SENTENZA N.110
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Bjorling Henning Emanuel e la Prefettura di Firenze, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di costituzione di Emanuel Bjorling Henning, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
udito l'avv. Pier Luigi Lorenti per Emanuel Bjorling Henning e l'Avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il presente giudizio di costituzionalità trae origine dal procedimento civile fra Bjorling Henning Emanuel e la Prefettura di Firenze, avente a oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia che ingiungeva al Bjorling, per infrazione all'art. 134 del nuovo codice della strada, il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire 200.000 e disponeva la confisca dell'auto di sua proprietà: un veicolo targato EE (escursionisti esteri) con carta di circolazione la cui validità era scaduta e perciò già sottoposto a sequestro dai Vigili urbani di Firenze. Nel corso del predetto procedimento, il Pretore di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Articolo che prevede come obbligatoria la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo quando vi sia stata violazione della regola di cui al comma 1, che indica la durata massima (un anno, salvo proroga) della validità della carta di circolazione rilasciata ai veicoli importati temporaneamente.
Osserva il rimettente che l'art. 213 del nuovo codice della strada stabilisce, nell'ipotesi della vendita del veicolo, che il ricavato serva alla soddisfazione della sanzione pecuniaria nonché alle spese di trasporto e di custodia del veicolo, prescrivendo altresì che il residuo eventuale sia restituito all'avente diritto. Nello statuire l'obbligatorietà della confisca, la norma denunciata si porrebbe dunque in contrasto con tale disposizione: in quanto sanzione accessoria obbligatoria, la confisca sarebbe di gran lunga più afflittiva di quella pecuniaria principale, oscillante fra un minimo di lire 100.000 e un massimo di lire 400.000 (recte: fra un minimo di lire 108.000 e un massimo di lire 432.000, così rivalutate le pene originarie ai sensi dell'art. 195, comma 3, dello stesso codice stradale), sì che il Bjorling sarebbe privato d'un veicolo, immatricolato nel 1992, di cospicuo valore.
L'irragionevolezza emergerebbe anche da altre considerazioni.
La carta di circolazione scaduta poteva essere prorogata ai sensi della censurata disposizione, che non sarebbe comunque applicabile a illeciti puniti con sanzione pecuniaria più grave (art. 142 del nuovo codice della strada). Va osservato, d'altronde, che la confisca prevista dal citato art. 213 configurerebbe una forma di garanzia per il pagamento di quanto dovuto all'erario, a prescindere sia dalla situazione patrimoniale dell'obbligato sia dal valore del veicolo.
Il giudice a quo richiama, infine, la sentenza n. 371 del 1994 con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato, per essere la statuizione ingiusta e lesiva del canone generale della ragionevolezza.
La questione sarebbe rilevante, perché soltanto in seguito all'accertamento della sua fondatezza si potrebbe pervenire all'annullamento dell'ordinanza di confisca.
2. - Si è costituita la parte privata che - facendo propri gli argomenti del Pretore rimettente - ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame.
3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza.
Osserva l'Avvocatura che la disposizione in esame mira a prevenire sia i fenomeni di evasione o elusione delle imposte e tasse gravanti sui veicoli in circolazione nel territorio dello Stato sia le frodi in danno delle finanze pubbliche quali, ad esempio, il sottrarsi al pagamento dell'IVA sul prezzo d'acquisto o della tassa di possesso. Nessun pregio avrebbero, poi, gli argomenti esposti nell'ordinanza, poiché sarebbe stata del tutto ipotetica la proroga della validità della carta provvisoria e, per quanto severa, la sanzione non attingerebbe il limite della ragionevolezza. Né verrebbe in rilievo la citata sentenza n. 371 del 1994, per come essa è motivata.
Considerato in diritto
1. - Viene chiesto alla Corte di pronunciarsi, in relazione al canone generale della ragionevolezza, sulla questione di costituzionalità dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), ove si prevede la confisca obbligatoria del veicolo nell'ipotesi che se ne faccia uso con carta di circolazione scaduta, avendo questa, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 134, validità massima di un anno, salvo proroga. Viene richiamato al riguardo l'art. 213 dello stesso codice, il quale stabilisce che, in caso di confisca amministrativa e successiva vendita, il ricavato serve a soddisfare la sanzione pecuniaria - ove questa non sia assolta - e il pagamento delle spese di trasporto e custodia del veicolo, mentre solo l'eventuale residuo deve essere restituito all'avente diritto.
