 50.000 a 200.000 lire, ed é confiscato, secondo quanto disposto dal titolo VI, capo I, sezione II: la confisca é sanzione amministrativa accessoria, obbligatoria, e serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e di custodia, dopo il sequestro; l'eventuale residuo é restituito all'avente diritto. Ad avviso del giudice a quo vi sarebbe irragionevolezza, perchè non vi é proporzionalità della sanzione in rapporto all'illecito, alla luce di quanto chiarito da questa Corte, da ultimo nella sentenza n. 110 del 1996. Il rimettente soggiunge, in proposito, che la confisca é misura eccessiva rispetto alla sanzione pecuniaria, principale, tenuto conto delle situazioni di fatto prospettabili innanzi all'autorità amministrativa competente e della possibilità che siano ripristinate le caratteristiche originarie del mezzo. L'irragionevolezza della norma denunciata emergerebbe, altresì, dal raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto in casi simili (art. 98, numero 4; art. 99, numero 5; art. 193 del codice della strada).
Considerato in diritto
1. — Il Pretore di Macerata denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 97, numero 14, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), invocando il principio di ragionevolezza, perchè la confisca del ciclomotore, ivi contemplata, sarebbe misura sproporzionata rispetto alla sanzione pecuniaria principale, visto che il trasgressore può ottenere il ripristino delle originarie caratteristiche tecniche del mezzo.
2. — La questione non é fondata.
Non é pertinente il richiamo alle pronunce di questa Corte sulla ragionevolezza e proporzionalità della confisca obbligatoria: le sentenze nn. 110 del 1996 e 371 del 1994 riguardano veicoli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche se privi di carta di circolazione (che in un caso risultava scaduta, ma era pur sempre prorogabile, e nell'altro non era stata ancora rilasciata); non veniva dunque in rilievo l'alterazione di caratteristiche tecniche del mezzo, ma soltanto l'assenza di validi documenti di circolazione. Nè va dimenticato come in altra recente decisione sia stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 93, comma 7, del codice della strada (in una vicenda in cui era stata disposta la confisca di un veicolo privo di carta di circolazione e munito di una "provvisoria di tipo WW", per la quale non v'era alcuna possibilità di regolarizzazione: sentenza n. 349 del 1997).
3. — Il Pretore rimettente si duole dell'eccessiva gravità della sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata. Se il controllo di ragionevolezza e proporzionalità é, in via generale, ammissibile (sentenza n. 371 del 1994), va però rilevato che l'ordinanza non offre elementi apprezzabili a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale: non appare infatti irragionevole la previsione della confisca, quale sanzione amministrativa accessoria, quando si tratti non della mera assenza di valida documentazione ai fini della circolazione, ma del caso - certamente più grave - in cui risultino modificate le caratteristiche tecniche del mezzo. Nè merita accoglimento la richiesta del giudice a quo di apprezzare le diverse situazioni che in concreto potrebbero delinearsi, e di considerare l'ipotesi che, successivamente al sequestro, il ciclomotore venga riportato a conformità (v., in particolare, l'art. 52 del codice della strada). Per superare il lamentato "automatismo sanzionatorio", bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento; ma una pronuncia additiva siffatta finirebbe per invadere l'ambito riservato alla discrezionalità legislativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, numero 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Presidente: Francesco GUIZZI
Redattore: Francesco GUIZZI
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.