2. - La questione è fondata.
Chiamata di recente a esprimersi sulla confisca obbligatoria d'un autoveicolo, con riferimento all'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), questa Corte, ricollegando la ratio decidendi ad altre ipotesi di confisca risultate oggettivamente ingiuste e irrazionali (cfr. sentenze n. 259 del 1976 e n. 229 del 1974), ha dichiarato, con la sentenza n. 371 del 1994, l'illegittimità costituzionale di quella grave previsione sanzionatoria. Decisione adottata per la evidente lesione del canone generale di ragionevolezza, atteso che il mancato possesso della carta di circolazione era stato preceduto dalla pregressa immatricolazione del veicolo e, quindi, dalla positiva verifica dei requisiti di idoneità dello stesso alla circolazione. Né sussisteva, per il caso di specie, lesione alcuna dell'ambito di discrezionalità riservato al legislatore come in altre ipotesi dichiarate inammissibili da questa Corte (sentenza n. 14 del 1986).
La questione in esame, che è direttamente riferibile alla nuova disciplina del codice della strada, deve essere risolta facendo applicazione della ratio decidendi che è alla base della citata sentenza n. 371 del 1994.
3. - La disposizione di cui all'art. 134 del decreto legislativo n. 285 del 1992 stabilisce che "agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento".
Tale previsione - che non distingue fra veicoli appartenenti a stranieri comunitari ed extracomunitari o a italiani che siano o meno residenti in paesi dell'Unione europea - regola sia l'importazione dall'estero sia l'acquisto in Italia finalizzato all'esportazione, assoggettando a una disciplina comune casi fra loro assai diversi. Non è chi non veda, infatti, come una cosa sia l'importazione temporanea del veicolo di proprietà dello straniero o dell'italiano residente all'estero e altra l'acquisto in Italia del veicolo che sarà successivamente esportato. A tale ultima ipotesi sogliono ascriversi quelle di abuso del diritto da parte dei cosiddetti importatori paralleli che, fruendo dei vantaggi fiscali assicurati in ambito comunitario ai veicoli "usati" (ma, in realtà, quasi nuovi), lucrano sulle differenze di prezzo fra i vari mercati nazionali.
4. - L'esistenza di casi limite, tuttavia, non può giustificare misure sanzionatorie sproporzionate, quale la confisca del veicolo con carta di circolazione scaduta ai sensi dell'art. 134, comma 1, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
Una simile sproporzione, come nota il giudice a quo, viene in risalto per l'applicazione, pure al caso di specie, dell'art. 213 richiamato dall'ultima parte del comma 2 della disposizione denunciata: allo scopo di recuperare il pagamento d'una modesta sanzione principale, si fa carico al contravventore delle spese di trasporto e di custodia del veicolo e, soprattutto, gli si impone la vendita coattiva, garantendo la restituzione all'avente diritto del "residuo eventuale" che può essere anche di gran lunga superiore all'importo dovuto.
La confisca obbligatoria in tutti i casi in cui sia scaduta la carta di circolazione, senza eccezione alcuna e senza valutazione delle diverse situazioni di fatto prospettabili all'autorità amministrativa competente, costituisce violazione del canone costituzionale della ragionevolezza. Sì che la disposizione in esame deve essere dichiarata incostituzionale al pari di quella già caducata con la sentenza n. 371 del 1994.
Siffatto esito non può, tuttavia, che essere limitato alla parte della disposizione che prevede la confisca quando il titolare del diritto sul veicolo abbia ottenuto (anche successivamente al sequestro) la proroga della carta di circolazione per le ragioni di fatto che avrà inteso sottoporre all'Amministrazione. Tale limitazione, se da un lato consente alla disposizione di operare con rigore nell'unica direzione ammissibile, quella dell'abuso del diritto, tenendo distinte le meno gravi violazioni del precetto, dall'altro assicura una soluzione immediata per quei casi meritevoli di considerazione da parte dell'ordinamento, giacché nella specie vi è già stata una immatricolazione provvisoria che darà luogo alla nazionalizzazione del veicolo o alla sua esportazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.